Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23210 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23210 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35573/2019 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente, ricorrente incidentalenonché
COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 914/2019 depositata il 19/04/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME ha presentato ricorso, affidato ad un unico motivo ( ‘ violazione dell’art icolo 360, numero 3, in relazione agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile; articoli 2490 e 2697 del codice civile ‘) avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 914/2019 che, pronunziando nel giudizio di responsabilità ex art. 146 l.fall. promosso dalla curatela del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione contro l’amministratore NOME COGNOME e il liquidatore NOME COGNOME ha rigettato l’appello del primo e accolto parzialmente l’appello d el secondo, perciò rigettando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la domanda di condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di € 328.000,00 .
-Il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso e proposto a sua volta un motivo di ricorso incidentale (‘ Nullità in parte qua della sentenza – art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. – per violazione dei principi fissati dall’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, motivazione apparente. Nullità in parte qua della sentenza – art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. – per violazione dei principi fissati dall’art. 112 c.p.c. violazione del principio tra il chiesto e il pronunziato e omessa pronunzia ‘).
-Con nota di deposito del 29.4.2025 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione con compensazione delle spese (salve le spese di registrazione delle sentenze intervenute, rimaste a carico del ricorrente), per sopravvenuto difetto di interesse in considerazione della conclusa transazione stragiudiziale della causa, sottoscritto dal ricorrente, dai suoi difensori e per adesione anche dal procuratore della curatela fallimentare, munito di autorizzazione.
CONSIDERATO CHE
-Sussistono i presupposti ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, come stabilito dalle parti, poiché l’intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e ricorrente incidentale esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., (cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020);
-Non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/ 02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228 /12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi si rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater , d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell ‘ art. 13 citato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2025.