Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando Causa l’Estinzione del Giudizio
L’esito di un processo non è sempre una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. A volte, il percorso giudiziario si interrompe prima, come nel caso di estinzione del giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando le conseguenze procedurali ed economiche che derivano dalla rinuncia al ricorso accettata dalla controparte. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia complessa. In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda di un consorzio cooperativo (allora in concordato preventivo) contro una società di ingegneria e il suo liquidatore. Anzi, accogliendo la domanda riconvenzionale della società, aveva condannato il consorzio al pagamento di una somma cospicua.
La Corte d’Appello aveva successivamente confermato la decisione di primo grado, respingendo sia l’appello principale del consorzio (nel frattempo dichiarato fallito) sia l’appello incidentale proposto dalla società e dal suo liquidatore. Insoddisfatto, il fallimento del consorzio decideva di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione con un ricorso principale.
La Svolta Processuale e l’Estinzione del Giudizio
Tuttavia, prima dell’udienza di discussione, è avvenuto un colpo di scena. Il difensore del fallimento ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Contestualmente, uno dei difensori delle controparti ha depositato un atto di accettazione di tale rinuncia.
Questo accordo processuale tra le parti ha cambiato radicalmente il destino del procedimento. La Corte di Cassazione, preso atto della regolarità della rinuncia e della sua accettazione, non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio, conformemente a quanto previsto dall’articolo 391 del Codice di Procedura Civile.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Suprema Corte si fonda su principi procedurali chiari e consolidati, le cui implicazioni sono di grande importanza pratica.
L’Effetto della Rinuncia Accettata
Il Codice di Procedura Civile stabilisce che la rinuncia al ricorso, se accettata dalle altre parti, pone fine al processo. L’estinzione del giudizio è l’effetto automatico di questa concorde volontà delle parti di non proseguire la lite. Il giudice, in questo caso, non entra nel merito della controversia ma si limita a prendere atto della situazione e a dichiarare formalmente chiuso il procedimento.
La Disciplina delle Spese Processuali
Una conseguenza diretta dell’accettazione della rinuncia riguarda le spese legali. L’articolo 391, ultimo comma, c.p.c. prevede che, se le parti aderiscono alla rinuncia, il giudice non debba emettere alcuna pronuncia sulle spese. Ciascuna parte, in sostanza, si fa carico delle proprie. Questo rappresenta un incentivo per le parti a trovare un accordo per chiudere la pendenza giudiziaria, evitando ulteriori costi e l’incertezza di una decisione finale.
L’Inapplicabilità del Raddoppio del Contributo Unificato
Un punto cruciale affrontato dalla Corte è quello relativo al cosiddetto “doppio contributo unificato”, previsto dall’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002. Questa norma impone alla parte che ha visto respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile la propria impugnazione, di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato iniziale.
La Corte ha ribadito che questa è una misura di carattere eccezionale, con una finalità sanzionatoria. Pertanto, non può essere applicata per analogia a casi non espressamente previsti. L’estinzione del giudizio per rinuncia non rientra tra le ipotesi tipiche (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) elencate dalla norma. Di conseguenza, il ricorrente che rinuncia, anche se di fatto non ottiene una vittoria, non è tenuto a pagare questo ulteriore contributo.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la rinuncia al ricorso è uno strumento strategico a disposizione delle parti per porre fine a una controversia in modo controllato. La decisione evidenzia tre punti fondamentali:
1. Efficacia Risolutiva: La rinuncia accettata porta alla rapida e definitiva estinzione del giudizio, evitando i tempi e le incertezze di una decisione di merito.
2. Vantaggio Economico sulle Spese: L’accordo sulla rinuncia neutralizza la condanna alle spese del grado di giudizio, che altrimenti sarebbero state poste a carico della parte soccombente.
3. Esclusione della Sanzione: La rinuncia, a differenza di un esito negativo nel merito, mette al riparo dal rischio di dover pagare il raddoppio del contributo unificato.
Per avvocati e assistiti, questa pronuncia è un promemoria dell’importanza di valutare attentamente, in ogni fase del processo, l’opportunità di una soluzione concordata per chiudere il contenzioso, bilanciando le probabilità di successo con i costi e i rischi di una prosecuzione della lite.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e la controparte accetta formalmente tale rinuncia?
In questo caso, il processo si chiude immediatamente senza una decisione nel merito. La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, come previsto dall’articolo 391 del Codice di Procedura Civile.
Se il giudizio si estingue per rinuncia accettata, chi paga le spese processuali del giudizio di Cassazione?
Quando la rinuncia viene accettata dalle altre parti, la Corte non emette alcuna statuizione sulle spese processuali. Di conseguenza, ogni parte sostiene i costi che ha affrontato per quel grado di giudizio.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare il cosiddetto ‘doppio contributo unificato’?
No. La Corte ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è una misura sanzionatoria eccezionale, applicabile solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. L’estinzione del giudizio per rinuncia non rientra in queste ipotesi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1836 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1836 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 12763-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME in proprio e nella sua qualità di Liquidatore societario e legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 450/2022 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/03/2022 R.G.N. 2093/2018;
Oggetto
Nullità di incarico professionale
R.G.N. 12763/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/11/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze ha respinto sia l’appello principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE in fallimento (già RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo) che l’appello incidentale proposto da dall’AVV_NOTAIO, in proprio e nella qualità di liquidatore societario di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1977/2018, che: – aveva respinto la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE allora in concordato preventivo e in liquidazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME; – in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla sola RAGIONE_SOCIALE, aveva condannato detto consorzio a pagare in favore della RAGIONE_SOCIALE la somma di € 181.170, oltre interessi dal dovuto al saldo; – aveva, altresì, condannato la parte attrice a rimborsare in favore delle parti convenute le spese di lite come liquidate; la Corte dichiarava le spese processuali di secondo grado integralmente compensate tra le parti.
Avverso tale decisione il fallimento del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
I due intimati hanno resistito con unico controricorso, contenente anche ricorso incidentale a mezzo di tre motivi.
La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380 -bis .1 cpv. c.p.c.
Ragioni della decisione
A seguito della fissazione di pubblica udienza il difensore della ricorrente ha depositato telematicamente il 30.1.2023 atto in data 10.1.2023 (sottoscritto anche dai due curatori fallimentari), nel quale il difensore/procuratore speciale della ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e, contestualmente, uno dei comuni difensori/procuratori speciali dei controricorrenti/ricorrenti incidentali ha dichiarato di accettare detta rinuncia (anche NOME COGNOME, in proprio e quale liquidatore della Fed RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha sottoscritto il medesimo atto).
e ssendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.
G iusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo i controricorrenti/ricorrenti incidentali aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali.
Non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater , perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 26.11.2025.
Il Presidente
NOME COGNOME