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Fallimento appaltatore: il subappalto e il credito

In un caso complesso riguardante un appalto pubblico, alcuni subappaltatori hanno richiesto il pagamento diretto alla stazione appaltante a seguito del default e successivo fallimento dell’appaltatore principale. Quest’ultimo aveva però ceduto i propri crediti a una società di factoring. La Corte di Cassazione, affrontando il tema del fallimento appaltatore, ha stabilito che la sospensione dei pagamenti a tutela dei subappaltatori cessa con la dichiarazione di fallimento. La causa è stata rinviata per valutare l’opponibilità della cessione del credito alla procedura fallimentare.

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Fallimento Appaltatore: Diritti dei Subappaltatori e Cessione del Credito

La gestione degli appalti pubblici diventa particolarmente complessa in caso di fallimento appaltatore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su una questione cruciale: come si bilanciano i diritti dei subappaltatori non pagati con quelli di una banca a cui l’appaltatore aveva ceduto i propri crediti? Questa decisione ridefinisce l’applicazione delle tutele previste dal Codice dei Contratti Pubblici una volta aperta la procedura fallimentare.

I Fatti di Causa: Dal Subappalto al Contenzioso

La vicenda trae origine da un contratto di appalto per l’ampliamento di un impianto di raccolta rifiuti, commissionato da un Comune a un’impresa appaltatrice. Quest’ultima, a sua volta, affida parte dei lavori a due società subappaltatrici.

I problemi sorgono quando l’impresa appaltatrice non paga i corrispettivi dovuti alle subappaltatrici. Queste, avvalendosi della normativa a loro tutela (art. 118 del D.Lgs. 163/2006), chiedono e ottengono dal Comune committente il blocco dei pagamenti verso l’appaltatrice. La situazione si complica ulteriormente perché l’appaltatrice aveva ceduto i propri crediti verso il Comune a una società di factoring. Infine, l’impresa appaltatrice viene dichiarata fallita.

Si crea così un conflitto a tre: le subappaltatrici pretendono il pagamento diretto dal Comune, la società di factoring reclama le stesse somme in qualità di cessionaria del credito, e il tutto viene travolto dalla procedura fallimentare dell’appaltatrice.

La Decisione nei Gradi di Merito

Il Tribunale di primo grado aveva tentato di accontentare tutti, assegnando specifiche somme sia alle subappaltatrici sia alla banca. La Corte d’Appello, invece, ribalta la decisione: rigetta le domande delle subappaltatrici, affermando che il loro credito doveva essere insinuato nel passivo del fallimento dell’appaltatrice. Di conseguenza, il credito verso il Comune, pur esistente, era da considerarsi inesigibile sia per le subappaltatrici sia per la banca, stante il vincolo di destinazione a favore delle prime.

Il Principio di Diritto sul Fallimento Appaltatore

La questione centrale giunta all’esame della Corte di Cassazione riguarda l’efficacia del meccanismo di sospensione dei pagamenti (previsto dall’art. 118 del vecchio Codice Appalti) dopo la dichiarazione di fallimento appaltatore. La Corte, richiamando un suo precedente orientamento (Sezioni Unite, n. 5685/2020), chiarisce un punto fondamentale: la tutela per i subappaltatori è pensata per garantire il corretto completamento dell’opera quando il rapporto di appalto è ancora in corso.

Con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie. L’obiettivo non è più la prosecuzione dei lavori, ma la liquidazione del patrimonio dell’impresa fallita nel rispetto della par condicio creditorum. Pertanto, il meccanismo di sospensione dei pagamenti perde la sua funzione e non può più essere applicato. I crediti dei subappaltatori diventano semplici crediti concorsuali da far valere all’interno della procedura fallimentare, senza alcuna preferenza diretta sulle somme dovute dal committente.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso principale delle società subappaltatrici, confermando che la loro pretesa non poteva trovare accoglimento diretto nei confronti del Comune. Ha invece parzialmente accolto il ricorso incidentale della società di factoring.

I giudici hanno stabilito che l’erronea valutazione della Corte d’Appello è stata quella di considerare il credito ancora inesigibile a causa della tutela dei subappaltatori, anche dopo il fallimento. Venuto meno tale vincolo con la dichiarazione di fallimento, il credito ritorna esigibile. Tuttavia, la questione non è ancora risolta. Poiché il credito era stato ceduto prima del fallimento, il punto cruciale diventa accertare se tale cessione sia opponibile alla massa dei creditori. La sospensione dei pagamenti, infatti, pur rendendo temporaneamente inesigibile il credito, non ne impedisce la circolazione (e quindi la cessione). Sarà quindi compito del giudice del rinvio verificare la validità ed efficacia della cessione nei confronti della curatela fallimentare.

Le Conclusioni

L’ordinanza chiarisce che il fallimento dell’appaltatore segna uno spartiacque. Le tutele speciali per i subappaltatori, come il blocco dei pagamenti da parte della stazione appaltante, non sopravvivono alla dichiarazione di fallimento. Da quel momento, prevalgono le regole concorsuali e il principio della parità di trattamento dei creditori. Per le società di factoring e gli altri cessionari di crediti, la decisione sottolinea che l’opponibilità della cessione alla procedura fallimentare diventa l’elemento determinante per poter incassare le somme, anche se il credito era temporaneamente inesigibile al momento della cessione.

In un appalto pubblico, la sospensione dei pagamenti a tutela dei subappaltatori rimane efficace dopo il fallimento dell’appaltatore?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il meccanismo di sospensione dei pagamenti previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 non si applica più dopo la dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, poiché con lo scioglimento del contratto vengono meno le finalità di tutela legate al corretto completamento dell’opera.

Il subappaltatore non pagato può agire direttamente contro la stazione appaltante dopo che l’appaltatore è stato dichiarato fallito?
No. Una volta dichiarato il fallimento dell’appaltatore, il subappaltatore deve insinuare il proprio credito nel passivo fallimentare come creditore concorsuale, nel rispetto della par condicio creditorum. Non può più pretendere un pagamento diretto dalla stazione appaltante.

La cessione del credito dall’appaltatore a una banca è valida anche se il credito era temporaneamente inesigibile a causa della tutela del subappaltatore?
Sì, la cessione del credito è possibile. La temporanea inesigibilità del credito, dovuta alla sospensione dei pagamenti a favore dei subappaltatori, non ne impedisce la circolazione. Tuttavia, per ottenere il pagamento, la cessione deve essere opponibile alla procedura fallimentare, aspetto che dovrà essere verificato dal giudice competente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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