SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1275 2025 – N. R.G. 00000725 2025 DEPOSITO MINUTA 15 07 2025 PUBBLICAZIONE 15 07 2025
N. R.G. 725/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere Relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 725/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 42021 BIBBIANOpresso il difensore avv. COGNOME C.F.
APPELLANTE
contro
C.F.
),
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 623 del 2025 del Tribunale di Bologna Sezione Specializzata In Materia Di Impresa, pubblicata il 13 marzo 2025.
Svolgimento del processo
1. In data 13 marzo 2025 veniva pubblicata la sentenza del tribunale di Bologna Sezione Specializzata in materia di Impresa nel giudizio RG 7721 del 2020:
‘ Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di risoluzione del contratto di cessione di quote intercorso tra
e
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno proposta da
nei confronti di
;
ACCERTATO il credito di € 230.000,00 in capo a a titolo di saldo del prezzo della cessione di quote intercorsa con ,
NOME
al pagamento a
della somma di euro
230.000, oltre interessi legali ex art. 1283, 4° co. c.c. dalla domanda al saldo;
RIGETTA la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. da
nei confronti di
;
C.F.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro 12.000 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovute per legge. Bologna, 12.3.2025.
2. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni:
‘”Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita: RIFORMARE la sentenza n. 623/2025 del Tribunale di Bologna composto dai Giudici dott. NOME COGNOME presidente relatore estensore, dott. NOME COGNOME e dott. NOME COGNOME depositata e pubblicata il 13.03.2025, notificata in data 18.03.2025, a definizione della causa civile iscritta al n. 7721/2020 del Ruolo Generale di quel Tribunale e per l’effetto: RISOLVERE il contratto di compravendita di quote sociali con riserva di proprietà intercorso tra il sig. e il sig. per inadempimento di quest’ultimo per aver violato il dovere di non concorrenza previsto dal contratto e/o per aver violato il dovere di buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c. con i conseguenti effetti liberatori e restitutori ex art. 1458 c.c. Per l’effetto, CONDANNARE il sig. a rimborsare al sig. le rate di prezzo già pagate, con contestuale restituzione da parte di quest’ultimo delle quote oggetto di compravendita; Somme maggiorate di interessi e rivalutate secondo indici ISTAT. In ogni caso CONDANNARE il sig. a risarcire tutti i danni patiti e patiendi da parte del sig. , danni che si quantificano in € 326.430,00 od in quella somma minore o maggiore risultata accertata all’esito dell’istruttoria, anche in via equitativa, oltre ad intessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al dì del saldo effettivo. Con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio’. In via istruttoria: AMMETTERE le istanze istruttorie non accolte dedotte in II memoria ex art. 183,VI comma e in III memoria ex art. 183,VI comma c.p.c.
3. Successivamente parte appellante, prima della costituzione in giudizio di parte appellata, depositava atto di rinuncia agli atti, dando atto dell’intervenuta transazione tra le parti.
4. Deve ritenersi la regolarità della rinuncia agli atti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 306 secondo e terzo comma c.p.c..
5. Deve, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio , senza statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione di parte appellata, al momento della rinuncia.
6. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
In tal senso si veda Sez. 5 , Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: ‘ In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione’.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Dichiara l’estinzione del giudizio .
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME