Estinzione del giudizio: come chiudere una lite in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una soluzione procedurale fondamentale quando le parti, pur avendo intrapreso la via del ricorso di legittimità, decidono di comporre la lite in modo autonomo. Spesso, la complessità delle cause immobiliari spinge i contendenti a cercare un accordo che garantisca certezza e rapidità, evitando l’attesa di una sentenza definitiva.
Il caso del contratto preliminare e l’estinzione del giudizio
La vicenda trae origine da una disputa riguardante un contratto preliminare di compravendita. In sede di appello, era stata pronunciata la risoluzione del contratto con la condanna di una delle parti alla restituzione di oltre 130.000 euro, oltre agli interessi legali maturati in oltre un decennio. La parte soccombente aveva proposto ricorso in Cassazione per contestare tale decisione, mentre le controparti avevano resistito con controricorso.
Durante la pendenza del giudizio davanti alla Suprema Corte, le parti hanno però scelto la via della negoziazione. Attraverso un atto formale, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo, manifestando la volontà di non proseguire oltre nella battaglia legale.
La transazione come strumento di definizione della lite
La transazione è lo strumento che ha permesso di giungere all’estinzione del giudizio. Quando le parti trovano un punto d’incontro, la legge consente di rinunciare agli atti del processo. In questo caso, sia la ricorrente che i controricorrenti hanno depositato un documento congiunto in cui rinunciavano alle rispettive pretese processuali.
Requisiti procedurali dell’art. 390 c.p.c.
L’articolo 390 del codice di procedura civile stabilisce che la parte può rinunciare al ricorso finché non sia cominciata la relazione in udienza o non sia stata notificata la conclusione del pubblico ministero. La Corte ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti formali e sostanziali per accogliere tale istanza, confermando che la volontà delle parti era chiara e concorde.
Effetti dell’estinzione del giudizio sulle spese legali
Un aspetto cruciale dell’estinzione del giudizio riguarda la gestione delle spese di lite. Normalmente, la soccombenza determina chi deve pagare i costi del processo. Tuttavia, quando l’estinzione avviene su istanza congiunta a seguito di un accordo, la Corte non provvede alla liquidazione delle spese. Questo significa che le parti restano vincolate a quanto pattuito privatamente nel loro accordo transattivo, senza ulteriori oneri imposti dal giudice.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano esclusivamente sulla verifica dei presupposti di rito. Una volta accertato che le parti hanno depositato un atto sottoscritto contenente la rinuncia al ricorso e al controricorso, il Collegio non può che prenderne atto. La sussistenza di un accordo transattivo rende inutile e giuridicamente non più percorribile la decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso. L’estinzione del giudizio è dunque la conseguenza diretta della libera autonomia privata che prevale sulla necessità di una pronuncia giurisdizionale, purché siano rispettate le forme previste dal codice di rito.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che la transazione stragiudiziale è un mezzo efficace per porre fine a contenziosi lunghi e onerosi, anche quando questi hanno già raggiunto l’ultimo grado di giudizio. L’estinzione del giudizio permette di stabilizzare gli effetti dell’accordo privato, eliminando l’incertezza legata all’esito della sentenza. Per i cittadini e le imprese, questa procedura rappresenta una valvola di sfogo essenziale per gestire il rischio giudiziario e chiudere definitivamente pendenze economiche rilevanti senza subire ulteriori costi processuali.
Cosa succede se le parti trovano un accordo durante il ricorso in Cassazione?
Le parti possono presentare una rinuncia congiunta al ricorso. In questo caso, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio senza decidere nel merito della causa.
Chi paga le spese legali se il processo si estingue per transazione?
Se l’estinzione è richiesta congiuntamente dalle parti, la Corte di Cassazione solitamente non emette alcun provvedimento sulle spese, lasciando che le parti si regolino secondo i loro accordi privati.
Quali sono i requisiti per rinunciare al ricorso in Cassazione?
La rinuncia deve essere fatta con atto sottoscritto dalla parte o dal suo avvocato munito di procura speciale e deve essere notificata alle altre parti o comunicata in udienza prima della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32279 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32279 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10614/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, MEGNA INDIRIZZO, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 158/2020, depositata il 29/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 29 gennaio 2020, n. 158, che ha accolto l’appello di NOME COGNOME e NOME, pronunciando la risoluzione del contratto preliminare di vendita concluso tra le parti e condannando la ricorrente alla restituzione di euro 133.850, oltre agli interessi legali dal 29 gennaio 2010 all’effettivo soddisfo.
Hanno resistito con controricorso NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato un atto, datato 5 settembre 2023, nel quale dichiarano di avere trovato un accordo transattivo della controversia, rinunciano al ricorso e al controricorso e chiedono a questa Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione.
Il Collegio rileva che sussistono i requisiti stabiliti dall’art. 390 c.p.c. per la dichiarazione dell’estinzione del giudizio; non vi è luogo a provvedimento sulle spese, avendo le parti formulato istanza congiunta di dichiarazione dell’estinzione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione