Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5367 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19998/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE CREDITO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 478/2019 depositata il 04/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per cinque mezzi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 4 aprile 2019 con cui la Corte d’appello di Salerno, provvedendo in accoglimento dell’appello da quest’ultimo proposto, ha per quanto rileva dichiarato « dovute all’appellante RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE la somma di € 32.247,67 per il c.c. n. 201215 nonché di € 31.346,70 per il c.c. n. 201226 per complessivi € 63.621,37 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all’effettivo soddisfo ».
2. – Il RAGIONE_SOCIALE non spiega difese.
CONSIDERATO CHE
3. – La banca ricorrente denuncia:
Primo motivo, violazione dell’articolo 132 c.p.c, comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Nullità della sentenza per vizio motivazionale radicale.
Secondo motivo, violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4.
Terzo motivo, violazione della puntuale motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Assenza di motivazione dell’impugnata sentenza.
Quarto motivo, violazione art. 360 c.p.c. co. 1, n. 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 cc, 117 commi 1 e 4 e 120 comma 2 TUB vigente ratione temporis come modificato
dall’art. 25 del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342; artt. 2 e 6 deliberazione CICR del 9 febbraio 2000.
Quinto motivo, violazione art. 360 c.p.c. co. 1, n. 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1852, 2033, 1223, 1224, 1227, 1284 e 2697 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c.
RITENUTO CHE
4. – È intervenuta rituale rinuncia con conseguente estinzione del processo senza spese.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.