Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1006 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18301-2020 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
Oggetto
Estinzione processo
R.G.N. 18301/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 21/05/2020 R.G.N. 14405/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. con decreto 21 maggio 2020, il Tribunale di Brescia ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 98 l. fall., allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE s.p.a. in liquidazione, dal quale il suo credito (di € 183.016,17 in via privilegiat a ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c., per mensilità non percepite dall’aprile 2012 al febbraio 2013 e di € 6.125,26 in prededuzione, per il periodo dalla data di fallimento del 27 febbraio 2013 a quella di ricevimento della lettera di licenziamento), per incompatibilità tra le sua mansioni dirigenziali, variamente declinate e la carica di componente del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione della società fallita con delega alla sicurezza dei lavoratori, in difetto al specifica allegazione in fatto, prima ancora che di prova;
con atto notificato il 19 giugno 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso;
nelle more del giudizio, il difensore del controricorrente ha comunicato la rinuncia del ricorrente, con la compensazione delle spese tra le parti, accettata dal Fallimento;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. sussistono i presupposti per l’estinzione del processo, senza alcuna pronuncia di condanna alle spese del giudizio, avendo la società aderito alla rinuncia del lavoratore , ai sensi dell’art. 391, ultimo comma c.p.c.;
2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15