Estinzione del Giudizio: Quando un Accordo Chiude la Partita in Cassazione
L’esito di una controversia legale non è sempre una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. A volte, il percorso processuale si interrompe prima, come nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come una transazione tra le parti possa porre fine a un contenzioso, anche quando questo è giunto all’ultimo grado di giudizio. Analizziamo insieme i fatti e le conseguenze di questa decisione.
Il Contesto del Caso: Azione Revocatoria e Appello
La vicenda trae origine da un’azione revocatoria intentata dal fallimento di un imprenditore. Oggetto del contendere era un atto di compravendita con cui l’imprenditore, prima di fallire, aveva trasferito un immobile alle proprie figlie. La Corte d’Appello aveva dato ragione alla curatela fallimentare, dichiarando inefficace l’atto di vendita perché pregiudizievole per i creditori.
Contro questa decisione, le figlie avevano proposto ricorso per cassazione, sostenendo la validità e l’efficacia del trasferimento immobiliare ricevuto dal padre. La causa era quindi approdata al vaglio della Suprema Corte per la decisione finale.
La Svolta: La Transazione e la Rinuncia al Ricorso
Prima che la Corte si riunisse per discutere il caso, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. Le ricorrenti (le figlie) e il fallimento hanno raggiunto un accordo transattivo per definire tutte le pendenze esistenti tra loro. In conseguenza di tale accordo, le figlie hanno formalmente depositato un atto di rinuncia al ricorso.
Questo atto, sottoscritto non solo dalle dirette interessate ma anche dal loro legale e dal curatore del fallimento, ha manifestato in modo inequivocabile la volontà di porre fine alla disputa legale, accettando la soluzione concordata al di fuori delle aule di giustizia.
Estinzione del Giudizio per Rinuncia: La Decisione della Cassazione
Preso atto della volontà delle parti, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle questioni sollevate nel ricorso. Non ha valutato se la Corte d’Appello avesse deciso correttamente o meno. Si è limitata a constatare che, venendo meno l’interesse delle ricorrenti a proseguire il giudizio, il processo non aveva più ragione di esistere.
La Corte ha quindi pronunciato un’ordinanza con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio, chiudendo formalmente il procedimento.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è puramente processuale. La rinuncia agli atti del giudizio, formalizzata da tutte le parti coinvolte, è una causa di estinzione prevista dalla legge. Quando la parte che ha iniziato la causa rinuncia, il giudice non può fare altro che prenderne atto e dichiarare chiuso il processo. Un aspetto interessante riguarda le spese legali. La Corte ha deciso di non provvedere sulle spese, motivando questa scelta con il fatto che il Fallimento, pur essendo la controparte sostanziale, era rimasto ‘intimato’. Ciò significa che non si era formalmente costituito nel giudizio di cassazione, e quindi non vi era una parte processuale a cui addebitare o a favore della quale liquidare le spese.
Le Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia un’importante dinamica processuale: la volontà delle parti può prevalere sulla continuazione del processo. La transazione è uno strumento fondamentale per la risoluzione delle controversie, permettendo di trovare soluzioni negoziali che possono essere più vantaggiose di una sentenza incerta. Per le parti coinvolte, l’estinzione del giudizio significa che la sentenza della Corte d’Appello, che non è stata riformata, diventa definitiva. L’accordo transattivo regolerà i loro rapporti futuri, chiudendo una volta per tutte la controversia in modo consensuale.
Cosa succede se le parti raggiungono un accordo durante un processo in Cassazione?
Se le parti trovano un accordo transattivo, la parte che ha presentato il ricorso può rinunciarvi. Questa rinuncia, se accettata, porta alla dichiarazione di estinzione del giudizio da parte della Corte, chiudendo il processo senza una decisione nel merito.
Perché la Corte non ha deciso sulle spese legali?
La Corte non ha provveduto sulle spese perché la controparte (il Fallimento) non si era formalmente costituita nel giudizio di Cassazione. In termini tecnici, era rimasta ‘intimata’, ovvero era solo la destinataria del ricorso ma non aveva partecipato attivamente al processo. In assenza di una parte costituita, non c’è una base per una condanna alle spese.
Qual è l’effetto pratico dell’estinzione del giudizio in questo caso?
L’estinzione del giudizio di cassazione comporta che la sentenza impugnata, in questo caso quella della Corte d’Appello che aveva accolto l’azione revocatoria, diventa definitiva. Tuttavia, gli effetti pratici tra le parti saranno regolati dall’accordo transattivo che hanno sottoscritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9815 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9815 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23005/2021 R.G. proposto da : NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliate presso il domicilio digitale della medesima, pec:
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO
COGNOME
NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 288/2021 depositata il 08/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Premesso che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 288 dell’8/2/2021 che aveva rigettato il loro appello volto a sentir ri gettare la revocatoria di un atto di compravendita disposto in loro favore dal padre NOME COGNOME, poi fallito. Con atto depositato in vista dell’adunanza camerale fissata per la trattazione del ricorso in data odierna, le ricorrenti hanno dichiarato di aver sottoscritto con il fallimento di NOME COGNOME una transazione per la definizione di tutte le pendenze e, per l’effetto , hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto sottoscritto, oltre che dalle stesse ricorrenti, anche dal loro legale e dal curatore del Fallimento.
Tutto ciò premesso si procede alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese, in ragione del fatto che il Fallimento di NOME COGNOME è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione