Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7367 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7367 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 885-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
Oggetto contributi
R.G.N.885/2019
COGNOME
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 573/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 20/06/2018 R.G.N. 605/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione a ll’ avviso di addebito n. 593 2012 00010958 recante la somma di € 1.367 .365,41 a titolo di omissioni contributive INPS per gli anni 2008-2011.
Il Tribunale di Catania dichiarò che gli importi erano dovuti e, detratti quelli già pagati sulla base dell’accordo di rateizzazione medio tempore intervenuto, dichiarò che erano dovute le sanzioni aggiuntive da calcolare in base all’art. 116 comma 8 lettera A) della legge n. 388 del 2000 condannando la società a pagarle e compensando le spese.
La Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento del ricorso dell’I NPS, annullò l’avviso di addebito limitatamente alle somme già corrisposte dalla società e rigettò invece il motivo avente ad oggetto l’errata applicazione del regime sanzionatorio meno gravoso dell’omissione contributiva in luogo di quello della evasione contributiva che era stato applicato.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps affidato ad un unico motivo. Il Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso ed ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio all’esito della camera di consiglio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RITENUTO CHE
Con il ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 comma 8 lett. b) della legge n. 388 del 2000 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si deduce che era pacifico che i contributi erano relativi al periodo dal luglio
2008 all’ottobre 2011 e che i DM 10 erano stati presentati solo nel 2011 e 2012, oltre il termine annuale di cui all’ art. 44 comma 9 del d.l. 269 del 2003 conv. in legge n. 326 del 2003, e che nessun pagamento era stato effettuato neppure nei trenta giorni successivi alla loro tardiva presentazione. Osserva che, pertanto, erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto che nella specie si versasse in un’ipotesi di omissione contributiva e non invece, come ritenuto dall’Istituto, nella diversa e più grave ipotesi di evasione che era stata contestata.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Ritiene il Collegio che l a censura mossa dall’Istituto alla sentenza del giudice di appello di Catania, pur veicolata come violazione o falsa applicazione delle disposizioni in tema di sanzioni, investe l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito che, argomentando dall’accertata avvenuta tardiva presentazione dei DM 10 e dal pagamento che ne era poi seguito, hanno escluso, proprio valutando quel comportamento, che nella specie fosse ravvisabile la specifica intenzione della società di non versare affatto i contributi.
2.2. Si tratta di accertamento (quello dell’assenza del fine fraudolento) che, in assenza della denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 cod.proc.civ. (cfr. per tutte Cass. s.u. n. 8053 del 07/04/2014 e successive conformi) è intangibile in sede di legittimità. In sostanza, al di fuori del limitato ambito del vizio di motivazione, il ricorso sollecita al Collegio una rilettura dei fatti che, come detto, non è consentito.
A fronte di scritture regolari e di mera tardiva presentazione dei dm 10 la Corte – con ragionamento presuntivo caratterizzato da coerenza, concordanza e connessione tra le premesse e la conclusione – ha ritenuto dimostrata la volontà di versare i contributi ed ha ravvisato nella tardiva presentazione delle denunce, poi comunque seguita dal pagamento seppur
dilazionato, una omissione contributiva sanzionabile ai sensi dell’art. 116 lett. a) e non una omessa o infedele denuncia sussumibile nella più grave ipotesi di evasione di cui alla lettera b) della citata norma di legge.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l’Inps al pagamento delle spese de l giudizio che liquida in € 10.000,00 per compensi professionali € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2025