Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34462 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34462 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3010-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 730/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 537/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Gestione separata
Architetti
Regime sanzionatorio
R.G.N. 3010/2019
COGNOME
Rep.
Ud.29/10/2024
CC
RILEVATO CHE:
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento del l’impugnazione della parte privata, ha ritenuto applicabile il regime sanzionatorio di cui «all’art. 116, comma 9, lett. A , della legge nr. 388 del 2000» ( recte: all’art. 116, comma 8, lett. A della legge nr. 388 del 2000).
I n discussione l’obbligo di versamento dei contributi alla Gestione Separata, da parte dell’odierno intimato, in relazione al reddito professionale prodotto nell’anno 2008 quale ingegnere iscritto all’Albo ma non alla Cassa, la Corte territoriale, per quanto qui solo interessa, ha escluso che, pur nella debenza dei contributi, ricorresse, sul piano del regime sanzionatorio, una situazione di evasione contributiva, in difetto del «dolo specifico di occultamento della obbligazione contributiva». Ha, pertanto, concluso nei termini innanzi indicati.
A vverso la decisione ha proposto ricorso l’INPS con un motivo, successivamente illustrato con memoria. È rimasto intimato il professionista.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso , formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, nr.3 cod.proc.civ., l’Inps deduce la violazione dell’art. 116, comma 8, lett. b) della legge nr. 388 del 2000, per non aver i giudici di appello ritenuto applicabile il regime sanzionatorio dell’evasione .
Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, le censure, sub specie di violazione di legge, investono l’accertamento di fatto con cui i giudici
territoriali, argomentando dall’avvenuta denuncia dei redditi ai fini fiscali, hanno escluso che il comportamento omissivo dell’odierna parte intimata fosse accompagnato dall’intenzione specifica di non versare i contributi e, quindi, hanno ritenuto che difettasse il presupposto per l’operatività del più grave regime sanzionatorio. I l relativo accertamento (l’accertamento cioè dell’assenza del fine fraudolento) è intangibile in questa sede di legittimità, in assenza della denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., secondo il rigoroso enunciato di Cass. sez.un., nr. 8053 del 2014 e successive conformi.
7. S otto un diverso profilo, i rilievi dell’INPS sono prospettati con riferimento ad un quadro normativo non più attuale in ragione della sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale nr. 55 del 2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 12, del D.L. nr. 87 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge nr. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 L. n.6 del 1981, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
8. Per le ragioni esposte, il ricorso è dunque inammissibile (v. ord. Cass. nn. 25606, 25609, 26025 del 2023, sia pure rese in relazione alla diversa categoria degli avvocati), restando assorbite le ulteriori questioni.
Nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva della parte intimata. Sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 ottobre