Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25073 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25073 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6394/2022 R.G. proposto da : ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DIOCESI COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (SNSPQL36T25D975Z)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA n. 686/2021 depositata il 22/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2017 l’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero della Diocesi Locri -Gerace proponeva opposizione innanzi all’adito Tribunale, Sezione specializzata agraria, avverso l’ordinanza di determina del capitale affrancatori o resa dal Tribunale di Locri in data 8.6.2017, con riferimento ad un terreno sito nel Comune di Locri, esteso mq. 580, nonché avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Locri in data 8.8.2017 con la quale era stata disposta l’affrancazione del già menzio nato fondo rustico in favore di NOME COGNOME.
A fondamento della domanda esponeva che il Tribunale aveva errato nella individuazione del criterio di determinazione del capitale di affranco non avendo rispettato i principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle pronunce n. 143 del 1997 e n. 348 del 2008 e che, conseguentemente, il valore del fondo dovesse essere parametrato all’effettiva realtà economica.
Concludeva chiedendo la determinazione del capitale d’affranco secondo il valore del terreno e/o alla indennità di esproprio; in subordine, di applicare periodicamente i coefficienti di maggiorazione, oltre l’80%, ovvero i coefficienti via via determinati nelle leggi di stabilità nonché quello del 30% previste dalle leggi 228/2012 e 215/2015; di condannare Aglioti al pagamento della differenza del capitale affrancatorio.
Si costituiva in giudizio NOME COGNOME chiedendo la conferma dell’ordinanza di affrancazione opposta e il rigetto della domanda di
cui ne assumeva l’infondatezza, con condanna al pagamento delle spese, con distrazione.
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Locri in data 6.2.2018 rigettava il ricorso proposto e, per l’effetto, confermava le ordinanze di affrancazione e determinazione del capitale di affranco emesse dal Tribunale di Locri, rispettivamente in data 8.06.2017 e 8.08.2017 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, l’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero della Diocesi di Locri -Gerace, proponeva impugnazione avanti la Corte d’Appello di Reggio Calabria, sezione specializzata agraria, affidandosi a nove motivi.
Si costituiva la controparte insistendo per la conferma della decisione impugnata.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza del 22.12.2021 in parziale accoglimento dell’appello ridetermina le spese del primo grado in euro 220,00 oltre iva cpa e spese generali che distraeva in favore dei difensori della parte appellata, avvocati NOME e NOME COGNOME.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Istituto RAGIONE_SOCIALE affidandosi a sette motivi. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede.
Motivi della decisione
In data 12 marzo 2025 è pervenuta regolare rinuncia al ricorso della parte ricorrente e ad essa è seguita l’accettazione della parte resistente.
Consegue l’estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 1^ comma c.p.c.), senza che si debba adottare alcun provvedimento sulle spese.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una
somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per rinuncia al ricorso.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte