Estinzione del Processo: Le Conseguenze della Rinuncia al Ricorso in Cassazione
L’estinzione del processo è un istituto giuridico che pone fine a una controversia senza una decisione nel merito. Questo può accadere per diverse ragioni, tra cui la rinuncia agli atti da parte di chi ha iniziato la causa. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un esempio pratico di come la rinuncia al ricorso determini la chiusura definitiva del giudizio, con importanti conseguenze anche sulle spese legali.
Il Contesto del Caso: Dalla Sanzione alla Cassazione
La vicenda trae origine da un’ingiunzione di pagamento di oltre 35.000 euro emessa nei confronti di un contribuente per sanzioni amministrative relative all’omessa registrazione di un rapporto di lavoro. Il contribuente si era opposto a tale sanzione, ma la sua opposizione era stata respinta in primo grado.
L’Opposizione e l’Appello Inammissibile
Successivamente, il contribuente ha impugnato la decisione di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello. Tuttavia, la corte territoriale ha dichiarato l’appello inammissibile. La ragione era puramente procedurale: l’azione era stata intentata contro l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, mentre, a seguito di una riforma del 2017 che aveva soppresso le direzioni territoriali, la parte corretta da citare in giudizio sarebbe stata il Ministero del Lavoro. Un errore nella identificazione del soggetto passivo del rapporto giuridico che si è rivelato fatale per l’esito del gravame.
L’Arrivo in Corte di Cassazione
Non dandosi per vinto, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello, articolando cinque motivi di impugnazione.
La Svolta Decisiva: La Rinuncia al Ricorso
Il colpo di scena è avvenuto prima ancora che la Corte si riunisse per decidere. La parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, chiedendo contestualmente che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Questa mossa ha cambiato radicalmente il destino del procedimento.
Le Motivazioni della Corte sull’Estinzione del Processo
La Corte di Cassazione, presa nota della rinuncia, ha agito di conseguenza. In questi casi, il Codice di Procedura Civile prevede che il processo si estingua. La rinuncia agli atti, infatti, manifesta la volontà della parte di non voler più proseguire nella causa, privando il giudice del potere di decidere sulla questione.
Di conseguenza, i Supremi Giudici non sono entrati nel merito dei cinque motivi sollevati dal ricorrente, ma si sono limitati a constatare l’avvenuta rinuncia e a dichiarare formalmente l’estinzione del processo.
Le Conclusioni: Effetti Pratici e Spese Legali
La decisione della Corte ha due implicazioni fondamentali. In primo luogo, con l’estinzione, il giudizio si chiude definitivamente. La sentenza d’appello, che dichiarava inammissibile il gravame, diventa quindi definitiva. In secondo luogo, la Corte ha stabilito ‘nulla per spese’. Ciò significa che il ricorrente non è stato condannato a pagare le spese legali alla controparte. Questa decisione è stata motivata dal fatto che l’Ispettorato del Lavoro e il Ministero, pur essendo le controparti nel giudizio, non si erano formalmente costituiti in Cassazione. In assenza di una parte costituita che ha sostenuto costi per difendersi, non vi è luogo a una condanna per le spese.
Cosa succede se una parte rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Questo significa che il procedimento si conclude senza che i giudici emettano una decisione sul merito della questione sollevata.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per rinuncia?
In questo caso specifico, la Corte ha stabilito che non ci fosse alcuna condanna alle spese (‘Nulla per spese’), perché la controparte (l’amministrazione pubblica) non si era formalmente costituita in giudizio per difendersi.
Qual era l’errore procedurale che aveva reso inammissibile l’appello iniziale?
L’appello era stato dichiarato inammissibile perché era stato proposto contro l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, anziché contro il Ministero del Lavoro, che era diventato l’ente competente a seguito della soppressione delle direzioni territoriali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14896 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14896 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10335/2022 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in CASERTA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO, MINISTERO DEL LAVORO
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3587/2021 depositata il 15/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 15.10.21 la corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello verso la sentenza 16.5.18 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva rigettato la opposizione del contribuente in epigrafe a ingiunzione di pagamento di euro 35.174 per sanzioni amministrative per omessa registrazione di rapporto di lavoro.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’azione, proposta verso l’ispettorato territoriale sul presupposto che alla direzione territoriale del lavoro quello fosse succeduto, andava proposta invece nei confronti del ministero del Lavoro, riferendosi alle sanzioni delle direzioni territoriali soppresse dal 2017; esclusa la sanatoria ex articolo 4 legge 260 del 58 con concessione di nuovo termine per rinnovazione dell’atto, la corte ha deciso come sopra riportato.
Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per cinque motivi illustrati da memoria; è rimasto intimato l’Ispettorato.
Con atto depositato prima dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il giudizio è estinto in ragione della rinuncia del ricorrente.
Nulla per spese, non essendosi la parte costituita.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025.