Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 590 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 590 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5474/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) con domiciliazione digitale.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , con domiciliazione digitale.
-controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale.
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1525/2022 depositata il 6/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha incaricato il geom. NOME COGNOME di redigere un progetto finalizzato alla realizzazione di un fienile, con annesso ovile, la cui costruzione è stata affidata alla impresa RAGIONE_SOCIALE. Il geometra è stato altresì incaricato della direzione lavori.
Le attività sono iniziate nell’estate del 2000, ma, già nel febbraio del 2001, si sono verificati cedimenti che hanno portato poi al crollo della struttura.
Un accertamento tecnico preventivo iniziato dal dante causa dell’attuale ricorrente ha evidenziato problemi nella realizzazione dell’originario sbancamento, che però era stato affidato ad altra impresa.
Il committente ha tuttavia citato in giudizio sia il geometra che l’impresa costruttrice del fabbricato.
Il primo dei due si è costituito eccependo che i lavori di scavo erano stati effettuati senza avvisarlo e che il committente lo aveva, proprio per tale motivo, esonerato da responsabilità; ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva, posto che l’incarico era stato affidato non a lui personalmente bensì allo RAGIONE_SOCIALE, soggetto diverso.
Allo stesso modo, l’impresa di costruzioni si è costituita ed ha eccepito di non avere effettuato lei i lavori di scavo, causa del crollo, affidati, come si è detto, ad una impresa diversa.
Il geometra ha ottenuto la chiamata in garanzia della propria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha respinto la domanda, avendo accertato che le cause del crollo stavano nell’errato scavo e nella conseguente movimentazione di terra, fatti prima dell’inizio della costruzione e da una diversa impresa.
La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, ma la decisione di appello è stata impugnata per cassazione, e questa Corte, in accoglimento del primo motivo, ha annullato con rinvio per difetto di integrazione del contraddittorio.
Riassunto il giudizio, la Corte di appello ha in parte accolto la domanda del committente, dichiarando l’inadempimento del geometra e dunque la risoluzione del contratto stipulato con costui, con conseguente condanna a rifondere 3.098,75 euro dell’onorario ricevuto.
In sostanza, i giudici di merito hanno ritenuto che l’esonero da responsabilità che il committente aveva fatto non potesse valere per i danni gravi. Per contro, hanno rigettato la domanda di risarcimento del danno (che era di circa 220 mila euro) ritenendola non provata.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, erede del committente NOME COGNOME, con due motivi di censura, illustrati da memoria.
Si sono costituiti, con distinti atti, sia il geom. COGNOME che la RAGIONE_SOCIALE. Entrambi hanno proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi di censura e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Va fatta una premessa.
Sia il geometra COGNOME che la società RAGIONE_SOCIALE propongono un ricorso, che definiscono condizionato, e che, se condizionato fosse, andrebbe esaminato solo in caso di accoglimento di quello principale.
In realtà si tratta di un ricorso incidentale autonomo, che va, anzi, esaminato con priorità rispetto a quello principale.
Come si è detto prima, la Corte di appello ha, sì, ritenuto responsabile il geometra, ma non ha riconosciuto all’attore il risarcimento del danno per difetto di sufficiente prova del pregiudizio subito.
Conseguentemente, mentre il ricorso proposto dall’erede del committente, ossia il ricorso principale, verte solo sul quantum , ossia verte sul capo di sentenza su cui detta parte è, per l’appunto, soccombente, quello dei due ricorrenti incidentali verte sulla affermazione di responsabilità del geometra. Quindi, si tratta di due ricorsi che aggrediscono un capo di sentenza rispetto al quale i ricorrenti sono soccombenti: il geometra e la sua RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si erano difesi nei giudizi di merito negando la responsabilità del professionista nel crollo della struttura, ed invece i giudici del rinvio hanno ritenuto il professionista responsabile: dunque su tale questione -ossia della responsabilità del geometraentrambi sono soccombenti. Ed è tale statuizione che essi qui impugnano.
Il che significa chiaramente che il ricorso incidentale non è affatto condizionato, come i ricorrenti prospettano.
Il ricorso incidentale può dirsi condizionato quanto verte su questioni preliminari o pregiudiziali di merito, ed è proposto da chi è stato vincitore nel grado di appello, salvo il rigetto delle questioni preliminari o pregiudiziali.
Nella fattispecie si ha una situazione diversa: i due ricorrenti incidentali sono entrambi soccombenti sull’ an , ossia sulla responsabilità del geometra; dunque, avrebbero potuto proporre
ricorso principale autonomo; non sono stati soccombenti su una questione preliminare , e vincitori sul ‘merito’, ma, al contrario, al pari del ricorrente principale, sono anche essi soccombenti su una questione di merito.
Posto dunque che i due ricorsi incidentali non sono condizionati, ne deriva che non vanno esaminati solo in caso di accoglimento del ricorso principale.
Ed anzi vanno esaminati con priorità rispetto a quest’ultimo, perché hanno, per l’appunto, priorità logica rispetto ad esso: vertono sull’ an , ossia sulla responsabilità del geometra, mentre il ricorso principale verte sul quantum , su quanti danni il geometra dovrebbe risarcire; se costui sia responsabile è dunque questione logica rispetto a quella di quanto dovrebbe di conseguenza risarcire.
2.I ricorsi incidentali .
2.1- Il ricorso incidentale del geom. COGNOME.
Con il primo motivo il geometra lamenta omesso esame di un fatto decisivo.
Il committente, il cui erede è qui ricorrente principale, aveva rilasciato una dichiarazione scritta con la quale riteneva non responsabile dei lavori di scavo il geometra; lavori di scavo, che come si è visto, erano stati la causa del crollo.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello, ha tenuto conto, sì, di questa dichiarazione, ma non del fatto in essa contenuto con cui egli veniva esonerato da responsabilità: <> (p.64 del controricorso). La Corte di Appello aveva, secondo il ricorrente, affermato che <> (p. 65).
Ma, nel fare ciò, la Corte di appello non aveva tenuto conto del fatto che <> (p. 66).
E che, non avendo potuto seguire i lavori, il geometra si era fatto rilasciare quella liberatoria.
Conseguentemente, sostiene il ricorrente, <> (p. 67).
2.2.- Questo motivo sostanzialmente coincide con il primo motivo del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE, che prospetta violazione degli artt. 1669 c.c. e 1229 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., nonché violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ed omesso esame.
Secondo la ricorrente incidentale, la decisione impugnata è errata nella parte in cui ha accertato la responsabilità del geometra, escludendo che potesse valere l’esonero da responsabilità fatto in suo favore dal committente.
Anche la RAGIONE_SOCIALE osserva che era chiaramente emerso che il geometra non era stato avvisato dei lavori di sbancamento e non aveva potuto seguirli, e che proprio per tale motivo si era fatto fare la liberatoria, e conclude nel senso che <> (p. 30 del controricorso).
Questi due motivi pongono una questione comune e sono fondati nei termini che seguono.
E’ di decis ivo rilievo il contenuto della dichiarazione liberatoria, che è il seguente: <>.
La Corte di appello ha qualificato questa dichiarazione come una sorta di clausola di esonero della responsabilità o comunque come unilaterale esonero da responsabilità e l’ha ritenuta inefficace sul presupposto che non può in alcun modo esonerare da responsabilità il AVV_NOTAIO COGNOME, poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. non può essere rinunciata o limitata da pattuizioni dei contraenti; è di natura extracontrattuale ‘ essendo sancita al fine di garantire la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, a tutela dell’incolumità personale dei cittadini ‘.
Dunque, la Corte di appello ha inteso questa dichiarazione come un atto di esonero di responsabilità, che il creditore ha fatto in favore del debitore, ma che però non può avere effetti perché incide su una situazione indisponibile, in quanto la responsabilità per gravi difetti dell’opera non può essere oggetto di rinuncia (p. 6 della sentenza).
Ma questa conclusione è frutto di un errore sulla qualificazione dell’atto negoziale, ossia sulla qualificazione della dichiarazione fatta dal committente, che non è affatto di esonero della responsabilità, ma è di esclusione della responsabilità stessa. La differenza è di rilievo, non solo sul piano del tipo di dichiarazione: quella di esonero
dalla responsabilità è una dichiarazione di volontà, con cui si vuole evitare che chi è responsabile di una conseguenza non ne porti il carico; la seconda è una dichiarazione di scienza con cui si attesta che taluno non è responsabile di una certa conseguenza.
In altri termini, con quella dichiarazione, il committente non ha esonerato da responsabilità il geometra sul presupposto che costui avesse dato causa al danno e che non dovesse dunque pagarne le conseguenze, caso nel quale sarebbe adeguata la regola richiamata dai giudici di merito. Piuttosto, il committente ha attestato che il geometra mai è stato avvisato dei lavori di sbancamento e dunque non può considerarsi responsabile di quei lavori.
Ripetiamo il contenuto della dichiarazione: <>.
Come è evidente, l’esonero da responsabilità è dichiarazione con cui si prende atto che il geometra è o può considerarsi responsabile, e dunque lo si esonera da quella responsabilità. Invece, qui il committente prende atto che il geometra non può considerarsi responsabile affatto, perché mai avvisato di quei lavori che avrebbe dovuto controllare. Dunque, non si tratta di un esonero da responsabilità, ma semmai della presa d’atto che non c’è proprio alcuna responsabilità.
Ciò comporta la conseguenza che non si può applicare a tale dichiarazione la regola sui limiti dell’esonero da responsabilità, ossia la regola per la quale l’esonero da responsabilità non può riguardare la colpa grave per gravi difetti dell’opera , poiché tale regola riguarda il diverso caso in cui, per l’appunto, le parti, o una di esse, abbiano voluto esonerare da responsabilità, ossia escludere che il responsabile di un danno ne debba pagare le conseguenze.
Qui invece la dichiarazione fatta dal committente ha diversa natura: è una dichiarazione di scienza con cui costui attesta di non avere mai informato il geometra di quei lavori, con la conseguenza non già che quest’ultimo è esonerato dalla responsabilità dei difetti di quei lavori, ma proprio non può dirsi responsabile di averli causati.
La decisione impugnata dunque va cassata su tale punto ed il giudice del rinvio dovrà tener conto della diversa natura di quella dichiarazione ai fini probatori, ossia ai fini della prova della responsabilità del geometra nel crollo causato dagli sbancamenti.
2.3L’accoglimento di questi due motivi comporta l’ assorbimento degli altri motivi dei ricorsi incidentali: del secondo del ricorso incidentale del geometra in quanto verte sull’erronea affermazione, fatta dalla Corte di appello, circa l’esistenza di un nesso di causa tra la condotta del geometra ed il crollo; accertamento che presuppone che si ritenga il geometra responsabile dei lavori che quel crollo hanno causato; del secondo della RAGIONE_SOCIALE in quanto verte sulla circostanza se la manleva comprenda anche la restituzione del compenso avuto dal geometra. In altri termini, il geometra, come si è visto, è stato condannato a restituire l’ammontare del compenso ricevuto dal committente sul presupposto di essere stato inadempiente, ed egli ha chiesto alla sua RAGIONE_SOCIALE di manlevarlo da tale obbligo di restituzione: ove si ritenesse che invece alcun inadempimento può essergli imputato, ne deriva che viene meno anche la domanda di manleva e di conseguenza l’ambito di essa: se comprenda cioè anche la restituzione del compenso, o sia , come la RAGIONE_SOCIALE sostiene, limitata al solo risarcimento dei danni.
2.4.E’ assorbito altresì il ricorso principale (con entrambi i motivi) in quanto verte sul quantum , ossia sull’ammontare che il geometra deve risarcire in conseguenza della sua responsabilità nel crollo; questione che presuppone risolta quella logicamente prioritaria del se il geometra abbia, per l’appunto, responsabilità in quel crollo.
Va dunque accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi incidentali, assorbiti gli altri, ed assorbito anche il ricorso principale. La decisione va dunque cassata con rinvio anche per quanto attiene alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo dei due ricorsi incidentali. Dichiara assorbiti gli altri. Dichiara assorbito il ricorso principale. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 29/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME