Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36525 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 36525 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16914/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1569/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; uditi i difensori delle parti comparsi in udienza.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza resa in data 18/05/2021, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto dal fallimento della RAGIONE_SOCIALE (di seguito, VOL), in riforma della decisione impugnata, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Plc (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) al risarcimento, in favore del fallimento, dei danni da quest’ultimo subiti in conseguenza dell’illecito approfittamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, della conAVV_NOTAIOa di abusiva eterodirezione posta in essere dalla holding RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) ai danni della controllata VOL: conAVV_NOTAIOa nella specie concretizzatasi nell’ingiustificato trasferimento, da VOL ad RAGIONE_SOCIALE, dei fondi ottenuti da VOL a seguito della cessione a RAGIONE_SOCIALE di crediti nei confronti di terzi dotati di elevata solvibilità, al solo scopo di favorire l’acquisto, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di crediti della RAGIONE_SOCIALE verso società scarsamente solvibili.
A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’erroneità della sentenza del primo giudice nella parte in cui aveva escluso che su RAGIONE_SOCIALE incombesse uno specifico onere di vigilanza sui rapporti interni al gruppo societario guidato da RAGIONE_SOCIALE, dovendo al contrario ritenersi pienamente esigibile, da detta banca, quale operatore professionale (e in ossequio ai principi di sana e prudente gestione), un dovere di valutazione sull’effettiva esistenza di eventuali crediti di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di VOL, tali da giustificare il ridetto trasferimento di fondi in favore di RAGIONE_SOCIALE (con contestuale impoverimento di VOL), anche al fine di non rendersi partecipe di conAVV_NOTAIOe illecite, come appunto quella che ebbe a ispirare di trasferimento di fondi, da VOL a RAGIONE_SOCIALE, al solo scopo di soddisfare
l’interesse di RAGIONE_SOCIALE di liberarsi di crediti scarsamente solvibili per assumerne altri (di elevata solvibilità) a danno di RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza d’appello, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione.
Il fallimento della RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto invocando il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con il primo motivo, la banca ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 183 e 113, comma 1, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e/o 4 c.p.c., per avere la corte territoriale condannato la ricorrente per responsabilità ex art. 2497, co. 2, c.c. in violazione delle norme che impediscono la proposizione di domande oltre i termini di preclusione processuale, avendo la corte d’appello attribuito, a carico di RAGIONE_SOCIALE, la commissione di un illecito (consistente nel trarre consapevolmente beneficio dall’altrui abusiva attività di direzione e coordinamento societario) riferito a una domanda proposta nella sola comparsa conclusionale di primo grado o direttamente in appello, rispetto all’originaria domanda risarcitoria proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE sul diverso presupposto del concorso di quest’ultima nell’inadempimento dell’amministratore della RAGIONE_SOCIALE.
Sotto altro profilo, la ricorrente si duole della propria condanna al risarcimento dei danni con riguardo a una fattispecie (quella di cui all’art. 2497, co. 2, c.c.) in relazione alla quale la controparte aveva omesso alcuna legittima allegazione in ordine ai corrispondenti fatti costitutivi.
3. Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la modificazione della domanda -di per sé idonea a escluderne l’ammissibilità della proposizione nel corso del giudizio di primo grado, a seguito delle preclusioni maturate e, a fortiori , in grado di appello -si determina là dove l’attore avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originariamente rivendicata, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio, oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo.
Una simile modificazione dev ‘ essere, viceversa, esclusa laddove la parte si limiti ad incidere sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l ‘ interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum , nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1585 del 28/01/2015, Rv. 633977 -01; Sez. 5, Sentenza n. 12621 del 20/07/2012, Rv. 623842 -01; Sez. L, Sentenza n. 17457 del 27/07/2009, Rv. 609581 – 01).
Nel caso di specie, del tutto correttamente il giudice d’appello ha escluso l’avvenuta modificazione in sede conclusionale (o, addirittura, in appello) della domanda originariamente proposta dal fallimento attore, essendosi quest’ultimo limitato, in sede conclusionale, all’invocazione di una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti costitutivi sin dall’origine deAVV_NOTAIOi in giudizio, di per sé idonei a integrare in modo completo ed esauriente la fattispecie di illecito descritta
dall’art. 2497, co. 2, c.c., ossia, in particolare, i fatti consistenti nel l’effettiva consapevolezza degli organi della banca avversaria di partecipare o, comunque, di trarre beneficio dall’esercizio, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dell’attività di direzione e di coordinamento delle società del gruppo in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, con particolare riguardo al carattere ingiustificato del trasferimento di fondi da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE
Deve conseguentemente ritenersi priva di fondamento l’odierna censura avanzata dalla società ricorrente, avendo il giudice d’appello correttamente ravvisato, nelle rivendicazioni del fallimento attore avanzate in sede conclusionale (o in appello), non già un’inammissibile domanda nuova, bensì unicamente una diversa qualificazione in iure dei medesimi fatti di causa, già tempestivamente deAVV_NOTAIOi in giudizio .
Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio (oggetto di discussione tra le parti dopo la tardiva allegazione, da parte del Fallimento, dell’ipotesi di responsabilità ex art. 2497 cod. civ.) consistente nell’assenza di alcun rapporto di controllo di RAGIONE_SOCIALE su RAGIONE_SOCIALE al momento della conclusione, tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, del contratto di factoring con il quale quest’ultima aveva acquistato i crediti (altamente solvibili) vantati da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di terzi, con la conseguente impossibile configurabilità di alcuna responsabilità della RAGIONE_SOCIALE per abusiva attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest’ultima.
Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12)
trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell’art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione ‘per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’.
Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito certamente diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01).
Ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo la società ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente
dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) conAVV_NOTAIOo a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia.
In particolare, ammesso e non concesso che il giudice d’appello non avesse esaminato la posteriorità dell’avvenuta acquisizione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, del controllo su VOL, rispetto alla cessione, in favore di RAGIONE_SOCIALE, dei crediti di VOL (varrà considerare, in contrario, come il fallimento controricorrente assuma come detto controllo di RAGIONE_SOCIALE su VOL, anche al momento della cessione dei crediti da VOL a RAGIONE_SOCIALE, rappresentasse un fatto non contestato tra le parti), rimarrebbe in ogni caso da dimostrare l’eventuale carattere decisivo dell’omesso esame di detta circostanza ai fini dell’esito della lite, avendo il giudice d’appello operato una valutazione complessiva e integrata di tutti gli elementi critici complessivamente acquisiti al giudizio (non ultima l’identità del vertice amministrativo di RAGIONE_SOCIALE e di VOL; i tempi delle operazioni finanziarie rilevanti in questa sede e il carattere ingiustificato del trasferimento di fondi da VOL ad RAGIONE_SOCIALE), tale per cui la circostanza di quella deAVV_NOTAIOa posteriorità (dell’acquisizione di VOL da parte di RAGIONE_SOCIALE) non è sembrato assumere alcun carattere certamente dirimente ai fini della soluzione della lite.
Rileva pertanto il Collegio come, attraverso le odierne censure, la ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità.
10. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2497, 2497sexies e 2497septies cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale ritenuto sussistente un’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, non già in base agli indici previsti dagli artt. 2359, 2497sexies e 2497septies cod. civ., bensì in base alla circostanza che le due società erano rappresentate dallo stesso soggetto, in violazione dell’art. 2497 cod. civ..
Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia adeguatamente considerato, e valorizzato in termini pienamente condivisibili sul piano logico, la circostanza del controllo azionario di VOL da parte di RAGIONE_SOCIALE, traendone le dovute conseguenze sul piano della liceità dell’attività di direzione e di coordinamento infragruppo, risolvendo i termini positivi il quesito istruttorio riferito alla dimostrazione dell’esistenza di una complessiva operazione infragruppo di distrazione di somme (tra società dello stesso gruppo) al fine di beneficiare gli interessi di una banca terza consapevole del fatto.
Da questo punto di vista, la circostanza della (breve) posteriorità temporale dell’acquisizione del controllo formale di VOL, da parte di RAGIONE_SOCIALE (rispetto al momento della cessione di crediti da VOL a RAGIONE_SOCIALE), è stato ritenuto dalla corte territoriale sostanzialmente irrilevante ai fini della prova del disegno in precedenza ricordato, giungendo a tale conclusione sulla base del legittimo esercizio dei propri poteri di valutazione discrezionale dei mezzi istruttori.
Da questo punto di vista, la censura in esame, lungi dal tradursi nell’effettiva denuncia di un vizio di violazione di legge, si risolve nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, ancora una volta sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità.
Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 TUB in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto sussistente, in capo a RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 5 TUB, un preteso obbligo di accertare l’esistenza di una relazione di credito tra (I) la società con la quale la banca conclude un contratto di factoring con attribuzione al cedente della facoltà di trasferire a terzi le anticipazioni erogate dalla banca, e (II) il detto terzo; e tanto, a dispetto dell’inesistenza di alcuna disposizione di legge suscettibile di giustificare il riconoscimento di un simile obbligo a carico dell’istituto bancario.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio come la corte territoriale, lungi dal riferirsi direttamente all’applicazione dell’art. 5 del TUB in relazione ai doveri istituzionali di RAGIONE_SOCIALE, si è correttamente limitata a fare applicazione, al caso di specie, di un canone generale di prudenza gestionale, segnatamente in termini di controllo e di verifica, ragionevolmente esigibile nei confronti di una banca che tratti con società appartenenti a un gruppo; si tratta, infatti, del richiamo a un criterio di conAVV_NOTAIOa pienamente conforme ai doveri professionali propri di un istituto creditizio, tale da esporre quest’ultim o a responsabilità in caso di consapevole approfittamento delle illecite forme di direzione e coordinamento delle società all’interno del gruppo con le quali la banca si trovi a condurre rapporti negoziali.
Del tutto correttamente, di conseguenza, la corte territoriale ha ravvisato la violazione di tale canone generale di prudenza gestionale da parte della banca ricorrente, a nulla valendo l’astratto richiamo dell’odierna istante ai termini dell’art. 5 del TUB.
Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1226 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere
la corte territoriale liquidato in via equitativa il danno risarcibile ai sensi della seconda parte del secondo comma dell’art. 2497 cod. civ., integrando illegittimamente le carenze istruttorie della controparte.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio come, attraverso l’articolazione argomentativa conAVV_NOTAIOa nella motivazione della sentenza impugnata, la corte territoriale abbia correttamente determinato l’entità concreta del ‘vantaggio’ e del ‘beneficio’ conseguiti dalla banca in conseguenza dell’illecito deAVV_NOTAIOo in giudizio, muovendo dall’esame degli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio senza incorrere, nel determinare equitativamente il danno, in alcuna illegittima integrazione delle carenze istruttorie imputabili al mancato assolvimento, da parte del fallimento danneggiato, dei propri oneri probatori.
In breve, nel concretizzare in termini monetari i contenuti del vantaggio e del beneficio conseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE in conseguenza dell’illecito deAVV_NOTAIOo in giudizio, la corte territoriale si è unicamente limitata a dar corpo ad elementi istruttori già acquisiti e a criteri generali di valutazione d’indole prudenziale, come quelli rappresentati dai dati quantitativi relativi ai crediti deAVV_NOTAIOi in giudizio e da una ragionevole stima del tasso percentuale di probabile realizzo dei crediti ceduti.
Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
22. Dev’essere dato atto la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 14.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione