Estinzione del giudizio: quando la rinuncia al ricorso chiude la partita
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione sul merito della questione. Si tratta di un esito procedurale che si verifica quando vengono meno i presupposti per la prosecuzione del contenzioso. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando le conseguenze della rinuncia al ricorso quando questa viene accettata dalla controparte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione presentato da una società in procedura fallimentare avverso un decreto emesso da un Tribunale. La società ricorrente, tuttavia, dopo aver avviato l’impugnazione, ha manifestato la volontà di abbandonare il giudizio, depositando una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Dall’altra parte, la società controricorrente, che si era costituita in giudizio per difendersi, ha a sua volta dichiarato di accettare tale rinuncia. A questo punto, venendo meno l’oggetto del contendere per volontà concorde delle parti, la palla è passata alla Corte di Cassazione per le determinazioni finali.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Con l’ordinanza in esame, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha preso atto della situazione venutasi a creare. La Corte, sentita la relazione svolta in camera di consiglio, ha semplicemente applicato i principi del codice di procedura civile.
La rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, è una causa tipica di estinzione del giudizio. Pertanto, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare formalmente l’estinzione del processo di cassazione, ponendo fine alla lite in quella sede.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione è tanto semplice quanto rigorosa. Il principio fondamentale è che il processo è uno strumento a disposizione delle parti per la tutela dei loro diritti. Se la parte che ha attivato lo strumento (in questo caso, il ricorso) decide di non volersene più avvalere e l’altra parte è d’accordo, il processo non ha più ragione di esistere.
Un punto cruciale della motivazione, tuttavia, riguarda la gestione delle spese legali. L’articolo 391 del codice di procedura civile stabilisce che, in caso di rinuncia, la parte che rinuncia deve rimborsare le spese all’altra, a meno che non vi sia un diverso accordo. In questo caso, l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente è stata interpretata come un’adesione complessiva alla chiusura del giudizio senza strascichi economici. Di conseguenza, la Corte ha specificato che, a fronte dell’adesione di entrambe le parti, la condanna alle spese non viene pronunciata. Questo elemento trasforma la rinuncia accettata in un accordo tombale che evita ulteriori oneri per le parti.
Le Conclusioni
L’ordinanza esaminata, pur nella sua brevità, mette in luce un importante strumento deflattivo del contenzioso. L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata permette alle parti di porre fine a una controversia in modo rapido ed economico, specialmente quando si raggiunge un accordo sulla non debenza delle spese legali. Per le imprese e i professionisti, questa opzione rappresenta una via d’uscita strategica da lunghe e costose battaglie legali, consentendo di chiudere una pendenza e concentrare le risorse altrove, con la certezza che il capitolo giudiziario sia definitivamente chiuso.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e l’altra parte accetta?
In questo caso, il processo si conclude senza una decisione nel merito. La Corte di Cassazione emette un’ordinanza con cui dichiara l’estinzione del giudizio.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, chi paga le spese legali?
Come specificato nell’ordinanza e in base all’art. 391 c.p.c., quando la rinuncia è accettata dalla controparte, la Corte non pronuncia alcuna condanna alle spese. Le parti, in sostanza, si accordano per chiudere la controversia senza ulteriori costi legali.
Quale tipo di provvedimento emette la Corte in caso di rinuncia al ricorso?
La Corte emette un’Ordinanza, ovvero un provvedimento che risolve questioni procedurali e, in questo caso specifico, dichiara l’avvenuta estinzione del processo senza entrare nel merito della controversia originaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7758 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2212-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA depositato il 13/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/2/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che la società controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;
considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative
contro
parti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima