Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33901 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4747/2020 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
-contro-
COMUNE DI GENOVA, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-controricorrente-
-nonché-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t.; -intimata-
avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Genova, n. 939/2019, depositata il 25.6.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza emessa nel 2016, il Tribunale di Genova rigettava la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALEtitolare di licenza per il mantenimento di uno stabilimento balneare- nei confronti del Comune di Genova, d’accertamento dell’illegittimità e dell’infondatezza delle pretese di aumento del canone demaniale per gli abbi 2011-2012come comunicato dal Comunederivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 251, l. n. 296/07, in relazione al quale sosteneva che l’aumento non dovesse essere applicato alle concessioni in essere, come la propria, deducendo l’erronea applicazione dei valori di calcolo del canone riferiti alle pertinenze ad uso commerciale.
Il Tribunale respingeva la prima doglianza, ritenendo, quanto alla seconda, in relazione ai valori OMI, che la sala da ballo non potesse essere assimilata, come la restante parte dello stabilimento, inclusi bar e ristorante, ai locali commercial, bensì ai capannoni, e che l’entità dei canoni dovesse essere corrispondentemente ridotta.
Si costituivano il Comune di Genova e l’Agenzia del demanio, ch iamata in causa da quest’ultimo .
La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello; il Comune resisteva, mentre l’Agenzia veniva dichiarata contumace.
Con sentenza del 25.6.19 la Corte territoriale rigettava l’appello, mentre accoglieva l’i ncidentale, osservando che: l’eccezione preliminare, secondo la quale il riferimento fatto dall’art. 1, c. 251, l.
n. 296/06, alle concessioni ‘rilasciate o rinnovate’ era da intendere come riferito alle concessioni ottenute successivamente all’1.1.07, fissata per la maggiorazione degli importi, era infondata in quanto lo stesso appellante fin dalla citazione aveva affermato che la nuova normativa non doveva applicarsi alle concessioni già in essere, ovvero prorogate, come quella dell’attrice; la nuova disciplina s’applicava alle concessioni in corso- come statuito univocamente dalla giurisprudenza amministrativa -in quanto , nel prevedere la norma che i nuovi criteri di quantificazione dei canoni s’applicassero dall’1.1.07, essa non implicava alcuna limitazione in relazione al momento del rilascio della concessione (che sarebbe stata comunque ingiustificata) in conformità della lettura della norma rispondente al dato testuale e alla finalità d’interesse pubblico sotte so.
Avverso tale sentenza, RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Il Comune di Genova resiste con controricorso; non svolge difese l’Agenzia del D emanio.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione delle leggi Regione Liguria n. 1/2007 e n. 2/2008, e dell’art 1, c.251, l. n. 296/2006 e delle norme del Glossario Omi, per aver la Corte d’appello ritenuto erroneamente che lo stabilimento balneare non potesse essere ricompreso nell’ambito dei capannoni , bensì nell’ambito dei negozi.
Con memoria del 7.11.2024, la ricorrente ha documentato il versamento degli importi richiesti dal Comune con lettera del 28 settembre 2021 (Euro 21.280,60 per il canone 2011 ed Euro 22.086,11 per il canone 2012), realizzando in questo modo la definizione agevolata ex art. 100, comma 7 e seguenti, del D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, e chiedendo l’estinzione
del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite di ogni grado di giudizio.
Il collegio, preso atto della documentazione prodotta, ritiene sussistere i presupposti della richiesta estinzione del procedimenti; nessuna contestazione ha formulato il controricorrente dopo il deposito della memoria e della relativa documentazione ad opera della controparte. Circa le spese, ex art. 391, c.p.c., ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, compensando le spese. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21