Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32854 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32854 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21762/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
NOME COGNOME , rappresentata e difeso da se stesso;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1443/2024 emessa dalla Corte di appello di Roma il 29/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ NOME COGNOME proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso il decreto ingiuntivo n. 4429/2012 con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore dell’AVV_NOTAIO, la somma di €. 40.000,00, oltre accessori, portata da quattro assegni bancari, in relazione ai quali proponeva, in via incidentale, querela di falso, deducendone l’abusivo
ricorrente
riempimento da parte dell’ingiungente.
Rigettata l’opposizione in primo grado, NOME COGNOME proponeva appello, lamentando l’erronea interpretazione delle prove testimoniali raccolte; per altro verso, chiedeva dichiararsi d’ufficio l’estinzione per mancata tempestiva presentazione all’incasso dei titoli.
La Corte di appello di Roma rigettava l’appello, ritenendo non raggiunta la prova del riempimento abusivo, absque pactis , degli assegni in questione, poiché l’opponente (e querelante) aveva dedotto di aver consegnato all’AVV_NOTAIO i quattro assegni in questione firmati solo per traenza e nel resto rilasciati in bianco dovendo essi servire all’opposto, all’epoca suo collaboratore, per pagare alcuni creditori. La Corte dichiarava, inoltre, «inammissibile la domanda di dichiarazione d’ufficio della estinzione dell’obbligazione dei confronti dell’appellato per mancata presentazione dei titoli all’incasso, sia in quanto domanda nuova ex art. 345 c.p.c. sia in quanto questione non rilevabile d’ufficio».
NOME COGNOME ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa; ha pure depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Con l’unico motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce la «nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 – 345/2° c. p. c. in relazione all’art. 360/1° – n° 4 c. p. c. per avere la corte distrettuale omesso di delibare l’eccezione di estinzione, rilevabile anche d’ufficio, dell’obbligazione ex artt. 1175 – 1197 c. c. proposta per la prima volta in grado di appello dal NOME COGNOME, ritenendola ingiustamente tardiva e non rilevabile d’ufficio».
Sul punto, la proposta di definizione evidenzia quanto segue:
« L’unico formulato motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato.
«1.1. Invero, la corte distrettuale ha espressamente affermato (cfr. pag. 5) essere «inammissibile la domanda di dichiarazione d’ufficio della estinzione dell’obbligazione nei confronti dell’appellato per mancata presentazione dei titoli
all’incasso, sia in quanto domanda nuova ex art. 345 c.p.c., sia in quanto questione non rilevabile d’ufficio». È palese, pertanto, che, così opinando, quella corte si è comunque pronunciata (ritenendola, appunto, inammissibile) sulla predetta ‘domanda di dichiarazione d’ufficio della estinzione della obbligazione’, sicché nessuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è ipotizzabile.
«1.2. A tanto deve aggiungersi, peraltro, che, come si legge nella motivazione di Cass. n. 33428 del 2019, «l’assegno bancario ha natura di mezzo di pagamento, onde la sua consegna dal debitore al creditore, in assenza di diverse specificazioni contenute negli accordi intervenuti tra i predetti soggetti, fa presumere l’intervenuta estinzione dell’obbligazione di pagamento di una somma determinata. Il creditore, che ha ricevuto l’assegno, è onerato di procedere alla sua presentazione per ottenere l’accredito della somma in esso indicata, trattandosi di comportamento rientrante nel suo generale dovere di collaborare per assicurare l’adempimento dell’obbligazione. Ove tale collaborazione non venga assicurata dal creditore in assenza di giusta causa si realizza comunque l’effetto estintivo dell’obbligazione stessa, in base al combinato disposto degli artt.1175 e 1197 c.c. Né il creditore che sia rimasto inerte senza motivo è legittimato ad invocare in proprio favore la clausola del “salvo buon fine”, posto che essa attiene all’esistenza della provvista sul rapporto tra emittente e istituto di credito o alla validità ed efficacia di quest’ultimo, e quindi trova la sua giustificazione causale nel predetto rapporto di provvista e riguarda, in ultima analisi, il comportamento del debitore. Ove quest’ultimo abbia agito correttamente, consegnando al proprio creditore un assegno bancario coperto, tratto su un rapporto di provvista valido ed efficace, del quale l’emittente aveva pieno diritto di disporre, il buon fine dell’assegno non può essere lecitamente impedito dalla condotta inerte e non collaborativa del creditore, alla quale non corrisponda alcun valido motivo».
«1.3. Tal pronuncia, qui condivisa, mostra chiaramente che la mancata presentazione all’incasso di un assegno bancario può determinare l’effetto estintivo dell’obbligazione del debitore, ex artt. 1175 e 1197 cod. civ., ove risulti una condotta di inerzia ingiustificata del creditore: ciò, dunque, impone accertamenti, chiaramente fattuali (incompatibili, quindi, con il giudizio di legittimità), volti a stabilire, sulla base di precise circostanze tempestivamente
introdotte in giudizio (vale a dire entro lo spirare, in primo grado, del termine relativo alle preclusioni riguardanti il thema decidendum), la colpevolezza, o meno, di detta inerzia. Di tanto, però, nulla emerge dalla sentenza impugnata, essendo incontroverso, peraltro, che di questo non si era discusso in primo grado.
«1.4. Esigenze di completezza, infine, inducono a rimarcare che, ove pure volesse configurarsi, nella prospettazione dell’appellante, odierno ricorrente, una eccezione rilevabile di ufficio, ciò avrebbe comunque imposto la tempestiva allegazione (di cui, invece, come si è detto, nulla è dato sapere), fin dal primo grado, dei fatti giustificativi della stessa ».
– Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che non risultano efficacemente smentite dalle considerazioni svolte da parte ricorrente nella memoria depositata.
In primo luogo, come evidenziato nella proposta di definizione, non vi è stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, in quanto il giudice di appello ha espressamente motivato l’inammissibilità dell’eccezione di estinzione dell’obbligazione per mancata presentazione all’incasso degli assegni. Infatti, a pag. 5 di detta decisione si legge espressamente che: « è poi inammissibile la domanda di dichiarazione d’ufficio della estinzione dell’obbligazione dei confronti dell’appellato per mancata presentazione dei titoli all’incasso, sia in quanto domanda nuova ex art. 345 c.p.c. sia in quanto questione non rilevabile d’ufficio ».
Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che la sentenza di appello avrebbe errato nel ritenere l’eccezione di pagamento non rilevabile d’ufficio. Tuttavia, come evidenziato anche nella proposta di definizione, al fine di determinare l’effetto estintivo dell’obbligazione, l’inerzia del creditore nella presentazione all’incasso dell’assegno deve potersi qualificare come «ingiustificata». Ma se così è, chi deduce quell’effetto ha l’onere di portare all’attenzione del giudicante gli elementi che consentano di qualificare come contrario a buona fede il comportamento del creditore.
In altre parole, pur ammettendo che l’eccezione di pagamento sia rilevabile d’ufficio, è pur sempre necessario che i relativi presupposti (quali, nel caso di specie, l’ingiustificata presentazione all’incasso) risultino provati ex actis ,
secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio dalla parte interessata.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha – neppure nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis .1, primo comma, c.p.c. – dedotto di avere svolto, già nel corso del primo grado di giudizio, una tempestiva allegazione dei fatti dai quali dedurre la contrarietà a buona fede del comportamento della parte oggi controricorrente.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
– Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis c.p.c., devono essere applicati – come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380bis c.p.c. ora richiamato – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di una ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 – 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 – 01).
Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 – 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale
di cui all’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d’una proposta di rigetto o d’inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 – 01).
Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale. Infatti, da un lato, la proposta di definizione formulata dal consigliere delegato è stata, in questa sede, integralmente condivisa e, dall’altro, la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis .1, primo comma, c.p.c. da NOME COGNOME si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 3.000,00;
condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 27/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME