Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18517 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35063-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, INDIRIZZO, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso, unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
–
contro
ricorrenti e ricorrenti incidentali-
avverso la sentenza n. 5562/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri COGNOME NOME e COGNOME NOME, al fine di sentire dichiarare l’apertura della successione di COGNOME NOME, nonno dell’attore, e procedere alla riduzione della sue disposizioni testamentarie, avendo questi istituito erede universale la sola figlia COGNOME NOME, pretermettendo del tutto COGNOME NOME, figlio del figlio premorto del de cuius, COGNOME NOME; inoltre chiedeva anche lo scioglimento della comunione ereditaria insistente tra gli attori, quali eredi di COGNOME NOME, e le convenute sull’immobile sito in Velletri alla INDIRIZZO.
Il Tribunale adito con la sentenza del 28 novembre 2012 rigettava le domande, ed avverso tale sentenza gli attori proponevano appello.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza non definitiva del 20 luglio 2017, dichiarava che gli attori avevano diritto a procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e che le disposizioni testamentarie del defunto COGNOME NOME dovevano essere ridotte al fine di attribuire all’attore la quota di riserva pari ad ¼.
Con separata ordinanza disponeva che la causa fosse rimessa sul ruolo per la predisposizione di un eventuale progetto di divisione.
La medesima Corte distrettuale, con la sentenza definitiva n. 5562 del 13 settembre 2019 ha attribuito i beni in comunione alla
sola COGNOME NOME, anche quale erede della defunta COGNOME NOME, con la condanna della stessa al pagamento del conguaglio in favore delle controparti. Inoltre, ha condannato sempre COGNOME NOME al pagamento della somma di € 64.440,50 oltre interessi legali a far data dal 1 gennaio 2009 al saldo, a titolo di corrispettivo dei frutti percetti dal godimento esclusivo dei beni comuni.
La sentenza, dopo avere ribadito di essere vincolata a quanto già statuito con la sentenza non definitiva, reputava che i beni comuni fossero non comodamente divisibili, e che per l’effetto dovessero essere attribuito alla maggiore quotista, COGNOME NOME.
Per l’effetto di tale attribuzione, la medesima doveva essere condannata al pagamento del conguaglio in favore degli altri condividenti, nella misura determinata sulla base dei valori assegnati ai beni comuni sulla scorta della CTU espletata in primo grado.
La sentenza passava poi ad esaminare la domanda di rendiconto sempre avanzata dagli attori, che del pari reputava fondata, in quanto era correlata al godimento esclusivo dei beni da parte della convenuta.
Riconosceva quindi una somma pari al corrispettivo dei frutti non goduti calcolati a far data dal decesso di NOME NOME sino alla data del 1 gennaio 2009, risalendo a tale data la stima dell’ausiliario d’ufficio.
Le spese erano infine poste a carico della appellata COGNOME NOME, in quanto ritenuta parte soccombente.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, affidato a tre motivi, COGNOME NOME,
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME, che propongono a loro volta ricorso incidentale affidato ad un motivo.
La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
In data 28/05/2024 la ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo di avere raggiunto un accordo transattivo con la controparte, che in data 29 maggio 2024 ha depositato atto di accettazione della rinuncia, nonché atto di rinuncia al ricorso incidentale.
In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.
Nulla per le spese, ex art. 391 co. 4 c.p.c., attesa l’intervenuta accettazione della rinuncia.
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio .
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2024