Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25440 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25440 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2492/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 81/2018 depositata il 06/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto opposizione avverso la delibera numero 19933 del 30 marzo 2017 con cui la Consob ha irrogato, con
contestuale ingiunzione di pagamento, sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di una pluralità di esponenti aziendali o dipendenti della Banca In particolare nei c confronti di NOME COGNOME in qualità di Consigliere di amministrazione, è stata applicata, ex art. 191 del TUF, una sanzione complessiva di € 10.000 per la violazione dell’art. 94, comma 2, tu incorsa nella pubblicazione di due prospetti informativi di base relativamente ad emissione obbligazionarie, rispettivamente pubblicati il 7 febbraio 2014 ed il 5 febbraio 2015 (sanzione così determinata in applicazione del cumulo giuridico art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981, ritenuta la violazione più grave quella pubblicata l’8 maggio 2015.
Avverso tale delibera la NOME COGNOME ha proposto opposizione alla Corte d’Appello di Venezia con atto notificato alla Consob il 31 maggio 2017; all’esito della discussione orale, la Corte di merito, definitivamente pronunciando, ha respinto l’opposizione, con la sentenza n. 81 del 6 giugno 2018.
In data 4 gennaio 2019, NOME COGNOME ha notificato alla Consob un ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento sulla base di sette motivi.
La Consob resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La difesa del ricorrente con la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. ha allegato il certificato di morte in data 16 maggio 2021 del ricorrente NOME COGNOME e ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere per morte dell’incolpato.
Come in più occasioni chiarito da questa Corte, la morte dell’autore della violazione amministrativa comporta l’estinzione
dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, la quale non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, n. 6737, 7/4/2016, Rv. 639489; conf., Cass. nn. 22199/2010 e 27650/2018).
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, facendosi applicazione del sopra indicato principio di diritto e trattandosi di obbligazione di pagamento non trasmissibile agli eredi deve dichiararsi il non luogo a provvedere anche in ordine alle spese di lite e al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione della violazione amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 13 febbraio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME