Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33063 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33063 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13308/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4339/2017 depositata il 25/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti e ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
La società RAGIONE_SOCIALE quale mandataria dell’ATI, subappaltatrice di alcune opere commesse dalla società RAGIONE_SOCIALEchiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo per somme relative a lavori assertivamente eseguiti nell’ambito del contratto concluso con la RAGIONE_SOCIALE.
Opposto il decreto ingiuntivo dalla società ingiunta che pure chiedeva in via riconvenzionale la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento di ulteriori somme per lavori non correttamente eseguiti e la parziale compensazione con i crediti ingiunti, il Tribunale di Napoli, dopo che la RAGIONE_SOCIALE si costituiva, chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento di ulteriori somme, revocava il decreto ingiuntivo e in parziale accoglimento dell’opposizione condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, al pagamento di euro 25.130,69, riconoscendo il credito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di euro 317.908,69 dal quale detraeva quello di euro 292,778,0, quale incontestato controcredito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello di Napoli, decidendo sull’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e su quello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE nel frattempo intervenuto, con sentenza n. 4339/2017, pubblicata il 25 ottobre 2017, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale dichiarando improcedibile la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e condannava la RAGIONE_SOCIALE al
pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 317.908,69 oltre interessi legali, compensando le spese del giudizio.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro il RAGIONE_SOCIALE, impugnando la sentenza indicata in epigrafe.
Il fallimento RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, al quale la RAGIONE_SOCIALE ha fatto seguire controricorso.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 4 ottobre 2023.
La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso accettato dal RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso va quindi dichiarato estinto.
Nulla sulle spese e su doppio contributo.
PQM
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso il 4 ottobre 2023 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE prima