Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2390 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2390 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 26219/2018 R.G. proposto da:
CASA DELL’ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI POVERI DELLA MADRE DI DIO DELLE SCUOLE PIE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
-contro-
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE, c.f. 06513330636, COGNOME *NOME*NOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con indirizzi pec EMAIL, EMAIL
-contro-ricorrenti avverso la sentenza n.172/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Lecce, depositata in data 8-2-2018
OGGETTO:
contratto di prestazione d’opera professionale
RG. 26219/2018
P.U. 11-1-2024
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11-2-2024 dal consigliere relatore nella persona RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO NOME COGNOME sentito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la quale ha concluso per la dichiarazione di estinzione
RILEVATO CHE:
1.Con sentenza n. 172/2018 pubblicata in data 8-2-2018 la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e lo RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza non definitiva n. 5376/2016 del Tribunale di Lecce, che aveva rigettato l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione e aveva dichiarato l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di provvedere al pagamento del corrispettivo per l’attività svolta da gli attori NOME COGNOME, NOME COGNOME e lo RAGIONE_SOCIALE.
2.RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
NOME COGNOME in proprio e nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio e all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale del 13 -4-2023 con ordinanza interlocutoria n. 17090/2023 è stata rimessa la decisione alla pubblica udienza, al fine di vagliare la sussistenza di eventuale questione da decidere avanti le Sezioni Unite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 374 cod. proc. civ., a fronte del primo motivo di ricorso che aveva riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
In data 29-6-2023 è stato depositato dai controricorrenti atto di rinuncia regolarmente notificato e in data 18-7-2023 è stato depositato dal ricorrente atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato.
CONSIDERATO CHE:
1.L ‘atto di rinuncia depositato dai ricorrenti è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione , con ordinanza ex art. 391 co.1 cod. proc. civ.
Poiché i controricorrenti, depositando a loro volta rinuncia, hanno manifestato la volontà di aderire alla rinuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1 -quater d.P.R. 30-52002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione