Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7902 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28139/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
FRASCIONE BRIGIDA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 234/2020 depositata il 20/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato in fatto che:
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4702/2017, e la Corte d’appello di Napoli, con la pronuncia n. 234/2020, hanno accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME al decreto ingiuntivo, ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento di somme relative al credito che la ingiungente aveva acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE;
avverso la decisione della Corte territoriale la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi;
NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con separati controricorsi hanno resistito;
dopo essere stata rinviata a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 2819/2023, depositata in data 16 ottobre 2023, la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis cod.proc.civ.
Considerato che:
In data 23 gennaio 2024 è pervenuta, da parte dell’avvocato NOME COGNOME , difensore di RAGIONE_SOCIALE, dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME , di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, istanza congiunta di dichiarazione dell ‘estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, avendo le parti transatto la controversia.
Per tale motivo deve dichiararsi l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 06/02/2024 dalla Terza