Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36393 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36393 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8464/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CF: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-Controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 1262/2020 depositata il 22/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Tribunale di Vercelli NOME COGNOME affinché fosse condannato al pagamento di euro 13.990,00, assumendo che, a seguito dell’approvazione del progetto
di ampliamento dell’edificio municipale -intervento questo di pubblica utilità e che comportava l’esproprio di un adiacente fabbricato di proprietà del COGNOME -l’amministrazione aveva provveduto ad espropriare il suo fabbricato. Al momento dell’ingresso nell’unità espropriata il RAGIONE_SOCIALE appurava una sequela di asportazioni e rimozioni, sicché, sul presupposto che la condotta del G iudice avesse concorso a deprezzare l’immobile, il RAGIONE_SOCIALE ne chiese la condanna al pagamento dell’importo di cui sopra.
Il COGNOME si costituì eccependo l’inammissibilità dell’ATP assunto ante causam , e chiedendo nel merito il rigetto della domanda risarcitoria.
Con sentenza n. 504/2018 il Tribunale di Vercelli, in parziale accoglimento della domanda del RAGIONE_SOCIALE, condannò il COGNOME al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE di euro 800,00, oltre interessi, pari al costo della reinstallazione degli infissi che erano stati asportati dalla loro sede e accatastati nel cortile.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Torino.
Si costituì il COGNOME eccependo l’inammissibilità dell’atto introduttivo per omessa motivazione in merito alle censure sollevate, l’inammissibilità dell’appello principale, in quanto carente dei requisiti di cui all’art, 342 c.p.c., nonché la formulazione di domanda nuova. Il COGNOME spiegava inoltre appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito la ripartizione al 50% delle spese peritali a carico di entrambe le parti, la compensazione delle spese di lite e il rigetto dell’istanza di sollecitazione all’esercizio officioso di condanna ad una somma equitativamente determinata per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
Con sentenza n. 1262/2020, depositata in data 22/12/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Torino ha accolto integralmente la domanda del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e, in integrale riforma della
pronuncia di primo grado, ha condannato il COGNOME al pagamento dell’importo di euro 13.990,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata a decorrere dal 12/2/2015.
In particolare la Corte territoriale ha ritenuto che l’importo da risarcire fosse riferito al costo da affrontare per il ripristino degli accessori che corredavano l’immobile nella sua porzione abitativa, mediante asportazione dalle loro sedi, e, alcuni di essi, non più rinvenuti in loco .
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Monferrato resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
Parte controricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 con riferimento ai principi in materia di onere prova’ , per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato ed applicato le norme in tema di onere della prova incombente sul soggetto danneggiato (il RAGIONE_SOCIALE), il quale avrebbe dovuto provare tanto l’imputabilità della condotta illecita in capo al ricorrente, quanto il nesso di causalità tra la condotta e il danno. Più specificamente, il ricorrente assume che tale prova non è stata f ornita, in quanto l’amministrazione si è limitata a rappresentare di aver rinvenuto all’interno dell’immobile espropriato danni conseguenti all’asportazione di taluni beni mobili ivi presenti, mentre non è stato provato che tali beni fossero effettivamente presenti all’interno dell’immobile né al momento della notifica del decreto di esproprio (20/8/2013), né al momento della redazione del verbale di immissione nel possesso (7/9/2013), né al momento della stesura
della relazione di servizio dei carabinieri (15/5/2014), giacché in tali atti non si rinviene alcuna doglianza della loro asportazione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1227 cc. in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.’, per avere la Corte territoriale escluso qualsivoglia responsabilità del RAGIONE_SOCIALE tanto in ordine alla causazione del danno, per aver omesso di vigilare, quanto ai fini della determinazione del quantum risarcibile.
Riportandosi al primo e secondo comma dell’art. 1227 c.c., il ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE non solo nella causazione del danno, per aver colposamente omesso di vigilare su un bene di sua proprietà, ma anche ai fini della determinazione del danno effettivamente risarcibile, ‘ escludendo, financo ogni ristoro allorché avesse verificato che, nella specie, i danni asseritamente riscontrati nel mese di maggio del 2014 (ben otto mesi dopo l’immiss ione nel possesso dell’immobile) non sarebbero stati causati se l’immobile fosse stato messo, prontamente e diligentemente in sicurezza ‘ (così a p. 26 del ricorso).
I due motivi di ricorso, in quanto logicamente connessi, e comunque connessi quanto alle ragioni di scrutinio, possono essere esaminati congiuntamente.
La Corte territoriale, in relazione alla questione centrale della rimozione degli infissi e degli accessori, ha motivato che: « Altresì, ed in via consequenziale, del tutto fantasiose sono le illazioni (su cui si sono intrattenuti sia il primo giudice che l’appellato) in ordine ad una colposa omissione dei doveri di custodia (intesi quali accorgimenti atti ad impedire intrusioni e sottrazioni) da parte del comune, a partire dall’avvenuta sua immissione in possesso e per il periodo a segmre. Inoltre, frutto di stravagante immaginazione è la possibilità che terzi ignoti possano essersi introdotti, in data anteriore al 15.5.2014, all’interno del complesso, approfittando di
una “sorta di finestra a forma di arco aperta”, che rendeva “facilmente accessibile a terzi” l’immobile, e consentiva, per implicito, l’ingresso nei veri e propri vani abitativi, dando luogo ad un’attività di effrazione non di breve momento oltre che laboriosa e rumorosa. Per converso, sembra più plausibile congetturare, anche in via presuntiva ma in termini di elevata probabilità tale da rasentare la certezza stante la sicura reiterazione nella medesima giornata di condotte analoghe ed univocamente finalizzate, che la rimozione e l’asporto degli accessori (nicchie murate, sanitari, termosifoni, caldaia ed impiantistica elettrica) la cui assenza venne riscontrata per la prima volta soltanto il 17.5.2014, fossero stati attuati in antecedenza, sempre con analogo “modus operandi” e ad iniziativa del COGNOME, quale solo soggetto agente (tra l’altro l’unico che era fornito delle chiavi indispensabili per aprire le serrature che proteggevano il sito) magari unitamente ad altri, oppure valendosi di terzi inviati “ad hoc” » (così a p. XI della sentenza).
In primo luogo, va osservato che ‘ il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., sent. n. 24298 del 2016; n. 635 del 2015; n. 1603 del 2013; 3010 del 2012) ‘ (così Cass., Sez. trib., sent. 06/06/2018, n. 14578; conforme, in motivazione, Cass., sez. III, ord. 11/09/2023, n. 26277).
Sotto tale profilo il ricorso è deficitario tanto in relazione al primo quanto in relazione al secondo motivo.
In secondo luogo, entrambi i motivi prospettano in realtà una rivalutazione del merito della vicenda, comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il m erito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di entrambi i motivi su cui si fonda.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.100,00 oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00,
oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Monferrato.
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023.