Estinzione Giudizio Cassazione: Le Conseguenze del Silenzio della Parte Ricorrente
Nel complesso mondo della giustizia, anche il silenzio può avere un peso decisivo. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente come l’inerzia di una parte processuale possa portare alla conclusione anticipata di un procedimento. Il caso in esame riguarda un Ente Nazionale di Previdenza che, dopo aver impugnato una sentenza sfavorevole, ha lasciato decorrere i termini senza manifestare ulteriore interesse alla prosecuzione del giudizio, determinando così l’estinzione del giudizio di Cassazione. Analizziamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa decisione.
Il Contesto: Il Ricorso e la Proposta di Definizione
La vicenda ha origine dal ricorso presentato da un importante Ente Previdenziale a favore di una categoria di professionisti contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’Ente, ritenendo errata la decisione di secondo grado, si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione per ottenerne la riforma.
Durante la fase preliminare del giudizio di legittimità, come previsto dalla procedura, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti: l’Ente ricorrente e il professionista, che si era costituito come controricorrente per difendere la sentenza d’appello.
L’Inerzia e l’Estinzione del Giudizio di Cassazione: L’Applicazione dell’Art. 380-bis c.p.c.
Il punto cruciale della vicenda risiede in ciò che è accaduto (o meglio, non è accaduto) dopo la comunicazione della proposta. La legge stabilisce un termine di quaranta giorni entro cui la parte ricorrente, se non condivide la proposta, deve chiedere che la Corte si pronunci sul ricorso.
Nel caso di specie, questo termine è trascorso senza che l’Ente ricorrente presentasse alcuna istanza. Tale silenzio non è stato interpretato come una semplice dimenticanza, ma come una precisa manifestazione di volontà, seppur tacita. La normativa, infatti, equipara questa inerzia a una rinuncia al ricorso.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione e applicare la legge, dichiarando l’estinzione del giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il decreto della Suprema Corte si fonda su un’applicazione rigorosa delle norme procedurali che mirano a garantire l’efficienza e la ragionevole durata del processo.
La Rinuncia Tacita al Ricorso
Il fulcro della motivazione risiede nell’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che se, dopo la proposta di definizione, nessuna parte chiede la decisione del ricorso nel termine previsto, il ricorso si intende rinunciato. È un meccanismo di semplificazione processuale che presume, in assenza di un’esplicita richiesta di proseguire, il disinteresse della parte a ottenere una pronuncia nel merito. La Corte ha quindi ritenuto che il comportamento omissivo del ricorrente integrasse pienamente i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
La Condanna alle Spese Processuali
Una volta dichiarata l’estinzione, la Corte ha dovuto provvedere alla regolamentazione delle spese processuali, come imposto dall’articolo 391 c.p.c. Anche in caso di estinzione, infatti, il processo ha generato dei costi, in particolare per la parte controricorrente che si è dovuta difendere. Coerentemente con il principio della soccombenza virtuale, la Corte ha condannato l’Ente ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione, al pagamento delle spese legali a favore del professionista controricorrente. Le spese sono state liquidate in Euro 2.200,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale per chiunque affronti un giudizio in Cassazione: la diligenza processuale è essenziale. La procedura semplificata ex art. 380-bis c.p.c. non è una mera formalità, ma un bivio che richiede una scelta attiva. Il silenzio non è neutrale, ma viene interpretato dalla legge come una rinuncia, con tutte le conseguenze del caso, inclusa la condanna alle spese. Per gli operatori del diritto, questo decreto serve da monito sull’importanza di monitorare scrupolosamente le scadenze e di manifestare esplicitamente la volontà di proseguire il giudizio, per evitare che un diritto si estingua non per una decisione di merito, ma per una semplice inerzia procedurale.
Cosa succede se, in Cassazione, la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Se la parte ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del giudizio di Cassazione in questo caso?
Il fondamento è l’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, il quale stabilisce che la mancata richiesta di decisione nel termine equivale a una rinuncia al ricorso, portando all’estinzione del processo ai sensi dell’articolo 391 del medesimo codice.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inerzia del ricorrente?
In base alla decisione esaminata, le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione del giudizio. La Corte condanna quindi il ricorrente a rimborsare le spese sostenute dalla parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19795 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19795 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 17/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 21503/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RIMINI INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.205/2024 depositata il 09/04/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15/07/2025