Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7367 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7367 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 885-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER NOME COGNOME, COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto contributi
R.G.N.885/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.29/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 573/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 20/06/2018 R.G.N. 605/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propose opposizione a ll’ avviso di addebito n. 593 2012 00010958 recante la somma di € 1.367 .365,41 a titolo di omissioni contributive INPS per gli anni 2008-2011.
Il Tribunale di Catania dichiarò che gli importi erano dovuti e, detratti quelli già pagati sulla base RAGIONE_SOCIALE‘accordo di rateizzazione medio tempore intervenuto, dichiarò che erano dovute le sanzioni aggiuntive da calcolare in base all’art. 116 comma 8 lettera A) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 condannando la società a pagarle e compensando le spese.
La Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, annullò l’avviso di addebito limitatamente alle somme già corrisposte dalla società e rigettò invece il motivo avente ad oggetto l’errata applicazione del regime sanzionatorio meno gravoso RAGIONE_SOCIALE‘omissione contributiva in luogo di quello RAGIONE_SOCIALEa evasione contributiva che era stato applicato.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo. Il Fallimento RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso ed ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RITENUTO CHE
Con il ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 comma 8 lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si deduce che era pacifico che i contributi erano relativi al periodo dal luglio
2008 all’ottobre 2011 e che i DM 10 erano stati presentati solo nel 2011 e 2012, oltre il termine annuale di cui all’ art. 44 comma 9 del d.l. 269 del 2003 conv. in legge n. 326 del 2003, e che nessun pagamento era stato effettuato neppure nei trenta giorni successivi alla loro tardiva presentazione. Osserva che, pertanto, erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto che nella specie si versasse in un’ipotesi di omissione contributiva e non invece, come ritenuto dall’RAGIONE_SOCIALE, nella diversa e più grave ipotesi di evasione che era stata contestata.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Ritiene il Collegio che l a censura mossa dall’RAGIONE_SOCIALE alla sentenza del giudice di appello di Catania, pur veicolata come violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in tema di sanzioni, investe l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito che, argomentando dall’accertata avvenuta tardiva presentazione dei DM 10 e dal pagamento che ne era poi seguito, hanno escluso, proprio valutando quel comportamento, che nella specie fosse ravvisabile la specifica intenzione RAGIONE_SOCIALEa società di non versare affatto i contributi.
2.2. Si tratta di accertamento (quello RAGIONE_SOCIALE‘assenza del fine fraudolento) che, in assenza RAGIONE_SOCIALEa denuncia RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 cod.proc.civ. (cfr. per tutte Cass. s.u. n. 8053 del 07/04/2014 e successive conformi) è intangibile in sede di legittimità. In sostanza, al di fuori del limitato ambito del vizio di motivazione, il ricorso sollecita al Collegio una rilettura dei fatti che, come detto, non è consentito.
A fronte di scritture regolari e di mera tardiva presentazione dei dm 10 la Corte – con ragionamento presuntivo caratterizzato da coerenza, concordanza e connessione tra le premesse e la conclusione – ha ritenuto dimostrata la volontà di versare i contributi ed ha ravvisato nella tardiva presentazione RAGIONE_SOCIALEe denunce, poi comunque seguita dal pagamento seppur
dilazionato, una omissione contributiva sanzionabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 lett. a) e non una omessa o infedele denuncia sussumibile nella più grave ipotesi di evasione di cui alla lettera b) RAGIONE_SOCIALEa citata norma di legge.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese de l giudizio che liquida in € 10.000,00 per compensi professionali € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2025