Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17133 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
Oggetto: Revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23492/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE -SISTEMI ECOLOGICI, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (Già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa congiuntamente e separatamente dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
Per la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, n. 25104/2023, pubblicata il 23/8/2023 e notificata il 15/9/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dalla Consigliera NOME COGNOME;
Rilevato che:
Questa Corte, con ordinanza 23 agosto 2023, n. 25104/2023, ha rigettato il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in concordato, per la cassazione della sentenza n. 633/2018 emessa dalla Corte d’appello di Torino, che aveva a sua volta rigettato il gravame dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Alessandria aveva accolto la domanda avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la pronuncia di sentenza che tenesse luogo di atto pubblico e disponesse il trasferimento in piena ed esclusiva proprietà dell’odierna ricorrente di un terreno che quest’ultima, con scrittura privata del 29 maggio 2010, si era impegnata ad acquistare entro il 12 novembre 2011, con condanna della predetta al pagamento del prezzo pattuito, oltreché dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Per la revocazione dell’ordinanza n. 25104/2023 di questa Corte ricorre RAGIONE_SOCIALE in concordato, sulla base di un unico, articolato motivo. RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, si è difesa con controricorso.
Considerato che :
Con l’unico motivo di revocazione, la società ricorrente assume che l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da errore di
fatto revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2932 e 1362 cod. civ., con riguardo agli artt. 1325, 1326, 1346, 1351, in relazione agli artt. 1350 n. 1, e 1470 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e per violazione della scrittura privata del 29/5/2010, perché questa Corte, nell’esaminare il quarto motivo del ricorso, col quale era stata lamentato che il bene descritto nella scrittura del 29/5/2010, identificato al Fg. 1, mapp. 45, non coincidesse con quello oggetto della domanda ex art. 2932 cod. civ., identificato, invece, al Fg. 1, mapp. 47, e che il mappale 45 non esistesse più, così da rendere il contratto ineseguibile, aveva confermato la sentenza della Corte d’Appello, dichiarando la censura assorbita per effetto della declaratoria di inammissibilità dei primi due motivi, e aveva così commesso un errore di percezione sul contenuto del documento che riguardava un punto controverso e decisivo per il giudizio, sul quale la decisione impugnata non aveva adeguatamente motivato e che si trovava in rapporto di causalità tra l’omessa valutazione della documentazione e dei fatti di causa e il contenuto della pronuncia.
Preliminarmente, con memoria del 30/5/2024, sottoscritta da entrambe le parti del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per avere transatto la controversia con la controparte, chiedendo di pronunciare l’estinzione del processo con compensazione delle spese di lite, come concordemente pattuito.
L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio , con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.