Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25342 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4815/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore generale, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE CONCEPT OF RAGIONE_SOCIALE CON SOCIO UNICO; –
-intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 4798/2019, depositata in data 03/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
In data 13 novembre 2012 RAGIONE_SOCIALE informava RAGIONE_SOCIALE, con cui aveva stipulato un contratto di factoring avente ad oggetto i crediti pro solvendo , presenti e futuri, vantati nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, di avere depositato istanza di concordato preventivo e, premesso di essere stata autorizzata dal Tribunale di Arezzo, giudice del concordato preventivo, con ordinanza n. 6423/2017, chiedeva di sciogliersi dal contratto di factoring quanto ai crediti ceduti non ancora venuti a scadenza. La stessa comunicazione veniva inviata alle debitrici cedute, le quali venivano altresì invitate a eseguire i pagamenti esclusivamente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Avendo le società debitrici saldato i loro debiti, effettuando i pagamenti a favore dei RAGIONE_SOCIALE, sebbene in data 22 novembre 2012 fossero state diffidate da RAGIONE_SOCIALE a eseguire i pagamenti a suo favore, RAGIONE_SOCIALE le conveniva, dinanzi al
Tribunale di Milano, chiedendo: a) l’accertamento della titolarità esclusiva del credito di euro 277.000,84 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, di quello di euro 1.813.166,74 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di quello di euro 64.131,21 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; b) la condanna di RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, al pagamento di euro 2.040.167,58 e di RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 64.131,21, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituitosi in giudizio, dichiarava di aver ceduto il ramo d’azienda cui erano riferibili i crediti per cui è causa alla RAGIONE_SOCIALE, accollataria di ogni passività riveniente dai procedimenti giudiziali in essere dalla data del conferimento, e chiedeva di chiamarla in giudizio.
Sia il RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE adducevano di avere estinto con efficacia liberatoria i propri debiti, pagando in buona fede nelle mani del Commissario della RAGIONE_SOCIALE e chiedevano la condanna di quest’ultima alla restituzione di quanto pagato in caso di loro condanna.
RAGIONE_SOCIALE confermava di aver ricevuto il pagamento dei crediti per cui è causa e sosteneva di averlo fatto in forza del provvedimento definitivo del 12.11.2012 con cui il Tribunale di Arezzo, ai sensi dell’art. 169 bis l. fall., aveva autorizzato lo scioglimento del contratto di factoring in essere con RAGIONE_SOCIALE e che per effetto dello scioglimento la titolarità dei crediti era tornata in capo alla cedente.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6281/2017, dichiarava inammissibile la domanda di RAGIONE_SOCIALE, intendendola come una impugnazione in senso tecnico del provvedimento emesso dal Tribunale di Arezzo, ai sensi dell’art. 169 bis l. fall.
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 4798/2019, ha rigettato l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE ed ha confermato la pronuncia di prime cure.
Segnatamente, la Corte d’appello ha ritenuto che l’ordinanza del Tribunale di Arezzo, sebbene priva di carattere decisorio (in tal senso si era pronunciata questa Corte con l’ordinanza n. 6243/2018, dichiarando inammissibile il ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE), avesse inciso sui diritti dei terzi, cioè sui diritti delle parti del contratto di factoring , rispetto alla procedura concorsuale, che non fosse corretto il richiamo da parte di RAGIONE_SOCIALE dell’art. 72 l. fall. per individuare i contratti investiti dal provvedimento di scioglimento, che i contratti travolti dallo scioglimento del contratto di factoring erano tutti i contratti di cessione già perfezionati, che la domanda di RAGIONE_SOCIALE di condanna delle debitrici cedute non potesse prescindere dall’accertamento incidenter tantum del provvedimento del Tribunale di Arezzo, presupponendo l’accertamento della titolarità dei crediti oggetto di cessione e che, pertanto, ai sensi dell’art. 26 l. fall., dovesse soggiacere al regime di impugnazione proprio del sistema fallimentare.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi.
Resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Si dà atto che in data 4 maggi 2021 è pervenuta dai curatori del fallimento della RAGIONE_SOCIALE , dichiarata fallita in data 3 febbraio 2020, istanza ex art. 43 l. fall. di prioritaria definizione del procedimento.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 169 bis l. fall., dell’art. 42 Cost, dell’art. 2098
cod.civ. e dell’art. 26 l. fall., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Con il secondo motivo la ricorrente si duole della motivazione meramente apparente con cui è stata dichiarata dalla Corte d’appello la inammissibilità della domanda di accertamento della titolarità esclusiva del credito per cui è causa e della condanna delle società debitrici ceduti al pagamento.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 169 bis, dell’art. 72 e dell’art. 67 l. fall. , ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Atteso che il ricorso involge questioni concernenti una materia (cod. 088), assegnata tabellarmente alla Prima Sezione civile di questa Corte, va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la relativa a detta Sezione tabellarmente competente.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla Prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, tabellarmente competente ( cod. 088 ).
RAGIONE_SOCIALE deciso nella Camera di Consiglio dell’11/6/2024 dalla Terza