Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33883 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33883 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27906-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 697/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/06/2022 R.G.N. 1394/2021;
Oggetto
R.G.N. 27906/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/11/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza del giorno 9.6.2022 n. 697, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Cosenza che aveva accolto parzialmente (in punto di prescrizione) l’opposizione al verbale di accertamento del 20.11. 2017, con il quale gli ispettori dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sulla base degli accertamenti effettuati (con acquisizione di documentazione e dichiarazioni) avevano contestato alla società un debito contributivo di euro 586.851,76, di cui euro 496.070,72 a titolo di contributi ed euro 90.781,04 a titolo di sanzioni civili, per il periodo dal 1°.2.2012 al 30.6.20 17 (in riferimento all’obbligazione contributiva relativa alle ferie non godute, e ai permessi per festività soppresse non godute, nonché ad altre infrazioni).
La Corte d’appello ha rigettato il gravame della società, perché il termine per la notifica del verbale sanzionatorio, ex art. 14 della legge n. 689/1989, valeva per le sanzioni amministrative e non per le sanzioni civili, inoltre, ad avviso della Corte d’appello, l’esonero dal versamento della contribuzione per le giornate festive valeva solo per il datore di lavoro che avesse lavoratori in cigs (cui si sostituisce, per i relativi periodi, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), mentre gli accordi con i quali era stato concordato, con i lavoratori, il godimento differito delle festività, non avevano alcun rilievo sull’adempimento dell’obblig azione contributiva, in particolare, in riferimento alle ex festività soppresse, che andava assolto anno per anno, così come la relativa retribuzione.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 14 della legge n. 689/81, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente escluso l’applicazione dell’art. 14 cit., nella parte in cui la norma prevede , come principio generale, che l’obbligazione di pagare la somma di denaro si estingue nella ipotesi in cui la contestazione della violazione avvenga dopo i 90 gg. dall’accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per motivazione fittizia e/o apparente, sulla ritenuta mancata corresponsione della contribuzione in riferimento ai permessi, alle festività soppresse e al ROL.
In via pregiudiziale deve dichiararsi l’estinzione del giudizio ex art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2025.
La parte ricorrente con la memoria del 22/10/2025 ha dichiarato l’adesione alla c.d. rottamazione quater (art. 1 commi 231 e segg. della legge n. 197/2022) e con le successive memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 13/05/2025 e 14/05/2025 ha depositato: a) la determinazione delle somme dovute da parte della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE delle entrate; b) il pagamento della prima rata nei termini di legge; c) il pagamento di alcune delle rate con scadenza successiva alla prima.
L’art. 1 comma 236, secondo periodo, della legge n. 197/2022 prevede che: “L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo
perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Nel caso in esame non risulta provato il pagamento integrale delle somme determinate dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE delle entrate.
Giova però rilevare che, con precipuo riferimento alla estinzione del giudizio, a far tempo dal 2/08/2025 è entrato in vigore l’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 (recante: “Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata”): “Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e per l’effetto deve ritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 (cfr. Cass. Cass. 14/9/2025 n. 25163).
Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in mancanza di disposizioni speciali trova applicazione la regola generale stabilita dall’art. 310 ultimo comma cod. proc. civ., secondo la quale “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”. Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME