Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 575 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 575 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29643/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, in qualità di procuratrice dell’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3908/20, depositata il 4 agosto 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13563/10, emesso il 18 giugno 2010 su ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Roma S.p.a., con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 48.226,36, oltre interessi, a titolo di saldo debitore del conto corrente ad essa intestato;
che il predetto giudizio fu riunito a quello promosso dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di avente causa dell’RAGIONE_SOCIALE di Roma, avente ad oggetto l’accertamento del credito vantato dalla società in virtù del medesimo rapporto di conto corrente, con la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di Euro 52.528,00, oltre interessi;
che il giudizio, dichiarato interrotto a causa dell’intervenuta cancellazione della RAGIONE_SOCIALE dal Registro delle Imprese, fu riassunto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di soci della società attrice;
che con sentenza del 14 marzo 2018 il Tribunale accolse l’opposizione al decreto ingiuntivo, disponendone la revoca, rigettò la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, accolse quella proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e condannò l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di Euro 52.528,00;
che l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria della RAGIONE_SOCIALE, è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 4 agosto 2020;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), per due motivi;
che la COGNOME ed il RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 50 cod. proc. civ. e degli artt. 2272 n. 4 e 2495, secondo comma, cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto alla COGNOME ed al RAGIONE_SOCIALE la legittimazione a riassumere il giudizio, a seguito della cancellazione della RAGIONE_SOCIALE dal Registro delle Imprese, senza considerare che tale evento, il quale determina l’estinzione della società, implica la volontà di non esperire o proseguire le azioni di pertinenza della stessa, e preclude quindi il subingresso dei soci nei giudizi già pendenti;
che, ad avviso della ricorrente, il COGNOME e la COGNOME non avevano alcun interesse alla riassunzione del giudizio di opposizione, essendo il primo anche egli destinatario del medesimo decreto ingiuntivo, nei confronti del quale aveva proposto autonomamente opposizione, in qualità di fideiussore, e la seconda del tutto estranea al credito azionato nel procedimento monitorio;
che nel giudizio di opposizione la RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto domanda riconvenzionale, essendo il suo credito emerso soltanto a seguito della c.t.u. espletata nel corso dell’istruttoria, mentre la domanda di accertamento del credito separatamente proposta e poi riunita all’opposizione non era trasmissibile ai soci, in quanto avanzata successivamente all’estinzione della società;
che con il secondo motivo la ricorrente insiste sulla violazione e la falsa applicazione dell’art. 50 cod. proc. civ. e degli artt. 2272 n. 4 e 2495, secondo comma, cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato la riassunzione del giudizio da parte della RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE come domanda autonoma di accertamento del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE, senza tener conto della nullità insanabile della domanda da quest’ultima proposta e del relativo procedimento, in quanto promosso successivamente all’estinzione della società, nonché dell’interesse di mero fatto vantato dal socio rispetto alle pretese avanzate dalla società o a quelle fatte valere nei confronti della stessa;
che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, sono infondati;
che, a fondamento della decisione, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a seguito della riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale a) le obbligazioni della società non si estinguono, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili
per i debiti sociali, b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, fatta eccezione per le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e per i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr. Cass., Sez. Un., 12/03/2013, nn. 6070 e 6071);
che, sulla base del predetto principio, deve ritenersi condivisibile il riconoscimento della legittimazione del RAGIONE_SOCIALE e della COGNOME a proseguire il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla RAGIONE_SOCIALE, essendo stato accertato che entrambi gl’intimati erano soci ed il primo anche amministratore della società opponente, e dovendo quindi ritenersi che gli stessi fossero tenuti a rispondere illimitatamente per il debito derivante dal rapporto di conto corrente dalla stessa intrattenuto con la RAGIONE_SOCIALE;
che nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, fatta valere dall’RAGIONE_SOCIALE, che il COGNOME fosse tenuto a rispondere del medesimo debito anche in qualità di fideiussore della RAGIONE_SOCIALE ed avesse proposto separatamente opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, emesso anche nei suoi confronti, essendo la predetta responsabilità e la relativa domanda fondate su un titolo distinto ed autonomo rispetto a quello fatto valere dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società, la cui connessione con quest’ultimo non incide né sulla validità del presente giudizio né sulla legittimazione del COGNOME a riassumerlo in qualità di socio, potendo al più giustificarne la riunione delle due opposizioni, in concreto mai disposta;
che non può invece trovare ingresso, in questa sede, la censura sollevata dalla ricorrente in ordine alla legittimazione della COGNOME alla riassunzione del giudizio, trattandosi di una questione non esaminata nella sentenza impugnata, che implica un accertamento di fatto in ordine alla sussistenza della qualità di socio dell’intimata, e non essendo stato dedotto né dimostrato che la stessa sia stata ritualmente sollevata nel corso del giudizio di merito;
che correttamente, inoltre, la sentenza impugnata ha riconosciuto la le-
gittimazione della RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE a proporre, in qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE, la domanda di accertamento del credito vantato da quest’ultima nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, essendo stato accertato che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese non aveva avuto luogo a seguito di una procedura di liquidazione, ma d’ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di ricollegare alla stessa un’implicita rinuncia ai crediti di pertinenza della società;
che tale conclusione trova conforto nel principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma cod. civ.) non comporta l’automatica rinuncia al credito controverso, atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, fatta eccezione per il caso di remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 cod. civ., la quale dev’essere tuttavia allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia l’inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore (cfr. Cass., Sez. VI, 31/12/2020, n. 30075; v. anche Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9464);
che non possono invece trovare ingresso, in questa sede, le censure riguardanti la qualificazione dell’atto di riassunzione come atto introduttivo di una nuova domanda, proposta dai soci in luogo di quella precedentemente avanzata dalla società estinta, trattandosi di un’operazione che implica l’interpretazione dell’atto di riassunzione, e quindi un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza ed illogicità della motivazione, nella specie neppure dedotte (cfr. Cass., Sez. lav., 14/03/2006, n. 5491);
che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 15/12/2022