Estinzione del Giudizio in Cassazione: il Silenzio che Costa Caro
Nel complesso mondo della procedura civile, i termini e le scadenze non sono meri dettagli formali, ma elementi cruciali che possono determinare l’esito di un intero processo. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa portare alla definitiva chiusura del contenzioso attraverso l’estinzione del giudizio. Questo meccanismo, previsto per snellire i procedimenti, dimostra l’importanza di una gestione attenta e tempestiva del ricorso.
Il Contesto Processuale
Il caso ha origine dal ricorso presentato da una nota società di trasporti contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano, sfavorevole alla stessa e favorevole a un suo ex dipendente. La società, ritenendo la decisione ingiusta, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio in Italia.
La Proposta di Definizione e la Mancata Risposta
Una volta incardinato il ricorso, è stata attivata la procedura semplificata prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Ai sensi di questa norma, il giudice relatore, dopo un primo esame del caso, può formulare una proposta di definizione del giudizio e comunicarla agli avvocati delle parti. A partire da tale comunicazione, la parte ricorrente ha un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza di decisione.
La Dichiarazione di Estinzione del Giudizio da parte della Cassazione
Il silenzio della parte ricorrente non è passato inosservato. La Corte di Cassazione, constatato il decorso dei quaranta giorni senza alcuna richiesta, ha applicato rigorosamente la legge. Il mancato impulso processuale è stato interpretato come una rinuncia tacita al ricorso stesso. Di conseguenza, i giudici hanno provveduto a dichiarare l’estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia in modo definitivo.
Le motivazioni
La motivazione alla base della decisione è puramente procedurale e si fonda su due pilastri normativi. In primo luogo, l’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, stabilisce che se la parte ricorrente non chiede una decisione entro il termine stabilito, il ricorso si intende rinunciato. Questa presunzione di rinuncia è lo strumento con cui il legislatore ha voluto incentivare la deflazione del contenzioso in Cassazione. In secondo luogo, l’articolo 391 dello stesso codice disciplina le conseguenze della rinuncia, prevedendo appunto che il giudice dichiari l’estinzione del processo. La Corte ha inoltre provveduto alla liquidazione delle spese processuali, condannando la parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione, a rimborsare i costi sostenuti dalla controparte per difendersi nel giudizio di legittimità.
Le conclusioni
Questo decreto, sebbene molto sintetico, offre una lezione fondamentale: nel processo, il tempo è un fattore decisivo. L’estinzione del giudizio per mancata richiesta di decisione dopo la proposta del relatore è una conseguenza diretta e severa dell’inattività. Per le parti e i loro legali, ciò sottolinea l’imperativo di monitorare costantemente le comunicazioni della cancelleria e di rispettare scrupolosamente tutte le scadenze processuali. Un’omissione, anche se apparentemente piccola, può vanificare le ragioni di merito e comportare, oltre alla soccombenza, anche la condanna al pagamento delle spese legali, trasformando un errore procedurale in un significativo danno economico.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Cassazione?
Se la parte ricorrente, entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, non chiede che la Corte si pronunci sul ricorso, quest’ultimo si considera rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Qual è la base normativa per l’estinzione del giudizio in questo scenario?
La decisione si fonda sull’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che equipara il silenzio della parte ricorrente a una rinuncia, e sull’articolo 391 dello stesso codice, che stabilisce che la rinuncia porta all’estinzione del processo.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per mancata richiesta di decisione?
La parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione del procedimento, è condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 21019 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 21019 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 18835/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.223/2024 depositata il 07/03/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23/07/2025