Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28964 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28964 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, unipersonale, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE con socio unico, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI n. 2871/RAGIONE_SOCIALE depositato il 13/11/RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-In data 15.5.2016 Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. ottenne decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (e i suoi fideiussori) per la somma di € 1.037.680,67 quale saldo debitore del rapporto di c/c n. 14094, sulla scorta, tra l’altro, della seguente documentazione: «Certificato ex art 50 D. Lgs. 385/93; Contratto di conto corrente n.920414094; Contratto di affidamento; Estratti conto integrali con elenco movimentazione dalla data di apertura del conto alla chiusura». Dichiarato interrotto il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per il fallimento della correntista, la Banca insinuò al passivo fallimentare quel credito in via chirografaria, allegando la medesima documentazione.
1.1. -Il giudice delegato, su parere negativo del curatore, non ammise il credito per mancanza di data certa anteriore al fallimento del contratto e dei documenti prodotti.
1.2. -La Banca propose opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. per contestare la mancanza di data certa, a suo dire desumibile dal deposito del contratto di conto corrente e del collegato contratto di affidamento in allegato al ricorso monitorio in data antecedente alla dichiarazione di fallimento. La curatela chiese il rigetto dell’opposizione, contestando la documentazione prodotta e l’opponibilità degli estratti conto, nonché la mancata prova della loro rituale comunicazione al correntista; in subordine depositò una CTP di ricalcolo delle competenze.
1.3. -In sede di prima udienza, le parti chiesero rinvio per valutare l’ipotesi di ricalcolo avanzata dalla curatela; quindi il Giudice formulò una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. sulla base della «CTP di parte opposta, che condurrebbe ad una rideterminazione del saldo debitore di circa € 670.000,00», ma la Banca dichiarò di insistere per l’accoglimento integrale.
1.4. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione, affermando che, sebbene la certezza della data anteriore sia effettivamente ricavabile dal deposito dei documenti nel procedimento monitorio, tuttavia la documentazione
prodotta non è idonea a provare il credito, in quanto: i) gli estratti di conto corrente contenenti l’enunciazione delle singole operazioni non sono opponibili alla curatela in sede di ammissione al passivo, essendo essa organo terzo cui non si applicano gli artt. 2709 c.c. e 2710 c.c.; ii) non risulta in atti la prova della notifica al correntista degli estratti conto ex art. 1832 c.c. (Cass. 6465/2001, 1543/2006).
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE (rappresentata da RAGIONE_SOCIALE), quale cessionaria del credito della Banca, propone ricorso per cassazione in due motivi, illustrato da memoria, cui il Fallimento resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo la Banca denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1832, 1857, 2697, 2709, 2710 e 2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, n.3 e n.5 c.p.c.)» osservando che il tribunale, pur ammettendo la sussistenza della data certa dei contratti, avrebbe tralasciato ogni valutazione sulla esaustività della documentazione prodotta, sulla mancanza di contestazioni da parte della curatela circa le poste annotate negli estratti di conto corrente e sul contenuto confessorio della perizia del consulente contabile della curatela, perciò discostandosi immotivatamente dal principio affermato da Cass. 22209/RAGIONE_SOCIALE («il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio»).
2.2. -Il secondo denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1832, 1857, 2697, 2709, 2710, 2711 e artt. 2727, 2729, 2730, 2733, 2734, 2735 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. a norma dell’art. 360, n. 3 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per li giudizio che è stato oggetto di discussioni tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c.», per avere il tribunale omesso di valutare il riconoscimento del credito della Banca contenuto nella relazione del curatore e nella consulenza di parte, disattendendo il principio di acquisizione della prova e il valore delle presunzioni semplici.
-Va preliminarmente disattesa l’eccezione di mancata produzione della procura speciale per AVV_NOTAIO del 17.9.RAGIONE_SOCIALE rep. 268 che legittima NOME COGNOME, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, alla proposizione del ricorso per cassazione, avendo parte ricorrente chiarito in memoria che «per un mero refuso di stampa la procura non è stata riportata nell’elenco analitico dei documenti posto in calce al ricorso per cassazione, ma in realtà la precitata risulta regolarmente indicata nell’indice dei documenti ed è stata ritualmente affoliata alla produzione di parte al volume I come allegato X ed al volume II come allegato n. 14».
-Nel merito, i motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, vanno accolti.
4.1. -Occorre muovere dal rilievo che la Banca risulta aver assolto l’onere probatorio di dimostrare l’evoluzione del rapporto di conto corrente per cui è causa, depositando contratto ed estratti conto integrali, aventi pacificamente data certa anteriore al fallimento e non contestati specificamente dalla curatela nelle singole appostazioni contabili, ma anzi riconosciute come valide anche se ricalcolate con espunzione dell’anatocismo (v. perizia contabile CTP della curatela).
4.2. -Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la banca, nell’insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali (Cass. 23313/RAGIONE_SOCIALE), mentre il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola. Pertanto, il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio (Cass. 22208/RAGIONE_SOCIALE; conf. Cass. 27201/2019, 35381/2021).
In particolare si è detto che, sebbene non operino nei confronti del curatore gli effetti di cui all’art. 1832 c.c. (operanti invece nei confronti del correntista), lo stesso procedimento di insinuazione al passivo e di successiva opposizione fungono in qualche modo da procedimento di rendicontazione (cfr. il meccanismo previsto dall’art. 119 t.u.b. e, più in generale, dagli artt. 263 e ss. c.p.c.), al fine di individuare l’esatta consistenza del credito vantato dalla banca, contribuendo ad attribuire all’estratto conto, purché rappresenti l’intera evoluzione storica dello svolgimento del rapporto, un valore di prova a suffragio delle ragioni dell’istituto di credito che si sia insinuato al passivo (Cass. 22208/RAGIONE_SOCIALE cit.).
4.3. -Pertanto, l’affermazione del tribunale per cui la documentazione prodotta non sarebbe idonea a provare il credito, in quanto «gli estratti di conto corrente contenenti l’enunciazione delle singole operazioni non sono opponibili alla curatela in sede di ammissione al passivo, essendo essa organo terzo cui non si applicano gli artt. 2709 c.c. e 2710 c.c.» si pone in contrasto con il riferito formante giurisprudenziale di legittimità, allo stesso modo dell’ulteriore rilievo dell’assenza di prova «della notifica al correntista degli estratti conto ex art. 1832 c.c.».
-Segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2024.