Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 70 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 70 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
RAGIONE_SOCIALE pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25322/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
– controricorrente –
e contro
BE SHAPING THE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4333/2023 pubblicata il 24.11.2023, NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel contesto di un processo che ha visto il rigetto, ormai in giudicato, di varie domande delle odierne ricorrenti, finalizzate alla costituzione di un rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia o, in subordine al l’accertamento dell’esservi stato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con pagamento di differenze retributive e risarcimento del danno, quale effetto dell’asserita illegittimità (per intermediazione vietata di manodopera ai sensi della legge n. 1369 del 1960 e poi per la sussistenza di un appalto non genuino o di una somministrazione irregolare di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003) del contratto di fornitura di servizi intercorso tra tale Ministero e la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, e prima ancora RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza n. 25169 del 2019, ha cassato la pronuncia di appello che aveva ritenuto tardiva la prospettazione della domanda di differenze retributive anche sotto il profilo dell’art. 2126 c.c., ovverosia sul presupposto dell’essersi svolti di fatto rapporti di lavoro direttamente con il Ministero quale datore, rinviando sempre alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione per un nuovo esame sotto tale profilo.
Riassunto il processo, con riferimento a tale residua domanda, la Corte d’Appello di Roma l’ha parimenti rigettata.
La Corte territoriale ha dato corso a prova testimoniale, in esito alla quale ha ritenuto dimostrato che i funzionari della Corte d’Appello presso la quale si era svolto l’appalto, consistente nella registrazione dati, scarico delle udienze e attività simili, avevano soltanto coordinato il lavoro svolto dalle operatrici della società fornitrice, senza che fosse emersa la
sottoposizione al potere direttivo e gerarchico del personale della stazione appaltante.
Era anzi risultato , precisava la Corte d’Appello, che gli operatori esponevano al responsabile della società di appartenenza l’opinione sul lavoro che essi stavano svolgendo, su eventuali problemi e sull’espletamento del servizio, il che denotava come essi vedessero nella RAGIONE_SOCIALE e non nel Ministero il soggetto cui fare riferimento sul piano lavoristico.
A fronte di ciò non era rilevante che per il lavoro venissero utilizzate le strutture dell’ufficio giudiziario, perché, alla luce dei servizi commissionati, la RAGIONE_SOCIALE non aveva necessità di dotare i propri dipendenti di specifici strumenti o di mezzi, stante il fatto che i compiti lavorativi potevano essere svolti solo con quanto esistente presso o vari uffici e nelle rispettive sedi di essi.
Infine, quanto a permessi e ferie, la Corte del rinvio evidenziava come dall’istruttoria fosse emerso che i funzionari di Cancelleria si limitassero a prendere atto delle richieste dei lavoratori dell’appaltatrice o delle corrispondenti comunicazioni e non erano neanche emerse iniziative disciplinari da parte di tali funzionari.
Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti da controricorso del Ministero e con deposito di controricorso anche da parte della RAGIONE_SOCIALE
È stata quindi formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., sul presupposto dell’inammissibilità del ricorso per cassazione, ma le ricorrenti hanno avanzato istanza di decisione e la causa è stata avviata a trattazione camerale.
Le ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Il primo motivo adduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 384 e 394 c.p.c. e dei principi regolatori della cognizione del giudice del rinvio, oltre a violazione degli artt. 2126 e 2643 c.c., anche in relazione agli artt. 437, 115 e 116 c.p.c.
Nel motivo si adduce che la Corte territoriale avrebbe analizzato solo in parte i fatti posti a fondamento della domanda, limitandosi ad escutere solo pochi dei 48 testimoni indicati ed omettendo di disporre le pur richieste esibizioni dei documenti riguardanti l’appalto e i procedimenti amministrativi posti a base di esso, oltre che non disaminando la copiosa documentazione allegata, con particolare riferimento agli ordini di servizio. In tal modo era mancata la verifica in ordine al contenuto dele prestazioni svolte e quali fossero effettivamente i compiti demandati all’appaltatore.
Né tantomeno si rinveniva nella sentenza l’esame delle richieste di ferie e permessi autorizzati anche dal Presidente della Corte d’Appello.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 210 c.p.c. ed all’art. 2697 c.c., oltre che dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 2126 c.c. e con esso si sottolinea come l’omessa acquisizione dei contratti di appalto avesse impedito di procedere all’« accertamento della crasi tra il contenuto della prestazione lavorativa previste nei suddetti contratti e quella effettivamente svolta negli anni di prestazione lavorativa », ciò senza utilizzazione neanche dei poteri officiosi cui pure aveva fatto riferimento la RAGIONE_SOCIALE nel rinviare la causa per un nuovo esame istruttorio. In tal modo finendo così per non apprezzare il fatto che l’attività degli operatori esterni era in realtà indispensabile per garantire il normale funzionamento degli Uffici Giudiziari di assegnazione.
Il terzo motivo è invece formulato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e con esso si adduce l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla difformità tra il contenuto della prestazione di data entry indicata nei contratti e la prestazione effettivamente svolta, che era stata diversa ed ulteriore rispetto a quella pattuita ed aveva riguardato profili, come la preparazione
dei ruoli, delle udienze, la chiusura dei fascicoli etc., che non potevano non svolgersi sulla base di direttive e controlli ad opera del personale di cancelleria e dei funzionari dell’Ufficio Giudiziario, con inserimento pieno nell’organizzazione pubblicistica di attuazione e fornitura del servizio istituzionale.
Il tutto a denotare l’assenza di un lecito ricorso all’appalto e quindi con ricorrenza di un rapporto di lavoro di fatto direttamente con il Ministero. L’ultimo motivo denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2126 c.c. e 115 e 116 c.p.c., per avere la sentenza gravata omesso di considerare il contenuto effettivo della prestazione come risultante dalle prove testimoniali e l’inserimento delle lavoratrici nell’organizzazione dell’ente per lo svolgimento di attività differenti da quelle oggetto dei contratti di appalto, le quali, per nozione di comune esperienza, potevano avere corso solo con il presidio e l’organizzazione da parte dell’ente pubblico di riferimento, come normalmente avveniva per le mansioni del personale di esso.
I motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione e non possono essere accolti.
2.1 Va intanto premesso che non vi è stata alcuna violazione dei principi fissati dall’ordinanza di RAGIONE_SOCIALE S.C. che ha disposto il rinvio, in quanto essa ha imposto di valutare l’esistenza di fatto di un rapporto di lavoro con il Ministero, valorizzabile ai sensi dell’art. 2126 c.c., senza ovviamente imporre che ciò avvenisse e solo richiedendo lo svolgimento di quanto necessario per il relativo accertamento.
La Corte d’Appello ha infatti svolto e valutato l’istruttoria testimoniale ed ha desunto da essa che le lavoratrici avevano operato continuando a fare riferimento, per i propri compiti, alla società che era la formale datrice di lavoro, mentre i funzionari della cancelleria operavano un mero coordinamento delle prestazioni rese.
Su tale presupposto, non ha rilievo dirimente quale fosse il contenuto dei contratti d’appalto e la ipotetica divergenza tra essi e le attività in concreto dispiegate, perché, anche se quella divergenza fosse sussistita, mancherebbe comunque l’elemento della eterodirezione da parte dell’ente pubblico, rispetto ai lavoratori impiegati.
Parimenti irrilevante è l’acquisizione dei documenti sul procedimento amministrativo che aveva condotto alla conclusione degli appalti e che comunque assume portata meramente esplorativa, non essendo spiegato in che modo, da essi, si sarebbe dovuto desumere da esso alcunché sul vincolo di subordinazione.
La Corte d’Appello ha altresì ritenuto che il mero inserimento organizzativo delle prestazioni non bastasse, in assenza di una concreta eterodirezione, a far ravvisare il datore di lavoro in capo al Ministero ed anche tale convincimento attiene al merito e non viola in sé alcuna norma.
D’altra parte, sono state già rigettate, con effetto ormai di giudicato, le pretese fondate su asserite illegittimità dei rapporti di appalto e sull’instaurazione di diritto di rapporto diretti con l’ente appaltante, sicché non è certamente questo il piano su cui può svolgersi il ragionamento decisorio.
3.1 Il non essersi ascoltati tutti i testimoni è poi scelta insindacabile del giudice del merito, che comunque ha svolto un’istruttoria sufficiente ad acclarare positivamente, secondo il suo convincimento, la dinamica dei rapporti di lavori intercorsi.
Non vi è pertanto neanche stata alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto, sul punto, già la sentenza rescindente ha precisato che sarebbe stato onere dei ricorrenti quello di comprovare l’esistenza di fatto di un lavoro reso direttamente sotto la direzione del Ministero e dei suoi funzionari, come non è risultato sia accaduto.
Infine, è ininfluente l’insistenza sul mancato utilizzo di poteri istruttori officiosi o sulla violazione di un asserito indirizzo in tal senso da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in sede rescindente.
A parte il fatto che in quest’ultimo contesto il richiamo ai poteri istruttori fu fatto in relazione al quantum , è poi evidente che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto sul tema solo fornire una possibile linea ricostruttiva al giudice del rinvio, comunque libero di indirizzare la propria attività istruttoria in un senso o in un altro ed anzi senza potersi avvalere dei poteri istruttori allorquando, come nel caso di specie, fossero maturati i presupposti per ritenere positivamente provato che le attività svolte non fossero caratterizzate da eterodirezione in capo ai funzionari di Cancelleria, essendo i poteri officiosi utilizzabili solo al fine di dirimere incertezze probatorie (v, per tutte, Cass., S.U., 4 maggio 2017, n. 10790) e non in sé e sé per sé per il solo fatto di essere previsti del codice di rito.
4. In definitiva, i motivi, sotto l’apparente formulazione nei termini di violazione di norme sostanziali e processuali, mirano ad una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie (v. ad es. il tema delle ferie, affrontato dal giudice del merito e risolto in senso sfavorevole alle ricorrenti) o a sollecitare, pur a fronte del raggiunto e non implausibile convincimento rispetto ad un certo assetto dei rapporti, la prosecuzione dell’istruttoria al fine di tentare di sovvertirne gli esiti.
Ciò non è tuttavia consentito dalle regole processuali, che non impongono per nulla la prosecuzione, ma anzi consentono la chiusura dell’istruttoria quando i risultati di essa siano da considerare già raggiunti (art. 209 c.p.c.): v. Cass. 9 giugno 2016, n. 11810; Cass. 10 giugno 2009, n. 13375.
Del resto, è pacifico che il ricorso per cassazione non possa essere impostato sulla base della deduzione di difformità rispetto alle attese della parte ricorrente sul valore e sul significato da attribuire agli elementi delibati in istruttoria, risolvendosi, altrimenti, in un’inammissibile istanza
di revisione delle valutazioni e del convincimento tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità. (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505).
Vanno in definitiva del tutto condivise le analoghe considerazioni che già portarono a formulare la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.
Tutto ciò comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione e la regolazione secondo soccombenza delle spese, in favore di entrambe le parti evocate nel giudizio di cassazione.
Vanno altresì espresse, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380 -bis , c.p.c., le ulteriori condanne di cui all’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., nei termini e nelle misure di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione e condanna le ricorrenti al pagamento in favore delle controparti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna delle parti controricorrenti, in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre, quanto al Ministero, al rimborso delle spese prenotate a debito e oltre, quanto alla RAGIONE_SOCIALE, ad € 200,00 per esborsi, con addizione di spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Condanna le ricorrenti al pagamento in favore di ciascuna delle controparti della somma di € 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. ed al pagamento altresì della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15.10.2025.
La Presidente NOME COGNOME