Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7545 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7545 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8027/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUDICI NOMECOGNOME già domiciliata presso lo STUDIO LEGALE RAGIONE_SOCIALE ed attualmente domiciliata per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di tutti i suddetti legali ; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione giudiziale, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato NOMECOGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 63/2023, depositata il 17/01/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTO E DIRITTO
La società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la società RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento negativo dell’asserito diritto di credito di quest’ultima al rimborso dei consumi di acqua ed elettricità relativi all’attività di ristorazione oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda, all’epoca in corso di esecuzione tra le parti.
Costituitasi in giudizio, la società RAGIONE_SOCIALE resisteva all’avversa pretesa, contestandone il fondamento e chiedendo a propria volta la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 194.016,41 (o di altra maggiore o inferiore somma ritenuta di giustizia), per le fatture da essa emesse concernenti gli addebiti dei costi per consumi elettrici ed idrici riferiti all’attività particolare dell’affittuaria per le annualità 2017 e 2018, oltre agli interessi di mora.
Disposta la conversione del rito ex art. 426 c.p.c. la causa passava in decisione.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1885/22: rigettava la domanda risarcitoria formulata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE come pure rigettava la domanda di pagamento formulata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla società RAGIONE_SOCIALE ma veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 63/2023.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza 9 febbraio 2024 è stata messa in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Monza e si è costituita a mezzo di nuovo difensore
Dei motivi di ricorso è superflua l’indicazione (e, a maggior ragione, l’illustrazione), poiché per l’odierna adunanza i Difensori di entrambe le parti hanno depositato atto a firma congiunta con il quale hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese processuali.
Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, ravvisandosi nell’atto congiunto sopra indicato i presupposti richiesti dall’art. 390 c.p.c.
Non è luogo a provvedere sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia.
Non sussistono i presupposti, in caso di estinzione del giudizio, per applicare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. ord. 19560/2015 e successive).
P. Q. M.
la Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, in data 4 febbraio 2025, nella camera di