Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24232 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24232 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22609/2019 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
– ricorrente –
contro
CONSOB, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA n. 102/2019, depositata il 15/01/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME proponeva opposizione avverso la delibera Consob n. 20034 del 21/06/2017 (come integrata da delibera n. 20058 del 06.07.2017) con cui, all’esito del procedimento disciplinato dall’art. 195, comma 5, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (‘TUF’) , l’Autorità di controllo ha applicato a suo carico, quale Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca dal 26.04.2014 al 29.10.2015, la sanzione pecuniaria di €. 50.000,00 per la violazione dell’art. 94, comma 2, TUF (con riferimento alla documentazione d’offerta relativa all’emissione di obbligazioni di VB).
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 102/2019, riduceva l’ammontare della sanzione, rideterminandola nella somma complessiva di €. 20.000,00 ; dichiarava compensate fra le parti le spese di lite in ragione della metà.
Avverso la predetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a sei motivi.
Resisteva Consob.
Il ricorso veniva assegnato all’adunanza camerale del 03.04.2025.
In data 17.02.2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato in giudizio formale atto di rinuncia al ricorso, al quale Consob ha aderito in pari data.
L’atto di rinuncia al ricorso accettato da controparte soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, cod. proc. civ., sicché, a norma dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda