Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1473 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1473 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8971/2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, per procura a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la SENTENZA n. 17265/2021 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata l’ 8/11/2021;
udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere NOME COGNOME, nell ‘ adunanza in camera di consiglio dell ‘ 1/12/2022.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME in ragione dell’ inammissibilità , per difetto d’interesse ad agire,
del l’ opposizione proposta dallo stesso avverso l ‘ estratto di ruolo recante a suo carico un debito da sanzione pecuniaria.
1.2. NOME COGNOME, con ricorso, ha chiesto la cassazione della sentenza.
1.3. L’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
1.4. Roma Capitale ha resistito con controricorso.
1.5. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che, in forza dello ius superveniens ed in mancanza di giudicato interno sull’ammissibilità dell’ opposizione proposta dal ricorrente avverso l’estratto di ruolo , la stessa è diventata inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso e assorbimento di ogni altra questione.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno chiarito che: – il d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, ha aggiunto all ‘ art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, dopo il comma 4, un comma 4bis , il quale, dopo aver affermato come, in linea di principio, ‘ l ‘ estratto di ruolo non è impugnabile ‘ in via diretta, ha stabilito che ‘i l ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall ‘ iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell ‘ articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all ‘ articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell ‘ economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all ‘ articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei
rapporti con una pubblica amministrazione ‘; – tale norma, che regola la riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative: artt. 27 della l. n. 689/1981 e 206 del codice della strada), specifica, concretizzandolo, l ‘ interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; – l ‘ interesse ad agire costituisce, del resto, una condizione dell ‘ azione avente natura ‘ dinamica ‘ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; – la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l ‘ opponente ha l ‘ onere di dedurne e dimostrarne la sussistenza; – nel giudizio di legittimità, in particolare, ciò deve avvenire mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. ovvero fino all ‘ udienza di discussione (prima dell ‘ inizio della relazione) o all ‘ adunanza camerale, se insorto dopo; – qualora, invece, occorrano accertamenti di fatto, ciò deve avvenire nel giudizio di rinvio (Cass. SU n. 26283 del 2022).
Nel caso in esame, invece, l’opponente non ha né dedotto né dimostrato, nei modi e nei termini esposti, la sussistenza, in ragione dei pregiudizi tassativamente indicati dalla norma, dell’interesse ad impugnare, in via diretta, l’estratto di ruolo: né, del resto, la sussistenza di tale interesse emerge dagli accertamenti in fatto svolti dal giudice di merito.
L’opposizione proposta dev’essere, quindi, dichiarata inammissibile e conseguentemente il ricorso va rigettato.
La sopravvenienza normativa induce all’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese processuali maturate nel corso del giudizio.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese maturate nel corso del giudizio.
Dichiara sussistenti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta