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Exceptio non adimpleti contractus: quando non si applica

Una conduttrice sospendeva il pagamento del canone a causa di gravi vizi dell’immobile, noti fin dall’inizio del rapporto e per i quali aveva pattuito di eseguire le riparazioni. La Cassazione ha negato l’applicabilità dell’exceptio non adimpleti contractus, ritenendo più grave l’inadempimento della conduttrice che, pur continuando a godere dell’immobile, aveva interrotto totalmente i pagamenti. La Corte ha confermato la risoluzione del contratto a suo carico.

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Exceptio Non Adimpleti Contractus: i Vizi dell’Immobile Giustificano il Mancato Pagamento?

La presenza di vizi in un immobile locato è una delle problematiche più comuni nei rapporti tra locatore e conduttore. Ma fino a che punto questi difetti possono giustificare la sospensione totale del pagamento del canone? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti dell’exceptio non adimpleti contractus, chiarendo quando l’inadempimento del conduttore diventa più grave di quello del locatore.

I Fatti di Causa

Il caso riguarda una controversia nata da un contratto di locazione ad uso abitativo. La locatrice aveva intimato lo sfratto per morosità alla conduttrice per il mancato pagamento di diversi canoni. La conduttrice si opponeva, sostenendo che l’immobile presentava gravi vizi, come infiltrazioni e umidità, fin dall’inizio del rapporto, risalente a quasi dieci anni prima.

Elemento cruciale della vicenda era un nuovo contratto, stipulato nel 2012, con il quale la conduttrice si era impegnata a eseguire a proprie spese i lavori per eliminare i vizi noti, in cambio di una compensazione pari a un’annualità di canone. Nonostante l’accordo, la conduttrice non solo non aveva eseguito i lavori, ma aveva anche sospeso completamente il pagamento dei canoni successivi, pur continuando a vivere nell’appartamento.

La Decisione dei Giudici di Merito

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno dato ragione alla locatrice. I giudici hanno ritenuto l’inadempimento della conduttrice – la totale sospensione del pagamento – come prevalente e maggiormente grave rispetto a quello contestato alla locatrice. La piena consapevolezza dei vizi da parte della conduttrice fin dal 2004 e la stipulazione di un accordo specifico per la loro eliminazione sono stati considerati fattori decisivi. Di conseguenza, il contratto è stato risolto per inadempimento della conduttrice, con condanna al pagamento dei canoni arretrati.

Exceptio Non Adimpleti Contractus e Locazione: le motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione, investita del caso, ha rigettato il ricorso della conduttrice, fornendo importanti chiarimenti sull’applicazione dell’exceptio non adimpleti contractus.

I giudici supremi hanno distinto due tipi di obblighi del locatore:

1. Manutenzione (art. 1576 c.c.): Riguarda le riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in buono stato locativo, relative a inconvenienti eliminabili con opere di manutenzione.
2. Vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.): Concerne difetti strutturali o preesistenti (come infiltrazioni e umidità cronica) che diminuiscono l’idoneità dell’immobile all’uso pattuito.

Nel caso di specie, i problemi lamentati rientravano nella seconda categoria. Per questi vizi, la legge offre al conduttore la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del canone, ma solo se i vizi non erano da lui conosciuti o facilmente riconoscibili al momento della stipula. Poiché la conduttrice era a conoscenza dei vizi da anni, questa tutela era esclusa.

Inoltre, le parti avevano stipulato un patto specifico (una deroga convenzionale prevista dall’art. 1579 c.c.) con cui la conduttrice si assumeva l’onere delle riparazioni. Non avendo adempiuto a tale accordo, non poteva legittimamente sollevare l’eccezione di inadempimento per sospendere il canone.

La Corte ha specificato che la sospensione totale del pagamento è un rimedio ammesso solo in casi di totale inutilizzo dell’immobile, e non quando il conduttore, pur in presenza di vizi, continua a goderne. L’unica tutela residua, in caso di vizi noti che mettano a serio pericolo la salute (art. 1580 c.c.), è la richiesta di risoluzione del contratto, facoltà che la conduttrice non aveva esercitato.

Le conclusioni

La decisione riafferma un principio fondamentale: l’autotutela del conduttore attraverso la sospensione del canone deve essere proporzionata all’inadempimento del locatore. Un conduttore che conosce i vizi dell’immobile, accetta di abitarvi e stipula persino un accordo per la loro sistemazione, non può poi sospendere unilateralmente e totalmente il pagamento del canone se continua a occupare l’appartamento. Un tale comportamento configura un inadempimento grave che giustifica la risoluzione del contratto a suo carico.

Un inquilino può sospendere totalmente il pagamento del canone se l’immobile ha gravi difetti?
No, secondo la Corte la sospensione totale del canone non è giustificata se l’inquilino continua a godere dell’immobile, anche se in modo ridotto. L’autotutela deve essere proporzionata all’inadempimento della controparte. La sospensione totale è ammessa solo se i vizi rendono l’immobile completamente inutilizzabile.

Cosa succede se i vizi dell’immobile erano già noti all’inquilino al momento della firma del contratto?
Se i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili, l’inquilino non può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone (art. 1578 c.c.), a meno che non siano stati taciuti in malafede dal locatore o rendano impossibile il godimento della cosa. L’unica eccezione è se i vizi, seppur noti, mettono a serio pericolo la salute, caso in cui l’inquilino può chiedere la risoluzione (art. 1580 c.c.).

È valido un accordo con cui l’inquilino si impegna a riparare i vizi in cambio di uno sconto sul canone?
Sì, un tale accordo è considerato una valida deroga convenzionale alla disciplina legale (art. 1579 c.c.). Se l’inquilino accetta questo patto ma poi non esegue i lavori, non può invocare l’inadempimento del locatore per giustificare la sospensione del canone.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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