Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32399 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32399 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27181/2024 R.G. proposto da :
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) dom.dig.: EMAIL
– ricorrente, controricorrente a ricorso incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
– controricorrente, ricorrente incidentale – avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA n. 14601/2024, depositato il 09/12/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Tempio Pausania ha accolto parzialmente l’opposizione ex art. 206 CCII proposta da RAGIONE_SOCIALE contro il decreto di esecutività dello stato passivo della Liquidazione giudiziale ‘RAGIONE_SOCIALE e del socio ‘RAGIONE_SOCIALE‘, avente ad oggetto il credito portato da dodici domande per un importo complessivo di € 3.647.481,68.
1.1. -In particolare, il tribunale ha: i) ammesso allo stato passivo i crediti fondati sugli estratti di ruolo prodotti, escludendo la necessità di produrre anche la prova della «previa notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento o di addebito al debitore in bonis ovvero, a seguito della dichiarazione di fallimento, al curatore»; ii) confermato l’esclusione degli interessi di mora, per indeterminatezza della relativa domanda nel quantum , non avendo l’opponente indicato, nell’allegato prospetto di calcolo, il criterio di determinazione, il capitale, la data di decorrenza e la quota cui spetta la prelazione ex artt. 153 CCII e 2749 c.c.
-La Liquidazione giudiziale propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui NOME resiste con controricorso e propone ricorso incidentale in un unico mezzo, cui la Liquidazione giudiziale replica con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 201, c. 6, 203 e 204 CCCII, nonché dell’art. 2697 c.c. per la ritenuta sufficienza dell’estratto di ruolo ai fini dell’insinuazione al passivo , sulla scorta del prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità, in merito al quale viene prospettato un dubbio di costituzionalità
2.2. -Con il secondo mezzo si deduce la nullità del provvedimento impugnato o del relativo procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , poiché il tribunale avrebbe deciso l’opposizione «in assenza di prova e, conseguentemente, nell’impossibilità della relativa valutazione, nonché in presenza di specifica contestazione da parte della Curatela».
2.3. -Con il terzo motivo si assume la ulteriore nullità del provvedimento impugnato o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 203, c . 1, CCII , per avere il tribunale «totalmente ignorato le circostanziate eccezioni di prescrizione formulate dalla Curatela» in ordine ai crediti di natura sia tributaria che extratributaria vantati nelle dodici domande di insinuazione.
-Il primo motivo del ricorso principale è infondato, con assorbimento del secondo, condizionato alla sua fondatezza.
3.1. -Risponde a un principio costante e consolidato nella giurisprudenza di questa Sezione, conforme all’indirizzo RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite, che, ai fini dell’insinuazione dei crediti tributari e previdenziali al passivo del fallimento (così come della liquidazione giudiziale), è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ovvero dell’avviso di accertamento o di addebito ex artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 78 del 2010, conv. con mod. dalla legge l. n. 122 del 2010, fermo restando che, in caso di contestazioni del curatore, mentre per i crediti tributari (soggetti alla giurisdizione del giudice tributario) si rende necessaria l’ammissione con riserva, per i crediti previdenziali (soggetti invece alla giurisdizione del giudice ordinario) si rende necessaria, da parte del concessionario, l’integrazione della prova del credito sulla base di altri documenti giustificativi (Cass., Sez. U., 33408/2021, 4126/2012; ex multis , Cass. Sez. 1, 37006/2022, NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO/2024, NUMERO_DOCUMENTO/2024, NUMERO_DOCUMENTO/2025, NUMERO_DOCUMENTO/2025).
3.2. -Tale orientamento è stato ribadito da questa Sezione (v. Cass. Sez. 1, 6330/2024) anche dopo che l’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021 (come convertito dalla l. n. 215 del 2021) -rubricato ‘ Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo ‘ -ha aggiunto nell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 il comma 4-bis, in base al quale « L’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto
nell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ».
Le Sezioni unite hanno peraltro chiarito che il nuovo art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass. Sez. U., 26283/2022).
3.3. -Ora, per indurre a riconsiderare il coeso orientamento di legittimità di cui si è dato conto, il ricorrente fa leva su una distonica pronuncia di un collegio della Sezione tributaria che, occupandosi di tutt’altro (la legittimità della notifica di cartella di pagamento in pendenza di una procedura di concordato preventivo), ha affermato, tra le tante altre cose, e in modo vago, che « Se, allora, il ruolo e l’estratto di ruolo non sono impugnabili dal curatore del fallimento o dall’amministratore ovvero dal contribuente (in caso di inerzia del curatore), se non a determinate condizioni », introdotte appunto con l’a rt. 12, comma 4-bis cit., « l’ammissione al passivo che si fondi solo su detti atti delimita la possibilità dei soggetti indicati di contestare la fondatezza della pretesa » (Cass. Sez. 5, 31560/2022, massimata in modo più netto: « Ai fini dell’ammissione allo stato passivo del fallimento dei crediti tributari azionati dall’agente della riscossione non è sufficiente depositare, in sede di verifica, il semplice estratto di ruolo, invero neppure impugnabile in ragione del sopravvenuto art. 3 bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146; è, per converso, condizione imprescindibile la produzione in giudizio della cartella di pagamento »).
Si tratta , all’evidenza, di un obiter dictum , al pari di quello che gli fa eco, in modo più sfumato, in una successiva ordinanza di altro collegio della stessa Sezione tributaria, resa sempre in tema di validità della notifica della cartella di pagamento, ove si legge che « la notifica al curatore fallimentare è, invece, necessaria ove si
voglia procedere alla successiva insinuazione al passivo del credito, onde consentire l’eventuale impugnazione nelle sedi competenti », pur ricordandosi, poco oltre, come « l’insinuazione al passivo possa farsi sulla base del semplice ruolo » (Cass. Sez. 5, 26906/2024).
-Questa Sezione intende, invece, ribadire che l’indirizzo RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di cui si è dato conto va confermato anche dopo la novella legislativa in discorso, la quale non interferisce con il piano della insinuazione al passivo RAGIONE_SOCIALE procedure concorsuali liquidatorie (come il fallimento, la liquidazione giudiziale o a liquidazione controllata) -altrove disciplinato -ma incide, semmai, sul diverso piano dell’ammissione con riserva del credito tributario.
4.1. -Va detto che l’art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 ha ulteriormente modificato l’art. 12, comma 4 -bis, d.P.R. 602/1973, introducendovi, tra le ipotesi di deroga alla non impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata, anche un riferimento alle procedure concorsuali disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (« L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »).
La norma è stata poi pedissequamente trasfusa nel quinto comma dell’art. 91 del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (‘ Testo unico in materia
di versamenti e di riscossione ‘ che ha abrogato il d.P.R. 60 2/1973), salvo il riferimento, nella lett. f), all’art. 116 del d.lgs. n. 173 del 2024 (testo unico RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie amministrative e penali).
4.2. -Questo ulteriore intervento del legislatore ha messo ancor più in evidenza il diverso ambito di operatività dell’art. 12, comma 4bis, d.P.R. 602/1973 (così come dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 33/2025), che ora riguarda espressamente anche le procedure disciplinate dal Codice della crisi e dell’insolvenza, ma solo nel senso di legittimare all’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata (esclusivamente) «il debitore» -e non già, si noti, il curatore o altro organo concorsuale -il quale dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli «un pregiudizio» (ad esempio, ai fini del trattamento concordatario dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII, ovvero in relazione ai contratti con le pubbliche amministrazioni ex art. 95 CCII, se non anche di una precisa e sollecita definizione dei debiti tributari e previdenziali in vista dell’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui al Tit. IV della Parte I del Codice).
Si è dunque evidentemente fuori dall’ambito del procedimento di accertamento del passivo concorsuale, soggetto invece ad una specifica disciplina speciale -tradizionalmente consegnata ad altre norme del medesimo d.P.R. n. 602/1973, segnatamente gli artt. 87 e 88 -sulla quale da sempre si fonda il consolidato indirizzo nomofilattico che il ricorrente vorrebbe qui rimettere in discussione.
Ed è significativo che tali norme siano state riprodotte nel d.lgs. n. 33/2025 (in vigore dal 27 marzo 2025), pur dopo e nonostante l’introduzione del diverso regime di impugnabilità del ruolo di cui all’art. 12, comma 4 -bis, d.P.R. 602/1973, che nella prospettiva del ricorrente avrebbe invece svolto un ruolo determinante.
4.3. -Ebbene, al netto RAGIONE_SOCIALE modifiche succedutesi nel tempo -ed anche alla luce dell’art. 33 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (‘ Riordino del servizio nazionale della riscossione ‘), in base al quale « l’ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all’insinuazione del credito » nelle procedure concorsuali -l’art. 87 , comma 2, d.P.R. 602/1973 stabilisce che « Se il debitore,
a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’ammissione al passivo della procedura ».
Allo stesso modo, l’art. 188, comma 4, del d.lgs. n. 33/2025 continua a prevedere che « Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 3 o su iniziativa degli altri soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 14 del 2019, è sottoposto a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa, l’agente della riscossione chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, l’ammissione al passivo della procedura ».
Non vi è dubbio, allora, che, anche dopo l’introduzione del nuovo regime di non impugnabilità del ruolo -salve le eccezioni espressamente previste -l’agente della riscossione continua ad essere legittimato a proporre domanda di ammissione al passivo dei crediti iscritti a ruolo allegando l’estratto di ruolo.
4.4. -Tale disciplina speciale si completa con il successivo art. 88 del d.P.R. 602/1973, in base al quale: « Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva » ex art. 101 l.fall. (primo comma); « Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto » (secondo comma); « Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all’elenco dei crediti ammessi » (terzo comma); « Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il
concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti » (quarto comma); « Se all’atto RAGIONE_SOCIALE ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell’attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente », l’art. 113, n. 3) l.fall. e il secondo periodo del secondo comma dell’art. 117 l.fall. (quinto comma).
Anche queste disposizioni sono rimaste immutate nell’art. 189 del d.lgs. n. 33/2025, salvo il riferimento alle norme del Codice della crisi e dell’insolvenza in luogo della legge fallimentare.
4.5. -Il quadro normativo, dunque, è chiaro ed invariato: ferma restando la possibilità di chiedere l’ammissione al passivo sulla base del ruolo, e dunque allegando l’estratto di ruolo, la riserva di giurisdizione in favore del giudice tributario fa sì che, ogni qual volta sui crediti tributari così insinuati insorga contestazione, il giudice delegato non può che ammettere il credito ‘con riserva’, da sciogliere poi, su ricorso della parte interessata, quando: i) sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente; ii) quel giudizio, eventualmente anche già pendente, sia stato definito con decisione irrevocabile, ovvero risulti altrimenti estinto.
Ciò significa che la notificazione della cartella di pagamento (ovvero dell’avviso di accertamento o di addebito ex artt. 29 e 30, d.lgs. n. 78/2010, conv. con mod. dalla legge l. n. 122/2010) non viene in rilievo ai fini dell’ammissione al passivo, ma, eventualmente, in una fase successiva, ai fini dello scioglimento della riserva.
Difatti, accanto all’ipotesi in cui un giudizio tributario sia già pendente, lo scenario che si può prospettare è articolato.
Qualora la notificazione della cartella sia stata già eseguita, e sia inutilmente decorso il termine per l’impugnazione, sarà interesse dell’agente della riscossione instare per lo scioglimento della riserva, onde far rilevare la definitività dell’atto.
Qualora invece la cartella non sia stata validamente notificata, sarà sempre suo interesse procedervi, per far decorrere i termini di
impugnazione da parte del curatore, o comunque attendere l’esito del giudizio da questi promosso dinanzi al giudice tributario.
Ma non può nemmeno escludersi che sia interesse dello stesso curatore assumere iniziative analoghe, ad esempio per definire la sorte degli accantonamenti disposti ai sensi dell’art. 113, nn. 1) e 3) l.fall. (cfr. art. 227 comma 1 lett. a) e c) CCII), seppur gli stessi non impedisca no la chiusura della procedura, a norma dell’art. 117 comma 2 l.fall. (cfr. art. 232 comma 2 CCII).
4.6. -E’ proprio i n questo quadro sistematico che si colloca l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite, in base al quale «il ruolo non rileva certo come titolo esecutivo, ma serve a individuare, anche ai fini degli accessori, i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi», ed «altrettanto vale per l’estratto di ruolo, il quale, benché non sia atto impositivo, comunque contiene e, quindi, documenta gli elementi del ruolo», con la conseguenza che «la notificazione della cartella è dunque quantomeno irrilevante: la funzione d’informare il curatore è assolta dal deposito della domanda d’insinuazione corredata di documenti dimostrativi come, appunto, l’estratto di ruolo, che consente, qualora siano ancora ammesse contestazioni, quanto ai crediti tributari, di proporre impugnazione dinanzi alle Commissioni tributarie in base al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 88 comma 2 (a meno che non si tratti di fatti sopravvenuti, ossia a valle dell’iscrizione a ruolo: Cass., sez. un., n. 34447/19; conf., n. 13767/21), e, in relazione agli altri, d’integrare la documentazione giustificativa già prodotta (Cass., sez. un., n. 33408/21; conf., n. 5430/22)»; di qui la conclusione che «la norma sopravvenuta, quindi, non è applicabile, perché non si discute di tutela immediata a fronte di un atto della riscossione non notificato: nel caso del fallimento, non si prospetta alcun atto successivo alla cartella, posto che la riscossione è esclusa dall’esecuzione concorsuale in atto, e l’interesse, che è quello a opporsi all’ammissione del credito, è in re ipsa » (Cass. Sez. U, 26283/2022).
4.7. -Può dunque ribadirsi che la richiesta di ammissione al passivo concorsuale può avvenire semplicemente sulla base del ruolo, e che a tali fini non occorre che l’avviso di accertamento o
quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, siano previamente notificati, essendo sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo (Cass. Sez. U., 33408/2021): una cosa è infatti l’ammissione al passivo, altra è come il curatore possa contestare, a seguito della eventuale ammissione con riserva, la fondatezza della pretesa tributaria.
4.8. -Se quindi è vero che il ruolo integra un atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, contenente la pretesa economica dell’ente impositore, mentre l’estratto di ruolo è un documento (elaborato informatico) formato dall’agente della riscossione, contenente gli elementi del ruolo, ciò non significa che addirittura l’estratto di ruolo non esista nel mondo giuridico (come da taluno sostenuto in dottrina), in quanto esso rappresenta proprio «la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate (o azionabili) verso il debitore con la cartella esattoriale» ed entro questi limiti costituisce «prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale, a prescindere dalla notifica di questa» (così a partire da Cass. Sez. U, 19704/2015), fatta salva la facoltà del curatore di sollevare contestazioni, da risolvere però non in sede concorsuale, ma dinanzi al giudice tributario.
Tutto ciò, come visto, sulla base di un plesso normativo specifico (artt. 87 e 88 del d.P.R. n. 602/1973), rimasto invariato nel tempo (artt. 188 e 189 del d.lgs. n. 33/2025).
4.9. -Non rileva allora che il ruolo, quale atto interno di consegna dell’elenco dei debitori e RAGIONE_SOCIALE somme da essi dovute dal titolare del credito al delegato alla riscossione, non costituisca autonomo titolo per procedere nell’esecuzione forzata speciale, come è invece la cartella di pagamento, da notificare perciò entro precisi termini decadenziali (v. art. 25, d.P.R. 602/1973 e art. 101, d.lgs. 33/2025).
Indubbiamente, la cartella di pagamento (redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) contiene l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo e l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal
ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata (perciò essendo stata assimilata all’atto di precetto).
Ed altrettanto indubbiamente la notifica della cartella di pagamento ha la funzione di comunicare al debitore l’avvenuta iscrizione a ruolo, intimargliene il pagamento, consentirgli l’impugnativa ed attivare l’azione esecutiva.
Ma queste funzioni devono confrontarsi con le regole proprie del sistema fallimentare, come il divieto di azioni esecutive ex art. 51 l.fall. (cfr. art. 150 CCII) e l’inefficacia ex lege dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento ex art. 44 l.fall. (cfr. art. 144 CCII).
Viceversa, ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare, ove viene in rilievo solo l’accertamento del credito, la funzione informativa è debitamente assolta dalla domanda, mentre il regime RAGIONE_SOCIALE impugnazioni dinanzi al giudice tributario seguirà le regole tempo per tempo vigenti.
A fronte di tutto ciò non riveste alcuna consistenza, e risulta manifestamente infondata, la questione di costituzionalità genericamente sollevata a pag. 17 del ricorso, «per violazione del principio di uguaglianza, RAGIONE_SOCIALE previsioni eventualmente interpretabili come atte a legittimare siffatto inspiegabile trattamento privilegiato», se non altro perché questo diverso trattamento riservato ai crediti tributari risulta nient’affatto inspiegabile, ed anzi ampiamente giustificato in ragione dei profili pubblicistici di tali crediti e RAGIONE_SOCIALE peculiarità del loro sistema di accertamento e riscossione.
Viene formulato il seguente principio di diritto:
‘In tema di accertamento del passivo fallimentare, anche dopo l’introduzione dell’art. 12, comma 4 -bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 sulla «Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» (riprodotto nell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 33 del 2025), i crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare dall’agente della riscossione sulla base dell’estratto di ruolo, ai sensi dell’art. 87, d.P.R. 602/1973
(riprodotto nell’art. 188, d.lgs. 33/2025), fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva, ai sensi dell’art. 88 d.P.R. cit. (riprodotto nell’art. 189 d.lgs. cit.), è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole vigenti stabilite per l’impugnazione della cartella di pagamento (ovvero dell’avviso di accertamento o di addebito ex artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 78 del 2010, conv. con mod. dalla legge l. n. 122 del 2010), in modo da chiedere al giudice delegato lo scioglimento della riserva, una volta che sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice tributario, ovvero quando il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto.’
-Il terzo motivo del ricorso principale è invece fondato.
6.1. -Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ( error in procedendo ), postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate, nel ricorso per cassazione, nei loro esatti termini, e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività RAGIONE_SOCIALE questioni prospettatevi.
Non trattandosi infatti di un vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, può esaminare direttamente gli atti processuali solo nella misura in cui il ricorrente, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, abbia assolto l’onere di indicarli compiutamente, a pena di inammissibilità, non potendo la Corte procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla loro verifica (Cass. 28072/2021; conf. ex multis Cass. Sez. U., 8077/2012; Cass. 16899/20923, 16028/2023).
6.2. -Nel caso in esame detto onere di autosufficienza è stato assolto (v. pag. 24-28 del ricorso). Risulta allora ex actis che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di prescrizione
dei vari crediti, tributari e non, sollevate dalla Liquidazione nella memoria difensiva ex art. 207, comma 7, CCII, senza che rilevi che, come sostiene il controricorrente, si trattasse di eccezioni nuove, le quali sono sicuramente ammissibili se tempestivamente formulate con la memoria di costituzione (Cass. 28962/2024, 27940/2020, 21490/2020, 22386/2019).
Occorre altresì rammentare che, con riguardo ai crediti tributari, l’eccezione di prescrizione, anche se maturata successivamente alla notificazione della cartella, «rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva» (Cass. Sez. U, 16986/2022; Cass. 32539/2024).
-Con l’unico motivo di ricorso incidentale, NOME lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea ricostruzione della quaestio facti circa l’ammissibilità degli interessi di mora, in quanto, « diversamente da quanto affermato dal Collegio, l’Agente della riscossione, in sede di opposizione, ha puntualmente e rigorosamente evidenziato: la fonte normativa (art. 30, d.P.R. n. 602/1973); la base di calcolo (importo iscritto a ruolo, data di notifica, privilegio ex art. 2749 c.c.); il tasso applicato (secondo i provvedimenti del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE specificati con le osservazioni allo stato passivo) ».
7.1. -Il motivo è inammissibile.
7.2. -Il fatto probatorio in rilievo ha costituito un punto controverso sul quale il tribunale si è pronunciato, sicché, in linea con quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, deve ribadirsi che il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio
nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
Tuttavia se, come nel caso in esame, il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti) il vizio può essere fatto valere solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U., 5792/2024), ma mai come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per dedurre la cui violazione occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli -salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio -mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U., 20867/2020). Diversamente opinando, infatti, «il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio RAGIONE_SOCIALE ‘carte’ processuali» (così Cass., Sez. U., 5792/2024, pag. 26).
-All’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, con rigetto dei primi due, segue la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto, e il rinvio della causa al Tribunale di Tempio Pausania, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
-Alla declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso incidentale segue la condanna al cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale, rigetta i primi due motivi del ricorso principale, accoglie il terzo, cassa il decreto
impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Tempio Pausania, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente