Estinzione Giudizio per Rinuncia: Quando un Accordo Chiude la Partita in Cassazione
Nel complesso mondo del diritto, non tutte le battaglie legali si concludono con una sentenza che dichiara un vincitore e un vinto. A volte, la via più saggia e pragmatica è quella dell’accordo. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di come l’estinzione giudizio per rinuncia rappresenti uno strumento fondamentale a disposizione delle parti, anche nel grado più alto della giurisdizione, la Corte di Cassazione. Analizziamo come un’intesa tra le parti possa prevalere sulla continuazione del contenzioso.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una complessa disputa commerciale. Una società era stata condannata dalla Corte d’Appello a restituire un’intera azienda, con tutti i beni che la componevano, al fallimento di un’impresa individuale. La Corte d’Appello aveva riformato la sentenza di primo grado, accogliendo le richieste della curatela fallimentare.
Ritenendo ingiusta tale decisione, la società soccombente decideva di giocare l’ultima carta a sua disposizione, proponendo ricorso per cassazione. I motivi del ricorso si basavano su presunte violazioni di legge, in particolare in materia di simulazione dei contratti.
Il Percorso in Cassazione e l’Accordo che porta all’estinzione del giudizio
Il ricorso era stato regolarmente notificato e la curatela fallimentare si era costituita in giudizio depositando un controricorso per difendere la sentenza d’appello. Il processo in Cassazione sembrava destinato a seguire il suo corso ordinario. Tuttavia, è proprio in questa fase che interviene un elemento decisivo: la volontà delle parti.
Evidentemente, i contendenti hanno trovato più vantaggioso raggiungere un accordo transattivo piuttosto che attendere l’esito incerto del giudizio di legittimità. Questo accordo ha portato a una conseguenza processuale diretta: la società ricorrente ha depositato un’istanza formale di rinuncia al ricorso, e la curatela fallimentare, conformemente all’intesa raggiunta, ha depositato un atto di accettazione della rinuncia. A questo punto, il destino del processo era segnato.
le motivazioni: La Decisione della Corte
Di fronte alla rinuncia del ricorrente e all’accettazione del controricorrente, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. Il Codice di procedura civile, all’articolo 391, è molto chiaro in proposito: la rinuncia accettata dalle altre parti produce l’estinzione del processo.
La Suprema Corte, pertanto, non è entrata nel merito dei motivi del ricorso. Non ha valutato se la sentenza d’appello fosse corretta o se vi fossero state le violazioni di legge lamentate. Il suo compito si è trasformato da organo giudicante a mero certificatore di una volontà processuale manifestata concordemente dalle parti. L’ordinanza dichiara quindi superfluo l’esame dell’unico motivo di ricorso e, di conseguenza, dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Anche la questione delle spese legali del giudizio di cassazione viene assorbita dall’accordo tra le parti, come previsto dalla legge in caso di estinzione.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo caso dimostra in modo esemplare come la logica del contenzioso possa lasciare spazio a quella della negoziazione in qualsiasi fase e grado del giudizio. L’estinzione giudizio per rinuncia a seguito di un accordo transattivo offre vantaggi significativi:
1. Certezza: Le parti pongono fine alla lite definendone autonomamente i termini, eliminando l’incertezza legata a una decisione del giudice.
2. Efficienza: Si evitano i tempi lunghi e i costi associati alla prosecuzione del processo fino alla sentenza definitiva.
3. Controllo: Le parti mantengono il controllo sull’esito della loro controversia, trovando una soluzione su misura per i loro interessi, che una sentenza potrebbe non garantire.
In definitiva, questa ordinanza ci ricorda che il processo è uno strumento al servizio delle parti e che la sua funzione può essere superata quando le parti stesse trovano un modo più efficace per comporre i propri interessi.
Cosa significa ‘estinzione del giudizio per rinuncia’?
Significa che il processo si conclude definitivamente senza una sentenza sul merito della questione, perché la parte che ha promosso l’impugnazione (il ricorrente) decide di ritirarla e la controparte accetta questa decisione.
Perché la Corte di Cassazione non ha esaminato i motivi del ricorso?
La Corte non ha esaminato i motivi perché la rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, prevale su ogni altra questione. La legge impone al giudice di prendere semplicemente atto della volontà delle parti e di dichiarare estinto il giudizio.
Qual è la conseguenza principale della rinuncia al ricorso in Cassazione?
La conseguenza principale è la chiusura definitiva del processo in Cassazione. Questo comporta che la sentenza impugnata (in questo caso, quella della Corte d’Appello) diventa definitiva e non più contestabile, salvo diverso accordo stabilito dalle parti nella loro transazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29910 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29910 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28433/2019 R.G. proposto da
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della società RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
Fallimento dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3144/2019 pubblicata il 10 giugno 2019.
C.C. 15 giugno 2023
r.g.n. 28433/2019
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Considerato che
la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello principale proposto da NOME COGNOME e dalla società RAGIONE_SOCIALE ed in accoglimento dell’appello proposto in via incidentale dalla curatela del fallimento COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza di prime cure, ha condannato la società RAGIONE_SOCIALE alla restituzione e riconsegna dell’azienda RAGIONE_SOCIALE e, quindi, di tutti i beni che la costituivano nonché alle spese del doppio grado;
avverso la decisione della Corte d’appello propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della società RAGIONE_SOCIALE, illustrato da un unico motivo; resiste con controricorso il fallimento dell’impresa individuale COGNOME RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis comma 1 c.p.c. e rinviata a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 21981 del 12 luglio 2022 stante l’ istanza congiunta depositata dai difensori delle parti per il rinvio al fine di rendere possibile il perfezionamento e l’attuazione dell’accordo transattivo e procedere alla rinuncia ex art. 390 c.p.c.;
la trattazione del ricorso è stata nuovamente fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis comma 1 c.p.c.;
Ritenuto che
s uperfluo risulta l’esame dell’unico motivo di ricorso proposto, con cui il ricorrente lamenta la Violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 1414 e 1415 c.c ., atteso che è stata depositata in data 30 maggio 2023 l’ istanza di rinuncia della parte ricorrente, nonché l’atto di accettazione della rinuncia da parte controricorrente in data 31 maggio 2023;
C.C. 15 giugno 2023
r.g.n. 28433/2019
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio , senza farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, ult. co., c.p.c.
Per questi motivi
dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, della