Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14315 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 14315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22122/2020 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentalenonché di
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA , in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura su foglio separato allegato al controricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 684/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’ APPELLO d ell’AQUILA , depositata il 15 maggio 2020, notificata il 18 maggio 2020;
nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 27193/2021 R.G.,
proposto da
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata:
EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
nonché di
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA; -intimata-
e di
NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME;
-intimati- avverso la sentenza n. 1157/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO RAGIONE_SOCIALE‘AQUILA, depositata il 21 luglio 2021, notificata il 22 luglio 2021;
udita la relazione sulle cause riunite svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal Consigliere relatore, NOME COGNOME; udito , con riguardo ad entrambi i ricorsi, l’AVV_NOTAIO; udito , con riguardo ad entrambi i ricorsi, l’AVV_NOTAIO, per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
udito , con riguardo al ricorso iscritto al n. 22122/2020, l’AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO Generale, NOME COGNOME, il quale, in relazione al ricorso iscritto al n. 22122/2020, ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale; in relazione al ricorso iscritto al n. 27193/2021, ne ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art.702 bis cod. proc. civ., depositato il 27 dicembre 2017, la Banca di Credito RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -premesso che, in data 19 ottobre 2009, tra RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche, brevemente, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) e RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche, brevemente, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) era stato stipulato un contratto in forza
del quale la prima si era obbligata a fornire alla seconda il servizio di accesso alla rete locale di RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche, brevemente, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) , al fine di consentirle di prestare in esclusiva servizi di telecomunicazione nel territorio previsto dal contratto; che, a garanzia RAGIONE_SOCIALE‘ adempimento RAGIONE_SOCIALEe proprie obbligazioni, RAGIONE_SOCIALE aveva prestato una polizza fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da essa banca, per l’importo di Euro 100.000; e che, in data 14 dicembre 2017, RAGIONE_SOCIALE aveva deciso di escutere la garanzia, richiedendole il pagamento RAGIONE_SOCIALEa predetta somma -convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sulmona, entrambe le società, domandando: a) che fosse accertata la natura giuridica di fideiussione RAGIONE_SOCIALEa garanzia da essa rilasciata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e in favore di RAGIONE_SOCIALE; b) che fosse accertato il grave inadempimento di RAGIONE_SOCIALE alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; c) e che fosse dichiarata l’invalidità o l’inefficacia RAGIONE_SOCIALEa garanzia da essa rilasciata a favore di RAGIONE_SOCIALE.
Nel contradittorio con le società convenute, il Tribunale di Sulmona rigettò la domanda, sul rilievo che la garanzia rilasciata in favore di RAGIONE_SOCIALE integrasse, non già una fideiussione, bensì un contratto autonomo di garanzia.
Il primo giudice, tuttavia, accertò ugualmente l’ inadempimento di RAGIONE_SOCIALE (dichiarando la risoluzione, per sua colpa, del contratto stipulato con RAGIONE_SOCIALE), per violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo , impostole con provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di informare la propria cliente RAGIONE_SOCIALEa circostanza che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa contestazione di irregolarità nella gestione dei rapporti con RAGIONE_SOCIALE, le era stato inibito, da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE, l’ accesso alla rete di interconnessione RAGIONE_SOCIALE, con conseguente impossibilità di
continuare ad offrire il servizio ai propri clienti, di cui era stata pertanto pregiudicata l’operatività sul mercato .
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona proposero appello principale RAGIONE_SOCIALE (la quale invocò l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura di fideiussione RAGIONE_SOCIALEa polizza e la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa sua inefficacia in ragione RAGIONE_SOCIALE‘ inadempimento di RAGIONE_SOCIALE) e appello incidentale sia la Banca di Credito RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che ripropose le domande formulate in primo grado), sia la stessa RAGIONE_SOCIALE, che invece censurò il vizio di ultra-petizione contenuto nella sentenza impugnata, per avere dichiarato la risoluzione del contratto per suo inadempimento, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa corrispondente domanda RAGIONE_SOCIALEa controparte contrattuale.
L a Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila, con sentenza 15 maggio 2020, n. 684, ha, nella sostanza, accolto le impugnazioni RAGIONE_SOCIALEa Banca di Credito RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, dichiarando l’inefficacia RAGIONE_SOCIALEa polizza, pur qualificando la stessa come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione.
la Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che fosse stata sollevata dal garante l’ exceptio doli e che tale eccezione fosse fondata, avuto riguardo, per un verso, al comprovato inadempimento RAGIONE_SOCIALEa società garantita e, per l’altro , al -parimenti evidente -abuso del diritto da parte sua, per avere richiesto l’escussione del la polizza nella piena consapevolezza di non essere in grado di fornire i servizi dedotti nel contratt o garantito, a causa RAGIONE_SOCIALE‘interruzione RAGIONE_SOCIALE‘accesso alla rete di interconnessione conseguente al provvedimento di inibitoria emesso nei suoi confronti dall’RAGIONE_SOCIALE.
Più analiticamente, il giudice d’appello ha osservato che, in base agli atti processuali e alla luce dei documenti prodotti in giudizio, da un
lato, era emerso che RAGIONE_SOCIALE aveva allegato, a giustificazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di escutere la garanzia, l’ esistenza di una forte esposizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti, la quale, al febbraio 2017, sarebbe ammontata ad Euro 130.000 mentre, nel dicembre successivo (epoca in cui era stato richiesto il pagamento alla Banca di Credito RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ), avrebbe sfiorato l’importo di Euro 500.000; dall’altro lato, era però anche risultato che , in quello stesso periodo, RAGIONE_SOCIALE aveva « i n corso dinanzi all’RAGIONE_SOCIALE un giudizio di verifica RAGIONE_SOCIALEa correttezza dei rapporti con RAGIONE_SOCIALE », nel corso del quale l’RAGIONE_SOCIALE di garanzia aveva emesso due provvedimenti diretti ad inibirle l’accesso ai servizi di interconnessione RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano state intraprese iniziative, anche di carattere giudiziario, finalizzate a « ridefinire l’esposizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE nei riguardi di RAGIONE_SOCIALE » e, più in generale, a trovare una soluzione alla crisi RAGIONE_SOCIALEa società, anche attraverso la richiesta di un concordato preventivo con continuità aziendale, rivolta il 17 ottobre 2017 al Tribunale di Firenze.
Queste vicende -ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale -per un verso, davano conto del grave inadempimento di RAGIONE_SOCIALE per violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, dal momento che, a fronte di eventi idonei ad incidere sulla stessa sua capacità di continuare ad offrire il servizio che costituiva l’ oggetto principale del negozio stipulato con RAGIONE_SOCIALE , quest’ultima non aveva ricevuto dalla prima alcuna comunicazione idonea a consentirle quanto meno di informare e tutelare i propri clienti; per altro verso, rendevano palese l’abuso del diritto d a parte RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE, la quale non solo non aveva informato la controparte contrattuale RAGIONE_SOCIALEa propria impossibilità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contatto tra loro concluso (in ragione RAGIONE_SOCIALEa « ormai reale ed oggettiva » interruzione da parte di RAGIONE_SOCIALE dei servizi di interconnessione
precedentemente resi a suo favore), ma aveva addirittura deciso di escutere la polizza fideiussoria, « pur essendo da tempo nella piena consapevolezza di non essere più in grado di fornire i servizi dedotti nel contratto garantito dalla polizza stessa ».
La Corte abruzzese, peraltro, in sostanziale parziale accoglimento anche RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, ha anche ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non aveva « mai avanzato domanda di risoluzione per inadempimento del contratto principale per grave inadempimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE », dichiarando inammissibile, per novità, ex art. 345 cod. proc civ., la domanda medesima formulata in appello.
La sentenza n. 684 del 2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale abruzzese, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE sia con ricorso per cassazione, sia per revocazione.
Quest’ultima impugnazione è stata dichiarata inammissibile con sentenza 21 luglio 2021, n. 1157 RAGIONE_SOCIALEa stessa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila , in diversa composizione, contro la quale RAGIONE_SOCIALE ha proposto un distinto ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello n. 684/2020, articolato in due motivi, è stato iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.; il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa RAGIONE_SOCIALE‘ inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa revocazione n. 1157/2021, anche esso sorretto da due motivi, è stato iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO R.G..
Al primo ricorso ha resistito con controricorso la Banca di Credito RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ha resistito altresì, con distinto controricorso, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, proponendo anche ricorso incidentale sorretto da un unico motivo.
Al ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso la ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE.
6. Al secondo ricorso ha resistito con controricorso soltanto il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, mentre non hanno svolto difese né la Banca di Credito RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE né le persone fisiche intimate, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, già soci di RAGIONE_SOCIALE, volontariamente intervenuti nelle more del giudizio di revocazione unitamente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa società dopo che la stessa era stata sottoposta a procedura concorsuale.
7. La trattazione del ricorso iscritto al n. 22122/2020, originariamente fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ. (in vista RAGIONE_SOCIALEa quale RAGIONE_SOCIALE e la Banca RAGIONE_SOCIALE Credito RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avevano depositato memorie), è stata rinviata a nuovo ruolo, per essere effettuata unitamente a quella del ricorso iscritto al n. 27193/2021 R.G., stante la connessione RAGIONE_SOCIALEe questioni poste al fondo RAGIONE_SOCIALEe due impugnazioni.
La congiunta trattazione dei due ricorsi è stata dunque fissata in udienza pubblica.
Il pubblico ministero ha presentato memorie: in relazione al procedimento iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO R.G., ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale; in relazione al procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., ha chiesto il rigetto del ricorso.
In ordine al primo ricorso tutte le parti costituite hanno depositato memoria per l’udienza; RAGIONE_SOCIALE ha depositato distinta memoria anche in ordine al secondo ricorso.
Con provvedimento reso in udienza, il ricorso iscritto al n. 27193/2021 R.G. (più recente) è stato riunito al ricorso iscritto al n. 22122/2020 R.G. (più risalente).
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME. Va anzitutto scrutinato il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1157 del 2021 che ha dichiarato inammissibile l ‘istanza di revocazione spiegata contro la sentenza n. 684 del 2020.
Questa Corte, infatti, ha affermato -e reiteratamente ribadito -non solo che i ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza di merito resa in grado di appello e contro quella pronunciata dallo stesso giudice d ‘ appello nel successivo giudizio di revocazione possono essere riuniti (in quanto le due sentenze, integrandosi reciprocamente, definiscono inscindibilmente un unico giudizio e, pertanto, in sede di legittimità, possono essere oggetto di esame contestuale e di un ‘ unica decisione), ma anche che, in tale evenienza, si deve esaminare prioritariamente il ricorso avverso la sentenza del giudizio di revocazione, le cui questioni assumono carattere pregiudiziale (Cass. 6/08/2001, n.10835; Cass.29/05/2008, n. 14442; Cass. 1/04/2014, n. 7568).
A.1. Con il primo motivo del ricorso in parola, viene denunciata « violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, n. 4 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 402 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c. (per essere la sentenza viziata da error in iudicando in relazione al requisito di decisività RAGIONE_SOCIALE‘errore revocatorio di cui all’impugnazione per revocazione, nonché per motivazione apparente perché contraddittoria) ».
A.1.a. Nell’impugnare la sentenza d’appello (n. 684/2020) per revocazione, RAGIONE_SOCIALE aveva assunto che essa fosse affetta da errore di fatto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 95 n.4 cod. proc. civ..
S econdo l’impugnante, precisamente, l’errore sarebbe consistito nel ritenere che l’esposizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE fosse risalente agli inizi del 2017 e nel non considerare che, invece, tale esposizione già sussisteva nel 2015, come sarebbe stato comprovato
dalla documentazione versata in atti (fatture; estratto RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili; copia di un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Firenze nel 2018) ; pertanto il giudice d’appello era incorso in un errore di fatto, per non aver considerato che l’escussione RAGIONE_SOCIALEa garanzia era stata richiesta per un credito relativo al rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, maturato a favore RAGIONE_SOCIALEa prima ben prima RAGIONE_SOCIALEe vicissitudini successivamente verificatesi in ordine al rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
A.1.b. Con la sentenza n. 1157/2021, la Corte d’ appello abruzzese (debitamente, in composizione diversa rispetto a quella che aveva emesso la sentenza gravata per revocazione) ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, sulla base di due rilievi: in primo luogo, ha ritenuto che, « pur volendo aderire alla tesi di RAGIONE_SOCIALE, l’individuazione del momento in cui è sorta la pretesa creditoria verso la controparte si è tradotta in un inesatto apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali e quindi in un errore di giudizio »; in secondo luogo, ha reputato che « l’eventuale errore non è tuttavia deci sivo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALEa revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza », dal momento che , alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (è stata citata la pronuncia n. 16345/2018 di questa Corte), in funzione RAGIONE_SOCIALEa statuizione sulla exceptio doli sollevata dal garante non rileva il momento in cui si è verificato l’inadempimento del debitore ma piuttosto la sopravvenienza di fatti (nella specie, il contenzioso con RAGIONE_SOCIALE e il provvedimento inibitorio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) aventi efficacia modificativa od estintiva del diritto del creditore, dei quali quest’ultimo abbia scientemente taciuto la sussistenza.
A.1.c. Con il primo motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1157/2021, RAGIONE_SOCIALE si duole che essa pronuncia, « riferendosi al connotato RAGIONE_SOCIALEa decisività RAGIONE_SOCIALE‘errore revocatorio, non ne
effettua alcuna concreta e reale ricognizione, limitandosi a sostenere che ‘ Tali aspetti RAGIONE_SOCIALEa vicenda però attengono più direttamente all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti per sollevare l’eccezione che, in quanto tali, interessano prettamente il merito RAGIONE_SOCIALEa fattispecie ‘ » e omettendo di considerare che, al contrario, « il giudice RAGIONE_SOCIALEa revocazione ben può -qualora lo ritenga opportuno (come, evidentemente, il caso di specie) – decidere sulla asserita sussistenza dei superiori requisiti, accedendo proprio alla struttura bifasica del rimedio revocatorio, che consente di estendere la cognizione al merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda sottoposta al suo esame »; secondo la ricorrente, pertanto, « per qualificare l’errore de quo come decisivo, sarebbe stato necessario verificare che l’anteriorità RAGIONE_SOCIALE‘insorgenza del credito fosse sufficiente ad escludere il rimedio RAGIONE_SOCIALE‘ exceptio doli», verifica che, invece, il giudice investito RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revocazione avrebbe del tutto obliterato.
Con il medesimo motivo, oltre a censurare la valutazione di non decisività RAGIONE_SOCIALE‘ errore revocatorio denunciato, la società ricorrente denuncia anche la presenza, nella sentenza impugnata, di un vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, per avere, con motivazione dal « carattere apparente e comunque perplesso », « compiuto un vero e proprio ‘salto argomentativo’, che non rende possibile identificare il procedimento logico/giuridico posto alla base RAGIONE_SOCIALEa decisione del giudizio di revocazione introdotto da RAGIONE_SOCIALE »; la ricorrente lamenta, precisamente, che la Corte di merito avrebbe esaurito « in sole poche righe … la centrale questione RAGIONE_SOCIALE‘anteriorità del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE per poi, repentinamente, e comunque erroneamente, introdurre il tema RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALE‘ exceptio doli sotto profili, tuttavia, del tutto inconferenti ».
A.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
A.1.1.a. È inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione degli artt. 395 n.4 e 402 cod. proc. civ., mediante la censura RAGIONE_SOCIALEa valutazione di non decisività del denunciato errore di fatto.
Tale specifica censura omette infatti di considerare che la Corte territoriale, come si è veduto, ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa revocazione non solo il carattere non decisivo RAGIONE_SOCIALE‘errore denunciato , ma anche -prima ancora -il rilievo che, quand’anche si volesse ammettere la sussistenza del detto errore, esso, traducendosi in un inesatto apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, avrebbe costituito un errore di giudizio, come tale non sindacabile con il rimedio revocatorio.
Poiché il motivo di ricorso per cassazione censura soltanto la prima RAGIONE_SOCIALEe due rationes decidendi poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnata statuizione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa revocazione, esso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l ‘ omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 6/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182).
A.1.1.b. Il motivo in esame è, invece, infondato nella parte in cui deduce il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante.
Al riguardo va ricordato che, in seguito alla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 c od. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto -legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé RAGIONE_SOCIALEa motivazione e alla sua coerenza e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 c od. proc. civ., la cui violazione -deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi d ell’art. 360 n. 4 c od. proc. civ. -sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090).
Ciò posto, la sentenza impugnata è del tutto scevra da consimili lacune motivazionali, per essere la stessa dotata, come si è veduto, di un chiaro, coerente ed articolato supporto argomentativo, nel quale, tra l’altro , sono individuabili due distinte rationes decidendi , una RAGIONE_SOCIALEe quali in alcun modo censurata con il ricorso per cassazione in esame.
A.1.1.c. Al di là RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, giova, poi, rilevare, che, a prescindere dalla qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘errore denunciato come errore di fatto o di giudizio e a prescindere da ogni valutazione sul carattere decisivo di esso, la sua sussistenza non è in alcun modo riscontrabile nella sentenza impugnata per revocazione.
Invero, in sede di valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove documentali versate in atti, il giudice d’ appello si era limitato a sottolineare come, nel periodo da febbraio a novembre 2017, alla sensibile variazione in aumento (da
circa 130.000 Euro a circa 500.000 Euro) RAGIONE_SOCIALE‘esposizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE (esposizione allegata da quest’ultima a giustificazione RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa di escutere la polizza fideiussoria presso la Banca di Credito RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in data 14 dicembre 2017), aveva fatto da contraltare la verificazione di fatti (addirittura esitati nell’ esclusione RAGIONE_SOCIALEa possibilità di RAGIONE_SOCIALE di accedere alla rete di interconnessione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a causa del provvedimento inibitorio emesso nello stesso periodo dall’RAGIONE_SOCIALE e , quindi, nell ‘ impossibilità, indebitamente taciuta, di rendere il servizio a cui si era obbligata con il medesimo contratto da cui dipendeva il diritto garantito) tali da rendere abusiva detta escussione.
Nel dare atto RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie documentali in ordine alle vicende verificatesi nel periodo da febbraio a novembre 2017 (ritenute rilevanti in funzione del l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ exceptio doli sollevata dal garante), il giudice d ‘appello non aveva commesso alcun errore revocatorio, in quanto il mancato rilievo attribuito all’e sposizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE nel periodo precedente era dipeso, non già dall’erro nea supposizione circa la non sussistenza di tale esposizione (che, al contrario, per essere stata stimata consistente in circa 130.000 a febbraio 2017, evidentemente doveva presumersi esistente già nel periodo precedente), bensì dalla ritenuta sua irrilevanza in funzione RAGIONE_SOCIALEa statuizione di merito emettenda.
Il primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 1157/2021, pertanto, deve essere complessivamente rigettato.
A.2. Con il secondo motivo di ricorso avverso questa sentenza, viene denunciata « violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c., degli artt. 1175 e 1375 c.c. con riferimento all’istituto RAGIONE_SOCIALE‘ exceptio doli , correlati al contratto autonomo di garanzia (artt. 1322 c.c. e, in deroga agli artt. 1939 e 1945 c.c.) di cui al giudizio
revocatorio impugnato; nonché del principio di diritto contenuto nella sentenza richiamata emessa dalla suprema corte di cassazione civile n. 16345/2018 ».
RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe succitate norme sostanziali, per avere la Corte territoriale errato nel ritenere sussistenti gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘ exceptio doli generalis ; sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata (la quale avrebbe citato in modo inconferente il principio affermato dalla pronuncia n. 16345/2018 di questa Corte), nella fattispecie non erano emerse « situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva RAGIONE_SOCIALEo stesso », dal momento che il credito da essa vantato risaliva a fatture emesse nell ‘anno 2015 ed era stato definitivamente accertato con decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze, mentre il contenzioso con RAGIONE_SOCIALE e il provvedimento assunto dall’RAGIONE_SOCIALE non rappresentavano « certo fatti sopravvenuti idonei a determinare l’estinzione o la modificazione del titolo negoziale vantato da RAGIONE_SOCIALE ».
A.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per una duplice ragione.
A.2.1.a. Anzitutto, come il precedente, ove pure lo si ritenga diretto a censurare la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione, si limita a criticarne la ratio decidendi fondata sul carattere non decisivo RAGIONE_SOCIALE‘eventuale errore del giudice d’ appello, ma non anche l’ autonoma e distinta ratio decidendi fondata sulla qualificazione di tale errore come errore di giudizio, come tale non sindacabile con il rimedio revocatorio.
Sotto questo profilo, il motivo in esame incorre dunque nella stessa sanzione di inammissibilità in cui è incorsa la prima doglianza formulata con il precedente motivo.
A.2.1.b. Al di là di questo rilievo, la manifesta inammissibilità del motivo in esame deriva ulteriormente dalla circostanza che esso non è diretto a censurare il giudizio circa l’insussistenza o la non decisività RAGIONE_SOCIALE‘errore di fatto (che costituiscono il fondamento RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ricusazione ), bensì, piuttosto, il giudizio di fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘ eccezione (c.d. exceptio doli generalis ) sollevata dalla banca garante in funzione di paralizzare l’iniziativa creditoria intesa ad escutere la garanzia.
Si tratta, quindi, di una doglianza sostanzialmente diretta censurare il giudizio di merito espresso dalla sentenza n. 684/2020 -già impugnata con distinto ricorso per cassazione (sul quale v. infra ) -piuttosto che il giudizio in rito emesso dalla sentenza n. 1157/2021 in ordine alla revocazione.
Nell’ambito di quest’ultima decisione, il principio di diritto affermato dalla pronuncia di legittimità n. 16345/2018 è stato richiamato, non al fine di ribadire il carattere illegittimo e abusivo RAGIONE_SOCIALE ‘escussione RAGIONE_SOCIALEa garanzia rilasciata dalla banca in relazione ai diritti derivanti in capo a RAGIONE_SOCIALE dal contratto stipulato con RAGIONE_SOCIALE (giudizio già espresso dalla sentenza n. 684/2020 e sindacabile con il ricorso per cassazione), bensì in funzione di stabilire, nell’economia di quel giudizio (in quanto giudizio fondato sul rilievo attribuito alle vicende sopravvenute, consistenti, in particolare, nel contenzioso con RAGIONE_SOCIALE e nella taciuta inibizione all’ accesso ai servizi di interconnessione), il carattere non decisivo RAGIONE_SOCIALE‘ eventuale errore sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ esposizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE nel periodo anteriore al febbraio 2017.
Pertanto, mentre la doglianza diretta a mettere in discussione la valutazione di non decisività RAGIONE_SOCIALE‘errore è inammissibile perché rivolta contro una sola RAGIONE_SOCIALEe due rationes decidendi RAGIONE_SOCIALEa statuizione di
inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa revocazione, quella diretta a censurare la mancanza dei presupposti del l’ exceptio doli è inammissibile perché -come correttamente osservato dal AVV_NOTAIO Generale -attiene, non alla revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello ma al merito RAGIONE_SOCIALE‘ accoglimento, da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa, RAGIONE_SOCIALE‘ exceptio doli generalis e del correlativo rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di escussione RAGIONE_SOCIALEa garanzia autonoma .
A.3. In definitiva, il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1157/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila deve essere rigettato.
Passando al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello n. 684/2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale abruzzese , vanno esaminati anzitutto i motivi posti a fondamento del ricorso principale proposto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, per poi passare allo scrutinio RAGIONE_SOCIALE‘unico mezzo del ricorso incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
B.1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento specifico alle fatture 2015-20162017 risultanti dagli atti processuali emesse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, attestanti l’anteriorità dei crediti di RAGIONE_SOCIALE rispetto all’insorgenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo informativo -di cui alla Delibera Presidenziale 27/17/PRES del 15 novembre 2017, nonché al menzionato provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del febbraio 2017 – dedotto alla base RAGIONE_SOCIALE‘ exceptio doli contestata a RAGIONE_SOCIALE ».
La sentenza impugnata è censurata per avere asseritamente omesso di esaminare il fatto relativo alla preesistenza del credito insoddisfatto di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE (e quindi RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento di quest’ultima nei confronti RAGIONE_SOCIALEa prima) rispetto all’obbligo informativo
sorto a carico RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei provvedimenti dall’RAGIONE_SOCIALE.
La società ricorrente deduce che la rilevante esposizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti (con il conseguente grave inadempimento di quest’ultima) si era originata sin dal 2015, sicché essa, già in tale periodo, sarebbe stata legittimata ad escutere la fideiussione bancaria; al contrario, l ‘obbligo , da parte sua, di informare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe vicissitudini relative al rapporto intrattenuto con RAGIONE_SOCIALE e al l’ interruzione RAGIONE_SOCIALE‘ accesso ai servizi di interconnessione era stato sancito con i provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 2017.
Osserva, al riguardo, che la preesistenza del proprio credito rispetto all’insorgenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo informativo sarebbe stata provata documentalmente, in particolare, mediante l’ estratto autentico del Libro IVA (già prodotto nel giudizio di primo grado), attestante le « fatture 2015-2016-2017 … emesse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE »), nonché mediante la copia di un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Firenze in data 20 settembre 2018 (ammissibilmente prodotto, in ragione del tempo RAGIONE_SOCIALEa sua emissione, nel giudizio di secondo grado).
Sostiene che, se la Corte territoriale avesse preso in considerazione tali documenti, oltre alle deduzioni contenute nella memoria di replica depositata in data 11 giugno 2018, avrebbe potuto avvedersi che il debito scaduto di RAGIONE_SOCIALE era di tale consistenza e talmente risalente da legittimare l’escussione RAGIONE_SOCIALEa garanzia in ogni caso senza che, in particolare, assumesse rilevanza, in senso contrario, il contegno da essa serbato in relazione alla parallela ‘vicenda RAGIONE_SOCIALE‘ a far tempo dal febbraio 2017.
B.1.1. Il motivo è manifestamente infondato, atteso che la sussistenza del denunciato omesso esame di fatto decisivo e discusso deve, nella fattispecie, recisamente escludersi.
B.1.1.a. Come si è già detto, la circostanza che nel periodo febbraio -novembre 2017 si era verificata una rilevante variazione in aumento RAGIONE_SOCIALE‘esposizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE (passata da circa 130.000 Euro a circa 500.000 Euro) era stata allegata dalla stessa creditrice a giustificazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa di escutere la garanzia autonoma costituita presso la Banca di Credito RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’ appello, pertanto, al fine di prendere posizione sul carattere legittimo o meno di tale escussione, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘ exceptio doli sollevata dal l’istituto di credito , ha debitamente preso in considerazione tale circostanza (che ha reputato documentalmente provata), mettendola però in correlazione con la diversa circostanza, (verificatasi nel medesimo periodo e reputata parimenti provata), relativa alla sottoposizione di RAGIONE_SOCIALE al giudizio di verifica RAGIONE_SOCIALEa regolarità dei rapporti con RAGIONE_SOCIALE, esitato, oltre che in iniziative (anche di carattere giudiziario) dirette a definire l’ esposizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE, persino nell’inibizione RAGIONE_SOCIALEa possibilità di RAGIONE_SOCIALE di accedere ai servizi di interoperatività e di continuare ad offrire ai propri clienti (i cc.dd. resellers , tra cui, in particolare, la stessa RAGIONE_SOCIALE) i servizi che costituivano oggetto del contratto con essi stipulato.
Dalla considerazione di tali vicende -che, secondo il motivato accertamento RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, RAGIONE_SOCIALE aveva fraudolentemente taciuto a RAGIONE_SOCIALE -il giudice d’appello ha tratto l’altrettanto motivato -e come tale insindacabile -giudizio di merito circa il carattere abusivo RAGIONE_SOCIALEa richiesta di escussione RAGIONE_SOCIALEa polizza.
La circostanza che il giudice del merito abbia attribuito rilievo alle vicende verificatesi tra il febbraio 2017 e il novembre successivo, non si traduce, peraltro , nell’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE‘ esposizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE relativa al periodo precedente; al contrario, nel riferire testualmente il contenuto RAGIONE_SOCIALEa memoria depositata in primo grado in data 11 giugno 2018 (con cui RAGIONE_SOCIALE aveva allegato il rilevante inadempimento di RAGIONE_SOCIALE), la sentenza impugnata (par.14; pagg. 7-8) ha dato espressamente atto che « al febbraio 2017 » il debito di RAGIONE_SOCIALE già ammontava a circa 130.000 Euro per poi passare a circa 500.000 Euro nel dicembre successivo; con tale considerazione, lungi dal non considerare che il debito preesistesse alle vicende verificatesi in prossimità RAGIONE_SOCIALEa richiesta escussione, la Corte territoriale ha posto l ‘ implicita supposizione che si trattasse, al contrario, di un debito risalente già agli anni precedenti, divenuto cospicuo agli inizi del 2017.
La sussistenza del vizio denunciato con il motivo in esame va dunque esclusa, in quanto il giudice del merito non ha omesso di considerare la situazione debitoria di RAGIONE_SOCIALE anteriore al 2017, ma l’ha reputata irrilevante in funzione de l giudizio di merito sull ‘ accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ exceptio doli sollevata dal garante e sulla correlativa statuizione di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di escussione RAGIONE_SOCIALEa garanzia da parte RAGIONE_SOCIALEa società creditrice.
B.1.1.b. Deve essere, inoltre, considerato -concordando anche su questo aspetto con le puntuali osservazioni del AVV_NOTAIO Generale -che la Corte d’appello, sulla base di premesse assolutamente corrette in iure , ha posto a fondamento del proprio giudizio di merito di accoglimento d ell’ exceptio doli (quale eccezione diretta a veicolare nel giudizio fatti estintivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa del creditore di escutere una garanzia autonoma dalle vicende del rapporto obbligatorio principale)
circostanze fattuali idonee non solo (e non tanto) a costituire oggetto di un ‘ eccezione che lo stesso debitore garantito avrebbe potuto opporre al creditore, ma piuttosto circostanze dalle quali emergeva, in modo incontrovertibile -sempre alla stregua RAGIONE_SOCIALEa valutazione di merito effettuata -, la condotta abusiva RAGIONE_SOCIALEo stesso creditore, il quale, nel l’ escutere la garanzia, aveva fraudolentemente taciuto la vicenda sopravvenuta relativa al proprio rapporto con RAGIONE_SOCIALE e all ‘ impossibilità di continuare a fornire i servizi oggetto del contratto stipulato con il debitore garantito.
Tenuto conto di ciò, l’eventuale omessa considerazione del carattere risalente del debito gravante su quest’ultimo, quand’a nche sussistente, sarebbe stata irrilevante (con conseguente difetto di decisività del fatto di cui -in thesi -si sarebbe omesso l ‘esame ) in quanto non avrebbe inciso sul giudizio circa la natura fraudolenta o abusiva RAGIONE_SOCIALEa richiesta di escussione RAGIONE_SOCIALEa garanzia alla data del 14 dicembre 2017.
Il primo motivo del ricorso principale avverso la sentenza n. 684/2020, pertanto, deve essere rigettato.
B.2. Con il secondo motivo RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorso viene denunciata « Violazione degli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte territoriale, con riferimento alla exceptio doli contestata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, fatto uso dei propri poteri istruttori d’ ufficio: i) richiedendo un’integrazione documentale; ovvero ii) procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti rilevanti; ovvero iii) disponendo, alla luce del tenore RAGIONE_SOCIALEe difese svolte dalle parti, il rinvio al giudice di prime cure per il mutamento del rito da sommario ad ordinario ».
La società ricorrente reputa che le circostanze fattuali poste dalla Corte territoriale a fondamento del giudizio circa il carattere abusivo RAGIONE_SOCIALEa richiesta di escussione RAGIONE_SOCIALEa garanzia autonoma (in particolare: l’ interruzione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dei servizi di accesso all’infrastruttura di rete fissa precedentemente resi a suo favore; la conseguente sua impossibilità di fornire i servizi oggetto del contratto con RAGIONE_SOCIALE; la sua dolosa determinazione, reputata lesiva dei canoni di correttezza e buona fede, di non avvertire la propria cliente RAGIONE_SOCIALEa predetta interruzione) sarebbero state sommariamente accertate in difetto di un’adeguata istruzione probatoria.
Osserva che il giudizio di primo grado era stato introdotto e si era svolto nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui essa -anche sollevando formale eccezione in comparsa di risposta -aveva stigmatizzato l’inadeguatezza, osservando che le vicende poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEe domande proposte e RAGIONE_SOCIALEe eccezioni sollevate non potevano formare oggetto di una ‘ cognizione sommaria ‘ .
Sostiene che, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto fare uso dei poteri istruttori officiosi attribuitigli dall’art. 702 ter , comma quinto, cod. proc. civ. e, eventualmente, disporre, ai sensi del terzo comma RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, il mutamento del rito da sommario ad ordinario, consentendole di predisporre atti difensivi adeguati ad esercitare appieno il suo diritto di difesa; dal canto suo, il giudice di secondo grado, avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori officiosi previsto dall’art. 702 quater cod. proc. civ. e avrebbe anche dovuto rimettere la causa al primo giudice perché provvedesse al mutamento del rito.
D educe, infine, che l’ asserita violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di informativa (dall’ accertamento RAGIONE_SOCIALEa quale il giudice d’ appello ha tratto il giudizio circa la violazione, da parte sua, dei canoni di buona fede e
correttezza nell’esecuzione del contratto stipulato con RAGIONE_SOCIALE) sarebbe smentita dalla documentazione (debitamente depositata in primo grado) attestante l’avvenuta impugnazione RAGIONE_SOCIALEa delibera presidenziale 72/17/PRES del 15 novembre 2017 dinanzi al giudice amministrativo; sottolinea, al riguardo, che , con l’ impugnazione di tale provvedimento essa aveva inteso denunciare la strategia anticoncorrenziale attuata da RAGIONE_SOCIALE ai suoi danni e che tale denuncia si inseriva in una più ampia vicenda coinvolgente sia i rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che gli interventi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, cui essa aveva contestato -eccependo dinanzi al giudice amministrativo i vizi del procedimento concluso con la Delibera 27/11/PRES -la propria indebita esclusione dai tavoli tecnici convocati per la tutela dei resellers e dei clienti.
B.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.
B.2.1.a. Giova premettere che, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dalla ricorrente, il ‘ procedimento sommario di cognizione ‘ -già disciplinato dal Capo III bis del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile (artt. 702 bis -702 quater ), introdotto dalla legge n. 69 del 2009 e, ora, abrogato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha disposto la ricollocazione del procedimento sotto il nuovo Capo III quater del Titolo I del Libro II (artt. 281 decies -281 terdecies ), con la nuova denominazione di ‘ procedimento semplificato di cognizione ‘ -non è un procedimento a cognizione sommaria ma un procedimento a cognizione piena con rito sommario.
Diversamente dai procedimenti caratterizzati, sul piano strutturale, da una cognizione sommaria , in cui vengono assunte soltanto le prove indispensabili ai fini di un giudizio di verisimiglianza RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del diritto azionato, rinviando ad una fase successiva gli approfondimenti necessari acciocché il giudizio di verisimiglianza si
tramuti in giudizio di certezza (tra questi procedimenti si collocano, ad es., quelli con funzione cautelare e quelli con prevalente funzione esecutiva), i procedimenti con rito sommario si caratterizzano per essere governati da un rito deformalizzato che li contrappone ai procedimenti con rito formale (proprio RAGIONE_SOCIALE‘ordinario processo di cognizione), ma mantengono pur sempre la pienezza RAGIONE_SOCIALEa cognizione, ovverosia il carattere non superficiale RAGIONE_SOCIALE‘istruzione probatoria e del conseguente accertamento.
In tal senso va letto l’art. 702 ter , quinto comma, cod. proc. civ. (nella formulazione vigente ratione temporis ), il quale circoscrive la sommarietà al rito (ove « è omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio ») senza estenderla alla cognizione, in quanto il giudice procede, sia pure nel modo che ritiene più opportuno, agli atti di istruzione « rilevanti » in relazione all’ oggetto del provvedimento richiesto e non solo a quelli « indispensabili » ai fini di un giudizio di verisimiglianza (come invece avviene nei procedimenti a cognizione sommaria: cfr. ad es., l’art. 669 sexies in tema di procedimenti cautelari).
B.2.1.b. Va pure osservato -sempre in funzione correttiva RAGIONE_SOCIALEe erronee premesse in iure da cui muove la censura in esame -che la lettura RAGIONE_SOCIALE‘art. 702 ter , quinto comma, cod. proc. civ., se da un lato consente di confermare il carattere di giudizio a cognizione piena (benché con trattazione ed istruzione deformalizzata e semplificata) del procedimento sommario di cognizione, dall’altro lato non autorizza ad affermarne il carattere formalmente inquisitorio.
Diversamente da quanto sembra sostenere la società ricorrente, pertanto, la norma in questione non attribuisce al giudice poteri istruttori officiosi ma lo abilita a procedere senza formalità agli atti istruttori rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione sulle domande e sulle eccezioni
proposte nel pieno rispetto del principio dispositivo in senso formale, ovverosia sulla base dei mezzi di prova articolati dalle parti (art.115 cod. proc. civ.).
Analogamente, l ‘art.702 quater cod. proc. civ. (sempre nella formulazione vigente ratione temporis ), nel prevedere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello se il collegio li ritiene indispensabili, non pone una deroga al principio RAGIONE_SOCIALEa disponibilità RAGIONE_SOCIALEe prove ma stabilisce i limiti entro i quali opera, per le parti , la preclusione istruttoria.
È evidente, poi, che da questa disposizione non può in alcun modo desumersi la possibilità per il giudice d’appello di rimettere la causa a quello di primo grado: un provvedimento del genere, infatti, sarebbe persino abnorme poiché le uniche ipotesi di rimessione in primo grado sono quelle tassativamente previste negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ..
B.2.1.c. Ciò premesso, il motivo di ricorso in esame, nel contestare il mancato esercizio dei poteri istruttori previsti dalle norme che regolavano ratione temporis il procedimento sommario, nonché del potere di disporre il mutamento del rito, si palesa manifestamente inammissibile, avuto riguardo alla circostanza che l’ esercizio di entrambi tali poteri esprime una valutazione discrezionale del giudice del merito (cfr., in ordine al primo, Cass. 25/02/2014, n. 4485 e, in ordine al secondo, Cass. 10/05/2022, n. 14734) e che, nella fattispecie, non risulta che esso esercizio sia stato specificamente sollecitato dalla parte, la quale, sotto il primo profilo -al di là RAGIONE_SOCIALEa generica integrazione documentale invocata nella rubrica del motivo di ricorso in esame -, avrebbe dovuto indicare al giudice d’appello lo specifico mezzo di prova che, in quanto indispensabile, avrebbe dovuto essere ammesso non ostante la maturazione RAGIONE_SOCIALEa barriera preclusiva,
mentre, sotto il secondo profilo, avrebbe avuto l’onere di evidenziare in relazione all’intero complesso RAGIONE_SOCIALEe difese svolte, alla complessità RAGIONE_SOCIALEa controversia e al numero e alla natura RAGIONE_SOCIALEe questioni in discussione -la ritenuta incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa causa con l’istruttoria semplificata propria del rito prescelto, in modo da suscitare la motivata verifica, sul punto, da parte del giudice di primo grado, la quale, ove non condivisa, avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di gravame in appello (cfr., sul tema generale, Cass. 14/03/2017, n. 6563 e Cass. 05/10/2018, n.24538).
B.2.1.d. Manifestamente inammissibile è, poi, anche la distinta doglianza con la quale si contesta l’ accertamento di merito circa la violazione degli obblighi informativi, la quale risulterebbe smentita dall’impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, dei provvedimenti emessi dall’RAGIONE_SOCIALE e dal la denuncia RAGIONE_SOCIALEa condotta anticoncorrenziale asseritamente tenuta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Tale censura, infatti, oltre che contestare inammissibilmente in sede di legittimità un motivato accertamento di fatto, non tiene conto RAGIONE_SOCIALE‘assoluta irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe vicende evocate in ordine a quell’ accertamento, atteso che sul dovere di RAGIONE_SOCIALE di informare RAGIONE_SOCIALE del provvedimento inibitorio emesso a suo carico dall’ RAGIONE_SOCIALE non incideva la legittimità o meno di tale provvedimento, il quale comunque aveva avuto l ‘ RAGIONE_SOCIALE di escludere l’accesso di RAGIONE_SOCIALE all’ infrastruttura di rete fissa, in tal modo ponendola nell’impossibilità di continuare a offrire regolarmente ai propri clienti (cc.dd. resellers ) i servizi promessi.
B.3. In definitiva, il ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 684/2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila va rigettato.
C. Passando al ricorso incidentale proposto avverso la medesima sentenza dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo, con l’ unico motivo posto a fondamento di tale ricorso, denuncia « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 1° c. Cpc, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n.3 Cpc, per avere la Corte territoriale dichiarato la inammissibilità, in quanto nuova, RAGIONE_SOCIALEa domanda (di RAGIONE_SOCIALE) di risoluzione del contratto 19.10.2009 (‘Condizioni generali per la fornitura di servizi di accesso disaggregato’) intercorso con RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE ».
La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui, in sostanziale parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non avesse « mai avanzato domanda di risoluzione per inadempimento del contratto principale per grave inadempimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE », dichiarando inammissibile, per novità, ex art. 345 cod. proc civ., la domanda medesima formulata in appello.
Il ricorrente incidentale sostiene, al riguardo, che, al contrario, tale domanda sarebbe stata ritualmente formulata con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, con cui si era invocata la declaratoria di inefficacia del contratto concluso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in ragione del l’ inadempimento RAGIONE_SOCIALEa prima.
C.1. Il motivo è infondato.
C.1.a. La Corte territoriale (par.13, pag.7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) , nell’interpretare le domande e le eccezioni proposte in giudizio, ha espressamente ritenuto che il garante (la Banca di Credito RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e il debitore (RAGIONE_SOCIALE) si fossero « limitati a sollevare l’ exceptio doli con riferimento all’ escussione RAGIONE_SOCIALEa garanzia » e ha espressamente escluso che RAGIONE_SOCIALE avesse proposto autonoma domanda di risoluzione del contratto per
inadempimento di RAGIONE_SOCIALE; coerentemente con tale interpretazione, ha reputato sussistente il vizio di ultra-petizione denunciato in relazione alla sentenza di primo grado (che aveva emesso la statuizione di risoluzione del contratto medesimo) e ha dichiarato l’inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda, in quanto proposta in appello.
C.1.b. Ciò posto, va ribadito che l a rilevazione e l’interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda costituisce oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 27181), il quale è censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘atto interpretato (Cass. 5/02/2004, n.2148) o quando, attraverso il non corretto esercizio RAGIONE_SOCIALE‘operazione interpretativa , vengano violati i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e, dall’altro, dal divieto di sostituire d’ ufficio un ‘ azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass. 16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402).
C.1.c. Nel caso in esame, l ungi dall’es sersi verificate tali evenienze, il giudice del merito ha rettamente individuato i limiti RAGIONE_SOCIALEe difese svolte da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la comparsa di risposta in primo grado.
Questa società, infatti, stando alla trascrizione RAGIONE_SOCIALEo stralcio del detto atto processuale, asseritamente corrispondente, sul punto, all’atto di citazione in appello (pagg.24-25 del controricorso), aveva chiesto che, « accertata e dichiarata l’inefficacia del cont ratto ripassato tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (recte: RAGIONE_SOCIALE, stante il grave inadempimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE », fosse dichiarata la « conseguenziale inefficacia RAGIONE_SOCIALEa fideiussione prestata dalla BCC di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 16 dicembre 2009 ».
Risulta, pertanto, evidente -lo si rileva, tuttavia, ad abundantiam senza invadere il potere interpretativo RAGIONE_SOCIALEa domanda riservato al giudice del merito -che, nel costituirsi nel giudizio introdotto dall’istituto di credito garante , RAGIONE_SOCIALE non aveva inteso allargare l’oggetto del giudizio oltre i limiti RAGIONE_SOCIALEa domanda da esso formulata, circoscritta alla proposizione, sia pure in via d’azione , RAGIONE_SOCIALE ‘ exceptio doli diretta a paralizzare la richiesta di escussione RAGIONE_SOCIALEa garanzia fideiussoria da parte RAGIONE_SOCIALEa creditrice , l’ accoglimento RAGIONE_SOCIALEa quale avrebbe dovuto implicare l ‘accertamento, incidenter tantum , RAGIONE_SOCIALE ‘inefficacia del contratto donde derivava il diritto garantito.
Anche il ricorso incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 684/2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale abruzzese, pertanto, deve essere rigettato.
In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1157/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila , sia i ricorsi, principale ed incidentale (rispettivamente proposti da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE), avverso la sentenza n. 684/2020 RAGIONE_SOCIALEa stessa Corte d’appello .
Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale instaurato con il ricorso avverso la sentenza n. 1157/2021 tra le parti costituite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALE ‘Erario , stante l’ ammissione RAGIONE_SOCIALEa parte costituita vittoriosa (RAGIONE_SOCIALE) al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale instaurato con il ricorso avverso la sentenza n. 684/2020 tra RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE vanno compensate tra le parti in ragione RAGIONE_SOCIALEa reciproca soccombenza; quelle
relative al rapporto processuale instaurato con il medesimo ricorso tra RAGIONE_SOCIALE e la Banca di Credito RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito (da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente in relazione al ricorso già iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO; da parte sia RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale che del ricorrente incidentale in relazione al ricorso già iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila 21 luglio 2021, n. 1157; condanna RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE a rimborsare al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da pagarsi in favore RAGIONE_SOCIALE ‘Erario ; dà atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto;
rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, rispettivamente proposti da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila 15 maggio 2020, n. 684; compensa le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE; condanna RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE a rimborsare alla Banca di Credito RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012 RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale e del ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza