Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33484 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33484 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30291/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (C.F. P_IVA), rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale 10/11/20121 in atti, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, INDIRIZZO
– ricorrente
–
COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA a Maratea (PZ) e residente in Lagonegro (PZ) alla INDIRIZZO, rappresentato, assistito e difeso, in virtù della procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Lagonegro, entrambi elett.te domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
Avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 526/2021, pubblicata il 5/10/2021, NUMERO_DOCUMENTO
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1) Il sig. COGNOME NOME in data 25/7/2011 ha emesso in favore del sig. COGNOME NOME assegno bancario n. 9850026076-07 con scadenza al 31-08-2012 dell’importo di €. 5.000,00, ‘a saldo investimento per RAGIONE_SOCIALE‘, che, portato nei termini all’incasso, è risultato impagato per difetto di provvista.
Su richiesta di NOME, il Giudice di Pace di Lagonegro ha emesso il decreto ingiuntivo n. 46/2012, in data 19/11/2012, intimando a COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’RAGIONE_SOCIALE , il pagamento della citata somma, oltre interessi e spese legali.
Con atto di citazione notificato il 15/1/2013 COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE suddetta, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo la nullità del titolo azionato, privo di causa, atteso che la somma costituirebbe rimborso del contributo di partecipazione conferito in
qualità di socio nella detta RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE e, come tale, da ritenersi inesigibile per violazione dell’art. 37 c.c.
Il Giudice di Pace, con sentenza dell’8/12/2014, ha accolto l’opposizione, disattendendo la tesi dello COGNOME, secondo la quale l’emissione dell’assegno era avvenuta a titolo di restituzione di un prestito (effettuato nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE con promessa di restituzione formulata personalmente dal sig. COGNOME), e considerandolo invece un contributo associativo e rilevando che, prescrivendo l’art. 37 c.c. che il patrimonio sociale dell’RAGIONE_SOCIALE era indivisibile, l’assegno non possedeva alcuna v alenza giuridica per inesistenza del rapporto sottostante.
Con atto di appello dell’8/4/2015 NOME NOME ha impugnato la sentenza , sostenendo che era stata fornita prova certa sulla natura di prestito della somma e che il GDP aveva errato nel ritenere l’assegno emesso a titolo di anticipata liquidazione della quota di partecipazione associativa e/o restituzione di contributo erogato nel fondo dell’RAGIONE_SOCIALE.
L’appellante ha anche lamentato l’intervenuta cessazione della sua qualità di socio (già alla data della consegna del titolo, luglio 2011) e l’intervenuta estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE per ‘cessazione di fatto di ogni attività’.
Il Tribunale di Lagonegro con sentenza n. 526/2021 ha accolto il gravame condannando il sig. COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante della citata RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE, al pagamento della somma intimata.
In sintesi, il Tribunale, dopo avere qualificato la causale del credito vantato dall’appellante come restituzione di contributo associativo (essendo ciò desumibile dall’esame della quietanza prodotta dall’opponente), ha accolto l’appello ritenendo inapplicabile al caso di specie il divieto dell’art. 37 c.c. per intervenuto scioglimento dell’RAGIONE_SOCIALE , già di fatto cessata nell’estate 2011, ossia in data anteriore all’emissione dell’ assegno, utilizzando a sostegno del convincimento le dichiarazioni dei testi COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con ricorso del 27/11/2021 COGNOME NOME ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lagonegro, proponendo tre motivi di ricorso.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione ( Violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. -ex art. 360 n. 4 c.p.c.-; Nullità processuale. Error in procedendo per omessa disamina logica e giuridica della ‘dirimente’ conclusione – la ritenuta estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE al momento del rilascio dell’ assegno- su cui si fonda la decisione ).
1.1) Il ricorrente censura la sentenza impugnata affermando che, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c., ricorre vizio di omessa o apparente motivazione allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sulla esattezza e logicità del suo ragionamento.
In particolare, il ricorrente contesta che il Tribunale sia pervenuto al convincimento che l”RAGIONE_SOCIALE era di fatto cessata’ attraverso un mero richiamo ad un escusso testimoniale, omettendo una approfondita disamina logica e giuridica.
Il ricorrente , nell’ambito del medesimo motivo, censura la sentenza impugnata altresì per contraddizione tra premesse e conseguenze, in particolare perché il Tribunale, dopo aver ritenuto provata la cessazione dell’RAGIONE_SOCIALE, accoglie poi la domanda di condanna anche nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE stessa.
1.2) Il motivo è inammissibile.
Sotto il primo aspetto, il motivo è generico (con violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.), perché- a fronte della chiara motivazione della sentenza, che valuta come cessata l’ RAGIONE_SOCIALE già nell’estate del 2011, avendo dichiarato i testi escussi, per loro diretta conoscenza, che l’attività dell’ RAGIONE_SOCIALE era stata definitivamente interrotta in quel periodo- il ricorrente non chiarisce le ragioni della contestazione di questo percorso valutativo delle prove e in che cosa consisterebbe l’omissione di motivazione denunciata, finendo per confondere l’asserito error in procedendo con la fattispecie dell’error in iudicando, oggetto dei motivi successivi.
Sotto il secondo aspetto, non è individuabile una contraddizione tra premesse e conseguenze nella sentenza impugnata, dal momento che dopo l’estinzione o scioglimento di una RAGIONE_SOCIALE si apre comunque la fase della liquidazione.
Secondo motivo di impugnazione ( Falsa applicazione dell’art. 37 c.c. per violazione dell’art. 27 c.c. – ex art. 360 n. 3 c.p.c.-. Violazione della disciplina codicistica in materia di ‘estinzione della persona giuridica’. Gli effetti distorti della violazione de qua sulla consequenziale disciplina della divisione del fondo comune dell’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE ).
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per errato giudizio di accertamento sulla asserita intervenuta estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE , avendo il Tribunale affidato il fenomeno dell’estinzione alla percezione soggettiva dei testimoni, giungendo a statuire che in assenza di attività sociali l’ RAGIONE_SOCIALE potesse dirsi estinta (con tutte le conseguenze del caso in punto di gestione del fondo comune ex art. 37 c.c.), mentre avrebbe dovuto vincolare detto giudizio alla verifica della ricorrenza delle sole ipotesi legali e/o convenzionali predefinite normativamente (ex art. 27 c.c.).
Il ricorrente sostiene pertanto la violazione dell’art . 27 c.c., anche laddove il Tribunale ha omesso di consultare lo statuto associativo, che all’art. 30 prevede: ‘ la decisione motivata di sciogliere l’RAGIONE_SOCIALE deve essere presa da almeno i
quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un’Assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi ‘ . Questa stessa Assemblea avrebbe dovuto poi decidere ‘ sulla devoluzione del patrimonio residuo dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto e comunque per scopi di utilità generale ‘ .
Osserva, altresì, che quand’anche f osse emerso lo scioglimento formale della compagine associativa, ciò non comporterebbe l’ estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE , che resta in vita finché i suoi rapporti non sono definiti.
2.1) Il motivo è inammissibile.
2.1.2) In primo luogo si osserva che il richiamo all’art. 27 c.c. e la contestazione che non ricorra alcuna delle ipotesi legali e/o convenzionali di cessazione del l’ RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE, predefinite normativamente, costituiscono deduzione di una questione nuova, non sollevata nelle fasi precedenti del procedimento.
L’esame della disciplina dettata dall’art. 27 c.c. non è stato oggetto di eccezioni o argomentazioni sollevate dalle parti nelle fasi precedenti, né è affrontato nella sentenza impugnata.
Ed allora, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.
Infatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n.
20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010).
La parte ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado: Cass. Civ., sez. trib, n. 7940 del 25/3/2025:’ I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio. Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito ‘ ; Cas s. Civ., sez. civile I, n. 6987 del 16/03/2025: ‘ Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa…Nel giudizio di cassazione, infatti, non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio ‘.
Nel presente caso, il motivo rimette in discussione tutto l’accertamento da compiersi al fine di verificare se ricorresse una della cause di cessazione legale o statutaria dell’RAGIONE_SOCIALE .
2.1.3) In secondo luogo, si osserva che il Tribunale ha effettuato un tipico accertamento di merito.
Di fronte all’ accertamento della cessazione dell’ RAGIONE_SOCIALE sulla base delle dichiarazioni dei testi, il motivo in esame ha ad oggetto la contestazione dell’ accertamento probatorio effettuato dal giudice, che non avrebbe dovuto tenere conto delle dichiarazioni testimoniali perché queste non sono idonee a dimostrare il ricorrere di ipotesi legali e/o convenzionali di cessazione dell’RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto la censura è inammissibile anche perché è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (sempre tra le tante: ‘ se il giudice ha adeguatamente motivato le proprie decisioni sulla base delle risultanze istruttorie disponibili nel processo, la censura è inammissibile, perché mirerebbe ad un diverso apprezzamento delle prove ‘, Cass. civ., sez. lav., n. 4934 del 25/2/2025; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110).
Terzo motivo di impugnazione ( Violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 27 c.c. – ex art-. 360 n. 3-. Violazione della disciplina sull’onere della prova e del connesso principio della non contestazione. Denunzia della errata pretesa- da parte del Tribunaledi sussistenza dell’onere di provare l’esistenza dell’RAGIONE_SOCIALE al momento del rilascio dell’assegno in capo a COGNOME NOME ).
Il ricorrente censura la sentenza impugnata anche laddove essa afferma che ‘ a fronte di tali elementi parte appellata, COGNOME, non ha documentato la permanenza dell’RAGIONE_SOCIALE, così indirettamente confermando quanto dichiarato dai testi escussi ‘.
Lamenta il ricorrente il sovvertimento dei principi dell’onere della prova, sostenendo che non competeva alla parte appellata dare la prova documentale della permanenza dell’RAGIONE_SOCIALE, non gravando sull a stessa alcun onere diverso da quello di invocare le specifiche norme che governano la materia (art, 27 c.c.).
Il motivo è assorbito dalla trattazione del secondo motivo, attenendo anch’esso a questione nuova e all’insindacabile valutazione probatoria operata dal giudice del merito.
4) Il ricorso è pertanto del tutto inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € . 1.500, oltre a € . 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 4/12/2025 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente
NOME COGNOME