Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29168 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29168 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dott. NOME COGNOME
Presidente
PROPRIETÀ
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 10/10/2024
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9917/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
— ricorrente —
-contro-
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE ORA CURATELA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
— controricorrente —
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 361/2021 depositata il 17/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona della dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;
FATTI DI CAUSA E RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE oggi RAGIONE_SOCIALE conveniva, dinanzi al Tribunale di Catania, RAGIONE_SOCIALE liquidazione per sentirla condannare alla restituzione di una pala gommata, nonché per sentirla condannare al pagamento della somma di € 50.000,00, a titolo di risarcimento danno conseguente all’utilizzo della predetta pala gommata sine titulo .
NOME si costituiva e contestava la domanda tanto sotto il profilo che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse proprietaria della pala per giudicato derivante dal precedente giudizio, quanto di averla comunque ricevuta da RAGIONE_SOCIALE, posto che aveva avuto rapporti solo con altra società e quindi sarebbe stata tenuta alla restituzione verso quest’ultima .
Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda di New RAGIONE_SOCIALE condannando RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della pala gommata in favore di parte attrice nonché al risarcimento del danno cagionato a quest’ultima quantificato in € 30.000 oltre interessi legali fino al soddisfo.
NOME proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
CNH già New RAGIONE_SOCIALE resisteva al gravame.
La Corte d’Appello , in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda di RAGIONE_SOCIALE (già New
RAGIONE_SOCIALE), escludendo la sussistenza di un giudicato sulla proprietà della pala meccanica in capo a RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE gia RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza affidandosi a due motivi.
Veniva avanzata proposta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.: di inammissibilità del ricorso.
La parte ricorrente depositava memoria in prossimità dell’adunanza camerale. Egualmente in prossimità della adunanza si costituiva il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, depositando comparsa di costituzione con nuovo procuratore, richiesta di autorizzazione rivolta al G.D. del RAGIONE_SOCIALE e procura speciale in data 28.4.2022.
All’udienza del 5 maggio 2022 il Collegio, non ravvisando l’evidenza decisoria , riteneva opportuna la trattazione del ricorso in udienza pubblica.
Parte ricorrente, in prossimità dell’odierna udienza, ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso, regolarmente firmato dalla controparte, evidenziando di aver definito la lite in via transattiva e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite.
L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell’art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo senza alcuna condanna alle spese (art. 391 ultimo comma cpc).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione