Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 85 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 85 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4372/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della C orte d’appello dell’ AQUILA n. 1760/2023 depositata il 15/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Nel 2012 la società RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Teramo la società RAGIONE_SOCIALE domandando la risoluzione del contratto di appalto stipulato il 1° settembre 2008 per grave inadempimento della convenuta appaltatrice e il risarcimento dei danni. La convenuta aveva eccepito l’incompetenza territoriale e
aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento delle fatture insolute.
Il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, la condannò al risarcimento del danno e rigettò le domande riconvenzionali.
La Corte di appello dell’Aquila ha rigettato l’appello principale della convenuta e l’appello incidentale dell ‘attrice , confermando la competenza del giudice adito e la gravità dell’inadempimento della convenuta.
2.Ricorre in cassazione la convenuta appaltatrice con due motivi di ricorso. Resiste la committente con controricorso.
Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 19 ss. c.p.c. e 1341 c.c., per avere la Corte di appello errato nel ritenere vessatoria e inefficace la clausola di deroga alla competenza territoriale, sul presupposto che il contratto scaturisse condizioni generali predisposte unilateralmente, nonostante esso fosse stato specificamente negoziato e sottoscritto.
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1453 ss. c.c., per avere la Corte di appello applicato le norme generali sulla risoluzione per inadempimento, anziché la disciplina speciale degli appalti e per avere rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento dei lavori eseguiti sulla base dell’erroneo presupposto del mancato completamento dell’opera.
3.Il consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso. La ricorrente ne ha chiesto in un primo tempo la decisione, ma ha depositato poi atto di rinuncia, datato 18 luglio 2025, con adesione della parte controricorrente, datata 18 luglio 2025.
4.Deve essere dichiarata l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso ex art. 391 co. 1 c.p.c., senza l’adozione di
alcun provvedimento sulle spese, poiché l’adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite ai sensi dell’art. 391 co. 4 c.p.c.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 25485/2018, per tutte).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10/12/2025.
La Presidente Linalisa COGNOME