Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28725 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 8284 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME o NOME COGNOME NOME– rappresentata e difesa dall’avvocat dano (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
ricorrente in via incidentalenonché
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Bologna n. 2406/2021, pubblicata in data 21 settembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE BANCA-BORSA
Ad. 23/09/2024 C.C.
R.G. n. 8284/2022
Rep.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’attività svolta dal promotore finanziario di quest’ultima, NOME COGNOME, che, a loro dire, aveva sottratto alcune somme versate presso la banca, a scopo di investimento. La banca convenuta, nel contestare la domanda, ha chiamato in giudizio il COGNOME per essere eventualmente manlevata in caso di soccombenza.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Bologna, che ha condannato la società convenuta a pagare agli attori la somma complessiva di € 168.020,52, oltre accessori.
La Corte d’a ppello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.
Ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche quali eredi di NOME COGNOME, deceduto nel corso del giudizio, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, con accettazione della parte controricorrente (e ricorrente in via incidentale condizionata).
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Le parti ricorrenti in via principale, NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, con spese compensate, in relazione alla quale vi è atto di espressa accettazione della società controricorrente.
La rinunzia e l’accettazione risultano depositate prima della data dell’adunanza camerale e regolarmente sottoscritte dalle parti e/o dai loro procuratori a tanto abilitati, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..
Il deposito della rinuncia deve ritenersi sufficiente ai fini della regolarità della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., nella formulazione introAVV_NOTAIOa dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, applicabile, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della medesima legge anche ai giudizi introAVV_NOTAIOi con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (per i quali, come nella specie, non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio alla data del 28 febbraio 2023).
In ogni caso, l’espressa accettazione della controparte consente di superare ogni possibile questione sul punto ed in virtù della stessa non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
Può pertanto essere senz’altro dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-