Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6210 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6210 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 6697 anno 2022 proposto da: COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
NOME giusta procura in atti;
ricorrente
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza del Tribunale di Torino in funzione di giudice di appello n. 3929/2021 pubblicata in data 10/08/2021 non notificata. Requistorie scritte del Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ed ha chiesto che la Corte enunci principio di diritto a mente dell’art. 363 comma 3, c.p.c.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal
consigliere relatore NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’epigrafata sentenza il Tribunale di Torino, pronunciando sul contenzioso in sede di gravame tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello della COGNOME ed ha adottato ogni conseguente statuizione.
Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte della soccombente.
Considerato che con atto depositato in cancelleria il 24.9.2024 ed accettato il 25.9.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell’art. 390 c. p. c. in ragione dell’intervenuta conciliazione della lite.
Ritenuto, pertanto, che occorra dichiarare l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 391 c.p.c. e che le spese, tenuto conto delle ragioni della rinuncia, possono essere compensate.
ritenuto altresì non doversi procedere all’enunciazione del principio di diritto ex art. 363, comma 3, c.p.c., atteso che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui in tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.
Sez. I -RG 6697/2022
camera di consiglio
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile,