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Codice Civile
Codice Penale

Comproprietario, giudizio per il rilascio dell’immobile

Il comproprietario può agire in giudizio per ottenere il rilascio dell’immobile per finita locazione, atto di ordinaria amministrazione.

Pubblicato il 16 December 2021 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA  n. 2245/2021 pubblicata il 10/12/2021

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5579/2019 promossa da:

XXX (C.F.) e YYY (C.F.), rappresentate e difese dall’Avv.

giusta procura in atti;

–     Intimante/Opposta –

NEI CONFRONTI DI

ZZZ;

–     Intimato/opponente –

Conclusioni per le parti: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con opposizione spiegata a verbale nel corso dell’udienza celebratasi in data  16/10/2019 esplicitando che “l’opposizione attiene alla intimazione in quanto relativa ad una sola unità immobiliare, mentre il contratto stipulato tra le parti comprende due unità immobiliari (laboratorio – pizzeria)”. Disposto il mutamento del rito nessuno si costituiva per parte intimata, nonostante l’avvertimento, reso in data 14/02/2020 di munirsi di difensore per la fase di merito; il tentativo di mediazione sortiva esito negativo per mancato accordo tra le parti.

La causa veniva istruita con prove documentali ed in data odierna si provvedeva a dare lettura “virtuale” della sentenza e del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione non è fondata.

Preliminarmente occorre rilevare che l’opponente non si è costituito in giudizio nella presente fase di merito, con valutazione del comportamento processuale ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 116 c.p.c..

Nel merito, si rileva, come già osservato nel provvedimento reso in data 14/02/2020 e richiamato in toto, che l’odierna intimante agisce in qualità di avente causa del compendio immobiliare di propria pertinenza, sito in.

Benchè il contratto di locazione fosse relativo a due unità immobiliari, deve tenersi conto della mutata compagine della proprietà (avvenuta a seguito di successione ereditaria, con spettanza all’odierna opposta dell’immobile oggetto di causa); a nulla rileva che il contratto di locazione avesse, ab origine, due distinte unità immobiliari – limitrofe – atteso che con atto di divisione a firma del Notaio Dott. (cfr. all. 01 fascicolo parte opposta in atti), XXX diveniva proprietaria (unitamente alla sorella) del locale commerciale sito in (art. 4); al contrario, la proprietà del locale posto al civico 9 veniva trasferita alla Signora YYY.

All’ipotesi di specie è applicabile, pertanto, la normativa dettata in caso di pluralità di locatori con pieno diritto, di ciascuno di essi, di operare, secondo diritto e gestire i propri affari in completa autonomia.

Sul punto si è più volte pronunciata la Suprema Corte statuendo che “il comproprietario può agire in giudizio per ottenere il rilascio dell’immobile per finita locazione, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione della cosa comune per il quale si deve presumere che sussista il consenso degli altri comproprietari o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione, sicché non ricorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti” (Cass. civ. n. 7416/1999. Conformi, Cass. civ. n. 537/2002; Cass. civ. n. 14530/2009; Cass. civ. n. 1986/2016 e n. 12386/2016).

Considerato, pertanto, che la locazione ha avuto termine già nel gennaio 2021, deve necessariamente disporsi il rilascio dell’immobile per cui è causa, a nulla rilevando la contiguità fisica rispetto al locale adiacente, di proprietà di soggetto differente dall’attuale opposta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Definitivamente pronunciando:

–  Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione per la data del 30/01/2021;

–  Condanna ZZZ al rilascio immediato dell’immobile sito in, libero da persone e cose, in favore delle intimanti in solido tra loro, considerato il tempo già trascorso dalla cessazione del contratto;

–  Condanna ZZZ alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti, in solido tra loro, e per esse, ex art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. Marco Marchese che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese esenti e forfetarie.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Velletri, 10 dicembre 2021

Il Giudice dott.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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