Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24782 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
14940/2019 r.g., proposto da
NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, presso AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 692/2019 pubblicata in data 11/04/2019, n.r.g. 23722/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.NOME era stato dirigente dipendente di RAGIONE_SOCIALE, poi dichiarata fallita con sentenza del 29/05/2014 del Tribunale di Napoli.
OGGETTO:
fallimento opposizione allo stato passivo – credito per t.f.r. e indennità sostitutiva di preavviso – spettanza
Aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare del credito complessivo di euro 568.904,50, poi rettificato in sede di osservazioni in euro 610.409,66.
Il credito era stato ammesso al passivo fallimentare soltanto per la somma di euro 98.064,57 (di cui euro 6.963,68 per retribuzione di marzo 2014, euro 6.952,95 per retribuzione di aprile 2014, euro 6.682,99 per retribuzione di maggio 2014, euro 1.390,38 per residuo di retribuzione di febbraio 2014, euro 3.303,70 per ratei di 13^ dell’anno 2014, euro 306,00 per buoni pasto, euro 39.159,53 per premi incentivazioni dell’anno 2010 ed euro 33.286,14 per premi incentivazioni dell’anno 2011.
NOME proponeva quindi opposizione per la parte di credito non ammessa (pari ad euro 512.345,09).
2.- Costituitosi il contraddittorio, con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale fallimentare di Napoli rigettava l’opposizione.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione il Tribunale partenopeo affermava:
su richiesta dell’opponente del 10/07/2014 (come degli altri dirigenti) ed in virtù di un accordo fra il Comune di Napoli e le organizzazioni sindacali del 19/06/2014, era stata differita ogni decisione circa il licenziamento dei dirigenti ‘fino al perfezi onamento delle procedure di mobilità ovvero fino ad un eventuale intervento di soggetti terzi che possano garantire la prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro’, sicché il rapporto di lavoro era entrato in uno stato di sospensione;
con lettera del 31/01/2017 (successiva all’istanza di ammissione al passivo e all’opposizione) è poi intervenuto il licenziamento, avverso il quale è stata proposta impugnazione, rigettata dal Tribunale quale giudice del lavoro con sentenza n. 5302/2018, allo stato impugnata dall’opponente;
pertanto non si è ancora perfezionata la cessazione del rapporto di lavoro, poiché il licenziamento ben potrebbe essere annullato in sede giudiziale ed il ricorrente tornare così in forza, sicché non possono essere accolte le richieste relative al t.f.r. e all’indennità sostitutiva del preavviso, che presuppongono necessariamente la cessazione del rapporto di lavoro;
anche a voler diversamente argomentare e a voler ritenere insussistenti i presupposti del licenziamento per giusta causa, al dirigente comunque competerebbe un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso;
pertanto, poiché il rapporto medesimo si trova in una condizione di quiescenza per effetto dell’intercorso fallimento senza obbligo di retribuzione (Cass. n. 7473/2012) nulla gli spetta al riguardo;
neppure sono dovuti gli ulteriori emolumenti richiesti per bonus e/o valutazioni premiali, atteso che la relativa previsione negoziale non è recepita in un contratto avente data certa opponibile alla procedura, non risultano adeguatamente documentati i presupposti di fatto (raggiungimento degli obiettivi), essendosi proprio in quegli anni manifestata la situazione di crisi e considerata che era stata deliberata la riduzione dei costi e delle spese di funzionamento delle società partecipate dal Comune di Napoli, in attuazione del c.d. federalismo fiscale, con DGC n. 784/2011, non impugnata nella propria sede giudiziale;
per analoghe ragioni non sono dovute differenze retributive, integrazioni stipendiali a compensazione delle riduzioni di orario di lavoro;
non sono dovute indennità per ferie, festività e permessi per le quali vi è il divieto di monetizzazione e di cui comunque non vi è prova della mancata fruizione;
con riguardo ai versamenti previdenziali nulla compete al lavoratore, difettando la propria legittimazione processuale ad incassare il relativo importo, ed essendosi la curatela detta disponibile ad effettuare i versamenti agli istituti di previdenza complementare.
3.- Avverso tale decreto NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi.
4.- RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso.
5.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato rinunzia al
ricorso, accettata dalla controparte. Pertanto va dichiarata l’estinzione del processo.
Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data