Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33070 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33070 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15965/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
Liquidazione Giudiziale RAGIONE_SOCIALE,
-intimata avverso il decreto di Tribunale di Nola n. 35/2023 emesso il 18/6/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 18 giugno 2024 il Tribunale di Nola, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE, ammetteva la ricorrente al passivo per l’importo di 23.645,09, di cui 20.407,23 in privilegio ed € 3.237,86 in chirografo, confermando, per il resto, il decreto di esecutività dello stato passivo che aveva escluso i crediti, di natura fiscale, insinuati da RAGIONE_SOCIALE (di seguito denominata per brevità RAGIONE_SOCIALE).
1.1 Osservava il Tribunale che la produzione, per pretese di natura tributaria, dell’estratto di ruolo, atto non impugnabile ex se, non consente l’ammissione allo stato passivo in quanto, secondo un recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, solo la notifica della cartella di pagamento, dell’avviso di accertamento o di addebito consente al curatore e/o al debitore fallito o in liquidazione giudiziale di poter contestare la fondatezza della pretesa tributaria.
1.2 Argomentavano i giudici circondariali che la domanda di ammissione al passivo fondata sul solo estratto di ruolo rende impraticabile anche l’ammissione con riserva ex art. 88 dPR 602/1973 in quanto, in mancanza di notificazione della cartella di pagamento, il curatore non avrebbe potuto avviare un contenzioso tributario e non avrebbe potuto in nessun modo far valere l’infondatezza della pretesa tributaria.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di un unico motivo; il Fallimento non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il mezzo di impugnazione denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 87 e 88 del d.P.R. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. , per avere i Giudici del Tribunale di Nola erroneamente ritenuto necessario, ai fini dell’ammissione al
passivo dei crediti tributari, la prova dell’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento riportate nel ruolo prodotto in giudizio.
2. Il motivo è fondato.
Risponde a un principio costante e consolidato nella giurisprudenza di questa Sezione, conforme all’indirizzo RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite, che, ai fini dell’insinuazione dei crediti tributari e previdenziali al passivo del fallimento (così come della liquidazione giudiziale), è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ovvero dell’avviso di accertamento o di addebito ex artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 78 del 2010, conv. con mod. dalla legge l. n. 122 del 2010, fermo restando che, in caso di contestazioni del curatore, mentre per i crediti tributari (soggetti alla giurisdizione del giudice tributario) si rende necessaria l’ammissione con riserva, per i crediti previdenziali (soggetti invece alla giurisdizione del giudice ordinario) si rende necessaria, da parte del concessionario, l’integrazione della prova del credito sulla base di altri documenti giustificativi (Cass., Sez. U., 33408/2021, 4126/2012; ex multis , Cass. Sez. 1, 37006/2022, 13917/2024, 27528/2024, 32864/2024, 34724/2024, NUMERO_DOCUMENTO/2025 e 25704/2025).
Tale orientamento è stato ribadito da questa Sezione (v. Cass. Sez. 1, 6330/2024) anche dopo che l’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021 (come convertito dalla l. n. 215 del 2021) -rubricato ‘ Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo ‘ -ha aggiunto nell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 il comma 4-bis, in base al quale « L’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Le Sezioni unite hanno peraltro chiarito che il nuovo art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass. Sez. U., 26283/2022).
2.1 Il Tribunale campano ha ritenuto superato tale consolidato orientamento da una pronuncia di un collegio della Sezione tributaria che, occupandosi di tutt’altro (la legittimità della notifica di cartella di pagamento in pendenza di una procedura di concordato preventivo), ha affermato, tra le tante altre cose, che « Se, allora, il ruolo e l’estratto di ruolo non sono impugnabili dal curatore del fallimento o dall’amministratore ovvero dal contribuente (in caso di inerzia del curatore), se non a determinate condizioni », introdotte appunto con l’art. 12, comma 4 -bis cit., « l’ammissione al passivo che si fondi solo su detti atti delimita la possibilità dei soggetti indicati di contestare la fondatezza della pretesa » (Cass. Sez. 5, 31560/2022, così massimata: « Ai fini dell’ammissione allo stato passivo del fallimento dei crediti tributari azionati dall’agente della riscossione non è sufficiente depositare, in sede di verifica, il semplice estratto di ruolo, invero neppure impugnabile in ragione del sopravvenuto art. 3 bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146; è, per converso, condizione imprescindibile la produzione in giudizio della cartella di pagamento »).
Si tratta, all’evidenza, di un obiter dictum , che si ripete, in maniera più sfumata, anche in una successiva ordinanza di altro collegio della stessa Sezione tributaria, resa sempre in tema di validità della
notifica della cartella di pagamento, ove si legge che « la notifica al curatore fallimentare è, invece, necessaria ove si voglia procedere alla successiva insinuazione al passivo del credito, onde consentire l’eventuale impugnazione nelle sedi competenti», pur ricordandosi, poco oltre, come «l’insinuazione al passivo possa farsi sulla base del semplice ruolo» (Cass. Sez. 5, 26906/2024).
2.2 Questa Sezione intende ribadire che l’indirizzo RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di cui si è dato conto va confermato anche dopo la novella legislativa in discorso, la quale non interferisce con il piano della insinuazione al passivo RAGIONE_SOCIALE procedure concorsuali liquidatorie (come il fallimento, la liquidazione giudiziale o a liquidazione controllata) -altrove disciplinato -ma incide, semmai, sul diverso piano dell’ammissione con riserva del credito tributario.
2.3 Va detto che l’art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 ha ulteriormente modificato l’art. 12, comma 4 -bis, d.P.R. 602/1973, introducendovi, tra le ipotesi di deroga alla non impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata, anche un riferimento alle procedure concorsuali disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (« L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »).
La norma è stata poi pedissequamente trasfusa nel quinto comma dell’art. 91 del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (‘ Testo unico in materia di versamenti e di riscossione ‘ che ha abrogato il d.P.R. 602/1973), salvo il riferimento, nella lett. f), all’art. 116 del d.lgs. n. 173 del 2024 (testo unico RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie amministrative e penali). 2.4 Questo ulteriore intervento del legislatore ha messo ancor più in evidenza il diverso ambito di operatività dell’art. 12, comma 4 -bis, d.P.R. 602/1973 (così come dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 33/2025), che ora riguarda espressamente anche le procedure disciplinate dal Codice della crisi e dell’insolvenza, ma solo nel senso di legittimare all’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata (esclusivamente) «il debitore» -e non già, si noti, il curatore o altro organo concorsuale -il quale dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli «un pregiudizio» (ad esempio, ai fini del trattamento concordatario dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII, ovvero in relazione ai contratti con le pubbliche amministrazioni ex art. 95 CCII, se non anche di una precisa e sollecita definizione dei debiti tributari e previdenziali in vista dell’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui al Tit. IV della Parte I del Codice).
2.5 Si è dunque evidentemente fuori dall’ambito del procedimento di accertamento del passivo concorsuale, soggetto invece ad una specifica disciplina speciale -tradizionalmente consegnata ad altre norme del medesimo d.P.R. n. 602/1973, segnatamente gli artt. 87 e 88 -sulla quale da sempre si fonda il consolidato indirizzo nomofilattico che il ricorrente vorrebbe qui rimettere in discussione.
Ed è significativo che tali norme siano state riprodotte nel d.lgs. n. 33/2025 (in vigore dal 27 marzo 2025), pur dopo e nonostante l’introduzione del diverso regime di impugnabilità del ruolo di cui all’art. 12, comma 4 -bis, d.P.R. 602/1973, che nella prospettiva del ricorrente avrebbe invece svolto un ruolo determinante.
2.6 Ebbene, al netto RAGIONE_SOCIALE modifiche succedutesi nel tempo -ed anche alla luce dell’art. 33 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (‘ Riordino del servizio nazionale della riscossione ‘), in base al quale « l’ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all’insinuazione del credito » nelle procedure concorsuali -l’art. 87, comma 2, d.P.R. 602/1973 stabilisce che « Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’RAGIONE_SOCIALE l’ammissione al passivo della procedura ».
Allo stesso modo, l’art. 188, comma 4, del d.lgs. n. 33/2025 continua a prevedere che «Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 3 o su iniziativa degli altri soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 14 del 2019, è sottoposto a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa, l’agente della riscossione chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, l’ammissione al passivo della procedura».
2.7 Non vi è dubbio, allora, che, anche dopo l’introduzione del nuovo regime di non impugnabilità del ruolo -salve le eccezioni espressamente previste -l’agente della riscossione continua ad essere legittimato a proporre domanda di ammissione al passivo dei crediti iscritti a ruolo allegando l’estratto di ruolo.
2.8 Tale disciplina speciale si completa con il successivo art. 88 del d.P.R. 602/1973, in base al quale: « Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva,
anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva » ex art. 101 l.fall. (primo comma); « Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto » (secondo comma); « Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all’elenco dei crediti ammessi » (terzo comma); « Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti » (quarto comma); « Se all’atto RAGIONE_SOCIALE ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell’attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente », l’art. 113, n. 3) l.fall. e il secondo periodo del secondo comma dell’art. 117 l.fall. (quinto comma).
Anche queste disposizioni sono rimaste immutate nell’art. 189 del d.lgs. n. 33/2025, salvo il riferimento alle norme del Codice della crisi e dell’insolvenza in luogo della legge fallimentare .
2.9 Il quadro normativo, dunque, è chiaro ed invariato: ferma restando la possibilità di chiedere l’ammissione al passivo sulla base del ruolo, e dunque allegando l’estratto di ruolo, la riserva di giurisdizione in favore del giudice tributario fa sì che, ogni qual volta sui crediti tributari così insinuati insorga contestazione, il giudice delegato non può che ammettere il credito ‘con riserva’, da sciogliere poi, su ricorso della parte interessata, quando: i) sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della
contro
versia davanti al giudice competente; ii) quel giudizio, eventualmente anche già pendente, sia stato definito con decisione irrevocabile, ovvero risulti altrimenti estinto.
2.10 Ciò significa che la notificazione della cartella di pagamento (ovvero dell’avviso di accertamento o di addebito ex artt. 29 e 30, d.lgs. n. 78/2010, conv. con mod. dalla legge l. n. 122/2010) non viene in rilievo ai fini dell’ammissione al passivo, ma, eventualmente, in una fase successiva, ai fini dello scioglimento della riserva.
Difatti, accanto all’ipotesi in cui un giudizio tributario sia già pendente, lo scenario che si può prospettare è articolato.
Qualora la notificazione della cartella sia stata già eseguita, e sia inutilmente decorso il termine per l’impugnazione, sarà interesse dell’agente della riscossione instare per lo scioglimento della riserva, onde far rilevare la definitività dell’atto.
Qualora invece la cartella non sia stata validamente notificata, sarà sempre suo interesse procedervi, per far decorrere i termini di impugnazione da parte del curatore, o comunque attendere l’esito del giudizio da questi promosso dinanzi al giudice tributario.
2.11 Ma non può nemmeno escludersi che sia interesse dello stesso curatore assumere iniziative analoghe, ad esempio per definire la sorte degli accantonamenti disposti ai sensi dell’art. 113, nn. 1) e 3) l.fall. (cfr. art. 227 comma 1 lett. a) e c) CCII), seppur gli stessi non impediscano la chiusura della procedura, a norma dell’art. 117 comma 2 l.fall. (cfr. art. 232 comma 2 CCII).
2.12 E’ proprio in questo quadro sistematico che si colloca l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite, in base al quale «il ruolo non rileva certo come titolo esecutivo, ma serve a individuare, anche ai fini degli accessori, i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi», ed «altrettanto vale per l’estratto di ruolo, il quale, benché non sia atto impositivo, comunque contiene e, quindi, documenta gli elementi del ruolo», con la conseguenza che «la
notificazione della cartella è dunque quantomeno irrilevante: la funzione d’informare il curatore è assolta dal deposito della domanda d’insinuazione corredata di documenti dimostrativi come, appunto, l’estratto di ruolo, che consente, qualora siano ancora ammesse contestazioni, quanto ai crediti tributari, di proporre impugnazione dinanzi alle Commissioni tributarie in base al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 88 comma 2 (a meno che non si tratti di fatti sopravvenuti, ossia a valle dell’iscrizione a ruolo: Cass., sez. un., n. 34447/19; conf., n. 13767/21), e, in relazione agli altri, d’integrare la documentazione giustificativa già prodotta (Cass., sez. un., n. 33408/21; conf., n. 5430/22)»; di qui la conclusione che «la norma sopravvenuta, quindi, non è applicabile, perché non si discute di tutela immediata a fronte di un atto della riscossione non notificato: nel caso del fallimento, non si prospetta alcun atto successivo alla cartella, posto che la riscossione è esclusa dall’esecuzione concorsuale in atto, e l’interesse, che è quello a opporsi all’ammissione del credito, è in re ipsa » (Cass. Sez. U, 26283/2022).
2.13 Può dunque ribadirsi che la richiesta di ammissione al passivo concorsuale può avvenire semplicemente sulla base del ruolo, e che a tali fini non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, siano previamente notificati, essendo sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo (Cass. Sez. U., 33408/2021): una cosa è infatti l’ammissione al passivo, altra è come il curatore possa contestare, a seguito della eventuale ammissione con riserva, la fondatezza della pretesa tributaria.
2.14 Se quindi è vero che il ruolo integra un atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, contenente la pretesa economica dell’ente impositore, mentre l’estratto di ruolo è un documento (elaborato informatico) formato dall’agente della
riscossione, contenente gli elementi del ruolo, ciò non significa che addirittura l’estratto di ruolo non esista nel mondo giuridico (come da taluno sostenuto in dottrina), in quanto esso rappresenta proprio «la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate (o azionabili) verso il debitore con la cartella esattoriale» ed entro questi limiti costituisce «prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale, a prescindere dalla notifica di questa» (così a partire da Cass. Sez. U, 19704/2015), fatta salva la facoltà del curatore di sollevare contestazioni, da risolvere però non in sede concorsuale, ma dinanzi al giudice tributario.
Tutto ciò, come visto, sulla base di un plesso normativo specifico (artt. 87 e 88 del d.P.R. n. 602/1973), rimasto invariato nel tempo (artt. 188 e 189 del d.lgs. n. 33/2025).
2.15 Non rileva allora che il ruolo, quale atto interno di consegna dell’elenco dei debitori e RAGIONE_SOCIALE somme da essi dovute dal titolare del credito al delegato alla riscossione, non costituisca autonomo titolo per procedere nell’esecuzione forzata speciale, come è invece la cartella di pagamento, da notificare perciò entro precisi termini decadenziali (v. art. 25, d.P.R. 602/1973 e art. 101, d.lgs. 33/2025).
2.15 Indubbiamente, la cartella di pagamento (redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) contiene l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo e l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata (perciò essendo stata assimilata all’atto di precetto).
Ed altrettanto indubbiamente la notifica della cartella di pagamento ha la funzione di comunicare al debitore l’avvenuta iscrizione a
ruolo, intimargliene il pagamento, consentirgli l’impugnativa ed attivare l’azione esecutiva.
Ma queste funzioni devono confrontarsi con le regole proprie del sistema fallimentare, come il divieto di azioni esecutive ex art. 51 l.fall. (cfr. art. 150 CCII) e l’inefficacia ex lege dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento ex art. 44 l.fall. (cfr. art. 144 CCII).
Viceversa, ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare, ove viene in rilievo solo l’accertamento del credito, la funzione informativa è debitamente assolta dalla domanda, mentre il regime RAGIONE_SOCIALE impugnazioni dinanzi al giudice tributario seguirà le regole tempo per tempo vigenti.
2.17 Il Tribunale di Nola non si è attenuto a tali principi escludendo l’ammissione del credito fiscale per mancata produzione RAGIONE_SOCIALE cartelle notificate.
In conclusione, il decreto impugnato deve essere cassato, in accoglimento del ricorso, con rinvio allo stesso tribunale di Nola in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Nola, in diversa composizione, cui demanda la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio tenutasi in data
13/11/2025.
Il Presidente