Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6330 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6330 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3925 – 2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. 11210661002 -in persona del procuratore speciale NOME COGNOME giusta procura speciale per notar NOME COGNOME in data 1.12.2015, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
CONTRORICORRENTE
FALLIMENTO dello RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE nonché del socio accomandatario.
INTIMATO
avverso il decreto dei 11/12.1.2016 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 13 del 31.1.2011 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava il fallimento dello RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del socio accomandatario NOME COGNOME (cfr. ricorso, pag. 2) .
RAGIONE_SOCIALE, co n ‘dichiarazione di credito’ depositata in data 10.2.2011, rappresentava al giudice delegato alla procedura di concordato preventivo cui lo RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stato dapprima ammesso, di esser creditrice RAGIONE_SOCIALE società per la somma di euro 1.359.357,05, di cui euro 707.230,55 in privilegio ed euro 652.126,50 in chirografo (cfr. ricorso, pagg. 1 – 2) .
In data 16.12.2011 il curatore del fallimento comunicava ad RAGIONE_SOCIALE di non essere stata ammessa al passivo, ‘ stante il mancato rispetto dei requisiti formali di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda (…), risulta depositata unicamente una che non può essere qualificata come domanda di ammissione al passivo ‘ (cfr. ricorso, pag. 2) .
RAGIONE_SOCIALE, con domanda ex art. 101 l.fall. depositata il 20.3.2012, chiedeva di essere ammessa al passivo del Fallimento per la somma di euro 402.504,78, di cui euro 394.937,10 in privilegio ed euro 7.567,68 in chirografo.
Il giudice delegato così provvedeva (cfr. ricorso, pag. 3) :
face va luogo all’ammissione al passivo per la somma di euro 109.968,94 in chirografo e per la somma di euro 12.920,07 in privilegio con riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA; denegava l’ammissione al passivo per i l credito portato dalla cartella di pagamento n. 01420120004807772000 per omessa notifica;
denegava l’ammissione al passivo per i crediti portati dalle ulteriori cartelle, ‘ in quanto già richiesti nella istanza tempestiva di ammissione al passivo, rigettata con decreto del 16/12/2011 ‘.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione allo stato passivo.
Resisteva il curatore del fallimento.
Interveniva la RAGIONE_SOCIALE, assuntrice del concordato fallimentare dello RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del socio accomandatario NOME COGNOME (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5) .
Con decreto de ll’ 11/12.1.2016 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite.
Evidenziava, a sostegno del rigetto dei motivi coi quali l’opponente aveva lamentato l’esclusione del credito già richiesto con la ‘domanda tempestiva’ , che non era precluso a RAGIONE_SOCIALE, a norma dell’art. 96, 1° comma l.fall., di riproporre la domanda in via tardiva e di dolersi del suo rigetto mediante l’opposizione, come era in effetti avvenuto.
Evidenziava poi che, nel quadro delle novellate disposizioni di cui agli artt. 87, 2° co., ed 88 del d.P.R. n. 602/1973, più non si prospettava, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti tributari, la necessità RAGIONE_SOCIALE previa notifica del ruolo al curatore fallimentare.
Evidenziava tuttavia che l’opponente non aveva atteso al deposito di estratti del ruolo certificati conformi al ruolo in forza di apposita asseverazione (cfr. decreto impugnato, pag. 5) .
Evidenziava segnatamente che le copie degli estratti del ruolo recavano un timbro ed una sigla attestanti la conformità agli originali, ma che l’asseverazione di conformità al ruolo risultava priva RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del concessionario.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto, sulla scorta di due motivi, la cassazione con ogni susseguente statuizione.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto di rigettare il ricorso con il favore delle spese.
Il Fallimento dello RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché del socio accomandatario, NOME COGNOME, non ha svolto difese.
La controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
Premette che il tribunale ha dato atto che al rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda tardiva di ammissione al passivo disposto dal giudice delegato con riferimento ai crediti già oggetto RAGIONE_SOCIALE ‘dichiarazione di credito’ depositata in data 10.2.2011 ostava la previsione dell’ultima parte del 1° co. dell’art. 96 l.fall. e nondimeno ha rigettato l ‘opposizione (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deduce quindi che l’impugnato decreto è inficiato da un irriducibile contrasto tra la motivazione di integrale ricezione RAGIONE_SOCIALE ragione di censura addotta con
l’opposizione ex art. 98 l.fall. e la decisione di rigetto dell’opposizione (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11) .
Co n il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che il tribunale si è limitato alla disamina dei prospetti riepilogativi degli estratti di ruolo acclusi materialmente al ricorso in opposizione che, effettivamente, recano soltanto ‘un timbro e sigla attestanti la conformità agli originali’ (cfr. ricorso, pag. 102) .
Deduce quindi che il fatto evidentemente decisivo dell’asseverazione degli estratti di ruolo ritualmente allegati, oggetto di discussione tra le parti, non è stato rilevato dal tribunale (cfr. ricorso, pag. 102) .
Il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del primo motivo.
Senza dubbio il primo mezzo involge un profilo di rilievo pregiudiziale.
E tuttavia, da un canto, sovviene il principio RAGIONE_SOCIALE ‘ragione più liquida’ (cfr. Cass. sez. lav. 28.5.2014, n. 12002; Cass. sez. un. 8.5.2014, n. 9936) .
E tuttavia , d’altro canto, sono propriamente le ragioni enunciate dal tribunale a reiezione del secondo motivo di opposizione che sostanziano la ‘ ratio decidendi ‘, recte i motivi del rigetto dell’opposizione. E, ben vero, siffatte ragioni esplicano valenza pur in ordine al credito portato dalla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, escluso dal G.D. per omessa notifica RAGIONE_SOCIALE stessa, avendo il tribunale dato atto RAGIONE_SOCIALE ‘non necessità RAGIONE_SOCIALE previa notifica del ruolo (ossia RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento (…) ) ai fini dell’ammissione al passivo (…)’: così decreto impugnato, pag. 5) .
13. N el giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, 2° co., n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso RAGIONE_SOCIALE verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto RAGIONE_SOCIALE produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquis izione dal fascicolo d’ufficio RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare ove esso è custodito (cfr. Cass. 18.5.2017, n. 12549; Cass. (ord.) 13.11.2020, n. 25663) .
Nel medesimo giudizio, inoltre, il creditore il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, 2° co., l.fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d’appello, con conseguente inapplicabilità dell’art. 345 cod. proc. civ . (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24160; Cass. 9.5.2013, n. 11026) .
Ovviamente, l’ ‘ omesso esame ‘ riguarda un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) , od anche un fatto secondario (cioè, un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) , la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALE controversia (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053, ove si soggiunge che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° co., n. 6, e 369, 2° co., n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ‘ fatto storico ‘ , il cui esame sia stato omesso, il ‘ dato ‘ , testuale o extratestuale, da cui esso risulti
esistente, il ‘ come ‘ e il ‘ quando ‘ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘ decisività ‘; Cass. 8.9.2016, n. 17761) .
14. Su tale scorta si rimarca quanto segue.
RAGIONE_SOCIALE aveva allegato alla domanda tardiva di ammissione al passivo gli estratti di ruolo, ove figura la seguente dicitura: ‘ si assevera la rispondenza dei dati riportati nel presente estratto con le risultanze dei ruoli resi esecutivi e ricevuti in carico in via telematica ex d.m. 3/9/1999 n. 321 (…) ‘ . In calce vi è apposto il timbro, con la indicazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘, la sigla -sottoscrizione dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione sovrapposta alla indicazione ‘L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e l’indicazione ulteriore ‘copia conforme all’originale’ (in ossequio al principio di lealtà processuale la ricorrente ha dato atto che l’attestazione di asseverazione manca unicamente negli estratti di ruolo menzionati in nota a pag. 12 del ricorso per cassazione) .
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, contestualmente al deposito del ricorso contenente l’opposizione allo stato passivo , RAGIONE_SOCIALE ha prodotto, quale allegato n. 3 al proprio fascicolo, gli estratti di ruolo summenzionati, in tal guisa evidentemente indicandoli, già allegati alla domanda tardiva di ammissione al passivo.
A seguito dell’eccezione formulata dalla RAGIONE_SOCIALE , nella propria comparsa di intervento, di omessa produzione degli estratti di ruolo, RAGIONE_SOCIALE, all’udienza del 19.10.2015 , ha sollecitato il tribunale all’esame RAGIONE_SOCIALE documentazione costituente l’allegato n. 3 al proprio fascicolo (cfr. ricorso, pagg. 11 -12) .
15. In questo quadro (quadro entro il quale si stempera il rilievo RAGIONE_SOCIALE controricorrente secondo cui ‘la indicata documentazione ancorché in ipotesi già prodotta nella precedente fase di verifica degli stati passivi delle tardive -andava nuovamente depositata nell’ambito del procedimento di opposizione’: così controricorso, pagg. 5 – 6) non può che opinarsi come segue.
Costituisce ben preciso ‘elemento di fatto’ la circostanza dell’allegazione d i già con la domanda tardiva ex art. 101 l.fall. dei descritti estratti di ruolo (fatto secondario dedotto in funzione di prova del fatto principale, costituito dai crediti di cui agli stessi ‘estratti’ ) .
L’anzidetta circostanza di ‘fatto’, parte integrante RAGIONE_SOCIALE ‘ res litigiosa ‘ alla stregua delle indicazioni-allegazioni di cui al ricorso ex art. 101 l.fall., di cui al ricorso in opposizione a stato passivo e di cui al verbale di udienza del 19.10.2015, è stata appieno involta dal dibattito che nella presente vicenda contenziosa si è sviluppato.
La predetta circostanza di ‘fatto’ denota un’indubbia attitudine alla decisività (cfr. al riguardo Cass. sez. lav. 2.4.1999, n. 3183) .
Difatti, questa Corte spiega che la società concessionaria può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; cosicché gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al
concessionario RAGIONE_SOCIALE riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformità all’originale (cfr. Cass. (ord.) 29.12.2017, n. 31190) .
Il rilievo di cui all a motivazione dell’impugnato dictum -‘nel caso in esame RAGIONE_SOCIALE non ha depositato estratti del ruolo certificati conformi al ruolo medesimo in forza di apposita asseverazione’ (così decreto impugnato, pag. 5) – dà senz’altro ragione dell ‘ ‘omesso esame’.
16. La controricorrente ha addotto sic et simpliciter che quelle ex adverso prodotte costituiscono ‘mere fotocopie degli estratti con attestazione di conformità agli originali’ (così controricorso, pag. 6) .
Ovviamente gli estratti del ruolo già di per sé consistono in copie operate su supporto analogico di un documento informatico (cfr. Cass. (ord.) 31190/2017 cit.) , cui si applica l’art. 2718 cod. civ. (cfr. Cass. 5.12.2011, n. 25962, secondo cui, ai fini dell ‘ ammissione di un credito d ‘ imposta al passivo fallimentare, la copia RAGIONE_SOCIALE parte del ruolo relativa al contribuente, munita RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito ai sensi dell’art. 2718 cod. civ. (secondo il quale le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente)) .
In ogni caso sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale la contestazione RAGIONE_SOCIALE conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica -il che non è avvenuto nella specie – sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca
dall’originale (cfr. Cass. 30.10.2018, n. 27633; Cass. (ord.) 13.12.2017, n. 29993) .
17. Da ultimo, in ordine ai rilievi formulati in memoria dalla COGNOME ( ‘in definitiva (…) ai fini dell’ammissione allo stato passivo del fallimento dei crediti tributari azionati dall’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione non è sufficiente depositare, in sede di verifica, il semplice estratto di ruolo, essendo, per converso, condizione imprescindibile la produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento e, conseguentemente, RAGIONE_SOCIALE sua notifica al curatore e al debitore’: così memoria, pag. 6) ed ancorati alla previsione dell’art. 3 bis del dec. leg. n. 146 del 21.10.2021 (articolo inserito dalla legge di conversione n. 215 del 17.12.2021, rubricato ‘non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo’ e che ha comportato l’addizione all’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 del comma 4 bis) , è sufficiente il riferimento all’elaborazione di questa Corte.
Ovvero, da un canto, all’insegnamento delle sezioni unite secondo cui, ai fini dell’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda d’insinuazione proposta dall’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione e RAGIONE_SOCIALE verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del dec. leg. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo (cfr. Cass. sez. un. 11.11.2021, n. 33408; cfr. altresì Cass. (ord.) 16.12.2022, n. 37006) .
Ovvero, d’altro canto , all’insegnamento secondo cui l’ ammissione allo stato passivo di crediti sia previdenziali che tributari può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del semplice estratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di
contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all’ammissione con riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, RAGIONE_SOCIALE necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell ‘ ente previdenziale (cfr. Cass. (ord.) 30.1.2019, n. 2732) .
18. In accoglimento del secondo motivo di ricorso il decreto dei 11/12.1.2016 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
19. In virtù del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione anche ai fini RAGIONE_SOCIALE regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte