Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21468 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6516/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1516/2022 depositata il 15/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che
–NOME COGNOME ha prestato fideiussione a favore della società RAGIONE_SOCIALE che aveva in essere operazioni finanziarie con Intesa San Paolo.
La società è diventata debitrice della banca, che ha preteso il pagamento del debito da parte del fideiussore.
Costui, tuttavia, dopo che il debito da lui garantito era sorto, ha acquistato un bene immobile e lo ha conferito nel fondo patrimoniale che aveva costituito insieme alla moglie, NOME COGNOME
-La banca, cui è succeduta RAGIONE_SOCIALE ha agito per la revocatoria di tale atto.
Nel relativo giudizio i due convenuti hanno eccepito la nullità della fideiussione nonché l’assenza dei presupposti propri della azione revocatoria.
Ma, sia il Tribunale di Cremona che la Corte di Appello di Brescia hanno accolto la domanda e dichiarato inefficace la costituzione del fondo patrimoniale ed il correlativo conferimento immobiliare.
-Avverso tale decisone ricorrono i due convenuti con tre motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto la società RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
-Con atto del 18.4.2025, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, e con atto del 23.4.2025, la controparte ha accettato la rinuncia, con accordo di compensazione delle spese.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 29/4/2025