SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 271 2026 – N. R.G. 00000116 2025 DEPOSITO MINUTA 09 03 2026 PUBBLICAZIONE 09 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
La Corte, composta dai seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME – Presidente rel.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME – Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 116/2025 R.G., rimessa in decisione all’udienza del 23/12/2025
e vertente
TRA
C.F. e partita IVA n° in persona del legale rappresentante pro-tempore , con sede in INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. , elett.te dom.to presso e nello Studio del medesimo Avvocato sito in Paganica INDIRIZZO), INDIRIZZO, giusta procura in atti, rilasciata anche in virtù di delibera condominiale del 21/11/2024; P. P. C.F.
APPELLANTE
E
– corrente in Ponzano Veneto (INDIRIZZO)
alla INDIRIZZO, codice fiscale e P.IVA -, dichiarato con P.
Sentenza n. 18/2022 R.G. del Tribunale di Treviso, in persona del Curatore, AVV_NOTAIO (C.F. ), con studio corrente in Treviso, INDIRIZZO, all’uopo autorizzato dal Giudice Delegato , AVV_NOTAIO, del Tribunale di Treviso con provvedimento del 28/03/2025, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. ), giusta procura in atti; C.F.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 712/2024 R.G., pubblicata in data 13/11/2024, nel procedimento civile n. 246/2020 R.G.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il
(da ora in avanti ‘ ) ha proposto appello avverso la sentenza n. 712/2024, pubblicata in data 13/11/2024, con cui il Tribunale di L’Aquila ha accolto solo parzialmente l’opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 564/2019, con cui lo stesso Tribunale, in forza di contratto di appalto del 21/07/2015, aveva ingiunto all’opponente di pagare alla appaltatrice, come corrispettivo di lavori di riparazione post sisma eseguiti sull’immobile condominiale, l’importo complessivo di euro 189.968,00, oltre interessi e spese della procedura, di cui euro 153.427,01 per la fattura n. 38, del 29/03/2018, ed euro 36.551,26 per la fattura n. 27, del 27/02/2019. Nelle more del processo di opposizione è stato dichiarato il fallimento della società appaltatrice con sentenza del Tribunale di Treviso n. 18 del 23/03/2022, con conseguente costituzione in giudizio, a seguito di riassunzione, della (di seguito ‘ o
‘).
1.1 In sede di opposizione il eccepiva:
l’inesigibilità del credito;
l’inadempimento per alcuni lavori come la posa dell’impianto fotovoltaico e della produzione di acqua calda sanitaria;
l’inesistenza del credito relativo alla fattura n. 27/2019 perché ceduto a terzi;
il vincolo espropriativo su fondi post sisma in quanto oggetto di procedura esecutiva presso terzi da parte di subforniture con intervento di altre società.
Si costituiva il fallimento contestando nel merito i motivi di opposizione e rilevando l’inopponibilità allo stesso del primo e ultimo motivo di opposizione.
2 Sentenza. All’esito del giudizio di merito, il Tribunale, per effetto del parzial e accoglimento dell’atto di citazione in opposizione, ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo, ma ha condannato il al pagamento, in favore del , dell’importo, pari ad euro 153.417,01, oggetto della fattura n. 38 del 29/03/2019, relativa a tutto lo Stato di Avanzamento Lavori (‘SAL’) n. 10.
2.1. Il giudice di primo grado, infatti, ha accolto l’eccezione opposta dal avverso l’ingiunzione al pagamento della fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 27/02/2019, oggetto di cessione, per mancata dimostrazione della legittimazione attiva della società opposta e del l’effettiva esecuzione delle corrispondenti lavorazioni .
2.2. Viceversa, il Tribunale ha respinto le eccezioni opposte avverso l’ingiunzione al pagamento della fattura n. 38 del 29/03/2018, in quanto ha ritenuto:
-infondata l’eccezione di inadempimento contrattuale dell’appaltatrice, ex art. 1460 c.c., avanzata per aver omesso la fornitura e posa in opera dell’impianto fotovoltaico e di produzione di acqua calda sanitaria, eseguendo piuttosto un muro di contenimento non previsto nel progetto iniziale né concordato con il Il giudice ha valutato come legittima la scelta, attribuibile al Direttore dei Lavori (Ing. , di operare tale variante in corso d’opera, in quanto necessaria ad assicurare il ripristino dell’agibilità dei locali condominiali (conformemente alla previsione normativa speciale di cui all’art. 7 del Decreto 13 maggio 2011 n. 57 del Commissario Delegato per la RAGIONE_SOCIALE), poi ratificata, di fatto, dallo stesso , chiedendo ed ottenendo dal Comune un contributo integrativo. Al contempo, il Tribunale ha rilevato come l’opponente non abbia né dedotto né provato la riconducibilità delle lavorazioni ineseguite nell’ambito del SAL n. 10, oggetto della fattura n. 38;
-infondata l’eccezione relativa alla persistenza di un vincolo espropriativo , per effetto di procedura esecutiva presso terzi, sui fondi ottenuti dal RAGIONE_SOCIALE per la ricostruzione post sisma, analizzando il primo giudice le vicende relative ad ogni subfornitore e ritenendo i relativi crediti saldati o relativi ad altro Sal o non debitamente dimostrati;
-inopponibile alla Curatela l’eccezione di inesigibilità del credito di cui alla fattura n. 38, in quanto l’intervenuto fallimento della società appaltatrice, nelle more del giudizio di opposizione, ha determinato lo scioglimento del contratto di appalto ( ex art 81, c. 2, l.f.), con conseguente perdita di efficacia delle clausole in esso contenute, incluso l’articolo 8, comma 10, che subordinava l’esigibilità del pagamento di ciascun SAL alla presentazione, da parte dell’appaltatore, di fatture quietanzate e dell’autocertificazione attestante il pagamento di fornitori e subappaltatori.
Al contempo, il Tribunale, constatando la mancata produzione della dichiarazione in questione da parte della società opposta, ha riconosciuto che la stessa non avrebbe potuto esigere il credito in oggetto, inerente al SAL n. 10, al momento della
proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, cosicché, in ragione dell’originaria inesigibilità, inopponibile alla sopraggiunta Curatela, ha individuato nella pubblicazione della sentenza il momento di avvio del decorso degli interessi legali sull’importo dovuto al .
2.3 Pertanto, il Tribunale di L’Aquila ha così provveduto:
‘ 1) in parziale accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 564/2019 emesso dal Tribunale di L’Aquila in data 18.10.2019 e notificato in data 17.12.2019;
condanna il al pagamento in favore del per le causali di cui in motivazione, della somma pari ad € 153.417,01 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza e sino all’effettivo soddisfo;
compensa le spese del procedimento tra le parti nella misura del 25%;
condanna il al pagamento delle restanti spese del procedimento, nella misura del 75%, in favore del che liquida in € 10.577,25 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge ‘.
Appello. Il per i motivi di seguito sinteticamente richiamati, ha impugnato il capo della decisione in cui è stato condannato al pagamento dell’importo di cui alla fattura n. 38 del 29/03/2019 .
3.1. A tal fine, ha contestato, innanzitutto, la erroneità e non condivisibilità della sentenza, nella parte in cui ha escluso l’opponibilità al Fallimento della eccezione di inesigibilità del credito in oggetto, per ‘ violazione, errata, falsa applicazione’ dell’art. 81 legge fallimentare, del principio giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass Civ. n. 23477 del 27/07/2022, dell’art. 8 del contratto d’appalto e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltreché per ‘ erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa ‘. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il pagamento del SAL, per mezzo dei fondi di volta in volta erogati dal a titolo di indennizzo post sisma, deve obbligatoriamente seguire una procedura amministrativo contabile, alla quale sovraintende la stessa Amministrazione comunale, che non avrebbe ancora approvato il SAL oggetto di causa, dunque autorizzato il suo pagamento, motivo per cui, in relazione al credito corrispondente, non sarebbe ancora venuto meno quello stato di inesigibilità che il Tribunale ha riconosciuto come originariamente esistente. Stato che permarrebbe nonostante la cessazione, nei riguardi del (in forza dell’applicazione estensiva, da parte del Tribunale, del principio giurisprudenziale di cui alla sentenza di Cassazione n. 23447 del 27/07/2022), dell’obbligo di consegna della documentazione di cui all’art 8 del contratto e all’art 11, c. 11 bis , L 99/13, effetto che potrebbe, al più, agevolare la pratica amministrativo contabile pendente presso il di cui, però,
bisognerebbe comunque attendere la conclusione prima di poter ritenere esigibile il credito. Dunque, il Tribunale sarebbe incorso in errore per ‘ aver collegato in modo immediato ed automatico al venir meno dell’obbligo di consegna dell’autocertificazione sopra detta, conseguenze ed effetti che tale evento non è di certo in grado di generare ‘. In sede di comparsa conclusionale del 26/09/2025, come confermato nelle note di trattazione scritta del 22/12/2025, l’appellante ha ribadito che, ‘ a tutt’oggi, persiste lo stato di totale inesigibilità della somma e questo perché, la procedura tecnica/contabile/amministrativa inerente il SAL oggetto di causa, che è un SAL Finale, non viene ancora portata a termine dal : il SAL non è stato quindi ancora approvato/autorizzato benché il si sia da tempo comunque attivato in tal senso ‘.
3.2. In collegamento logico con il primo motivo, l’appellante ha contestato la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per ‘ omessa pronuncia parziale ‘, in quanto il Tribunale, ‘ nel decidere sull’eccepita inesigibilità del credito, ha omesso di vagliare e statuire su profili e assunti e cioè natura FINALE del SAL, mancata Ultimazione lavori, impossibilità di emettere e depositare il SAL preso il benché gli stessi siano stati ampiamente dedotti dall’Esponente avendo il Tribunale vagliato, esaminato solo uno degli assunti, motivi posti a base della formulata eccezione ‘, ossia la ‘ mancata consegna, da parte dell’appaltatrice, della documentazione di cui all’art 8 del contratto e della L.99/13 ‘. Da quanto ritualmente dedotto e non considerato sarebbe risultata evidente l’inesigibilità del credito, ‘ non solo perché, come scritto in sentenza, non era stata consegnata la documentazione prevista dall’art 8 del contratto e dalla Legge 99/13, ma anche perché trattandosi di un SAL Finale e mancando l’ultimazione dei lavori, non era stato possibile presentarlo presso il Comune di ‘ . Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito dell’ultimazione dei lavori da parte di altra impresa, il avrebbe provveduto a depositare il SAL finale, benché mancante dell’autocertificazione, presso il Comune, il quale, tuttavia, non avrebbe ancora portato a compimento l’imprescindibile procedura amministrativ a di approvazione.
3.3. Al medesimo fine, l’appellante, pur chiarendo di non voler impugnare la decisione assunta dal Tribunale in ordine alla eccezione di inadempimento ex art 1460 cc., ha censurato l’erroneità del punto 2.2. della sentenza , per ‘ violazione o falsa applicazione degli Artt. 115 e 116 ‘ ed ‘ erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di caus a’, nella parte in cui vi è stato escluso che il credito oggetto di causa attenesse al SAL finale, ove intesa come ‘ motivazione per cui non sarebbe stata accolta l’eccepita inesigibilità del credito che l’Esponente ha fondato su tale profilo/assunto ‘. In particolare, l’appellante ha ribadito che: ‘ attraverso i SAL c.d. intermedi devono e possono essere contabilizzati i lavori sino al raggiungimento della percentuale del 90% dell’importo lavori ammessi a contributo. Superato tale limite qualsiasi contabilizzazione ulteriore non può che dare origine ad un SAL FINALE ‘, come pacificamente sarebbe stato inteso, anche
dalla appaltatrice, il SAL in contesa. Il Tribunale sarebbe giunto a diverse conclusioni in contrasto con l’art. 115 c.p.c. e ‘ sulla scorta di una comparazione dati che sono stati determinati in modo errato ‘.
3.4. L’appellante , a supporto della eccezione di inesigibilità del credito, ha contestato l’erroneità delle considerazioni svolte nel punto 2.2. della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale, in contrasto con gli artt. 115 e 116 c.p.c. e con l’art. 13 del contratto d’appalto, ha ritenuto legittima, in quanto applicativ a dell’art. 7 del sopracitato Decreto n. 57/2011, ‘ la scelta di procedere alla realizzazione di un’opera non prevista nel progetto, costituita da un muro di contenimento di un terrapieno, che benché priva di copertura finanziaria è stata immediatamente pagata ‘ . A tal riguardo, il ha evidenziato, in particolare, come la realizzazione del muro, diversamente da quanto previsto dalla norma richiamata, non sarebbe avvenuta senza aumento di spesa, avendo anzi giustificato il rilascio di un consistente contributo integrativo, quindi non avrebbe comportato alcuna ‘ riduzione / rinuncia alla realizzazione di opere non strutturali già progettate ‘, con la conseguenza che ‘ il SAL Finale per cui è causa non poteva esser emesso né depositato presso il Comune di , mancando dell’ultimazione delle opere e pertanto il credito, anche per questo era inesigibile ‘ .
3.5. Inoltre, l’appellante ha censurato l’omessa pronuncia del Tribunale, in contrasto con l’art. 112 c.p.c., in ordine alle deduzioni operate in primo grado dal circa l’inefficacia della polizza fidejussoria (NUMERO_DOCUMENTO n° NUMERO_DOCUMENTO datata 01/03/2019) stipulata dalla in quanto priva delle caratteristiche imposte dall’art. 8 del contratto d’appalto e dall’avviso pubblico del del 10/08/2018, cosicché la sua produzione da parte della società appaltatrice varrebbe solamente a dimostrare la consapevolezza della stessa circa la […
natura finale del SAL a cui l’ha riferita.
3.6. Infine, l’appellante ha censurato l’erroneità della sentenza ‘ nella parte in cui ha ritenuto che il deve pagare gli interessi sulla somma di €. 153.417,01 dalla data di pubblicazione della sentenza all’effettivo soddisfo ‘, atteso che ‘ dall’accoglimento dei precedenti motivi verrebbe meno il presupposto per l’applicazione di qualsiasi interesse, posto che non esiste ad oggi alcun credito esigibile ‘, trattandosi quindi di somme che ‘ non possono essere riscosse, né produrre interessi ‘.
3.7. Per le ragioni sinteticamente esposte, il ha chiesto l’accoglimento dell’appello ed in particolare, ha chiesto di accogliere l’opposizione e ‘ dichiarare l’inesigibilità del credito per cui è causa, dunque non dovuta dal la somma di cui alla fattura n. 38 del 29/03/2018, di €. 153.417,01 in favore del , dichiarare che non sussiste in capo all’Esponente alcun obbligo di pagamento di nessuna delle somme di cui alla condanna di pagamento emessa ingiustamente dal Tribunale di L’Aq uila con la sentenza n. 712/2024 pubbl. il
13/11/2024 RG n. 246/2020 Repert. n. 1385/2024 del 13/11/2024 Tribunale di L’Aquila AVV_NOTAIO, né per sorte capitale, né per interessi e neanche per spese legali, posto che ogni pretesa creditoria per cui è causa, la pretesa creditoria di cui alla Fattura n. 38 del 29/03/2018 di €. 153.417,01 risulta essere inesigibile non riscuotibile e quindi che il non è titolare conseguentemente di alcun diritto di pagamento nei riguardi del delle suddette somme.
Per sentir per l’effetto di tutto quanto sopra richiesto condannare controparte, al pagamento delle spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio ‘.
3.8 Con il deposito di memoria difensiva del 29/04/2025 si è costituito in giudizio il in persona del Curatore, al fine di contestare l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello in oggetto , chiedendo il rigetto dell’appello con vittoria di spese .
4. MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1 In via preliminare, devono respingersi, in quanto infondate, le eccezioni di inammissibilità dell’appello.
4.1.1 Il divieto di domande nuove, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., è da intendersi come divieto di mutatio libelli , dunque di modifica degli elementi essenziali ed identificativi della domanda, rinvenibile quando, nel secondo grado di giudizio, sia avanzata una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella originaria (con un petitum teso ad altro bene della vita) o che poggi su una causa petendi radicalmente eterogenea. Ebbene, nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie, in cui il con l’atto di opposizione , introduttivo del giudizio di primo grado, ha fondato la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo sulla stessa eccezione di inesigibilità del credito poi riproposta come motivo di appello, in quanto, di per sé sola, astrattamente sufficiente ad impedire la condanna alla sua soddisfazione, senza alcun bisogno di formulare una domanda riconvenzionale di accertamento negativo dello stesso.
4.1.2 Del tutto inconferente, inoltre, è il richiamo alla opportunità di procedere ad una preliminare declaratoria di inammissibilità dell’appello per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento, in forza della previsione normativa ‘ di cui all’art. 648 bis c.p.c. ‘, con intuibile riferimento all’articolo 348 -bis c.p.c. Tale norma è stata riformata dall’articolo 3, c. 26, lett. d, del D.lgs. 149/2022 (a sua volta aggiornato), che ha eliminato l’invocato filtro di inammissibilità per manifesta infondate zza. A norma dell’art. 35, c. 4, del medesimo Decreto, le previsioni di cui al capo II, titolo III, libro II, c.p.c., tra cui ricade l’art. 348 -bis, hanno trovato applicazione, per come modificate, alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023. Considerato che l’appello in oggetto è stato promosso con atto di citazione del 3 febbraio 2025, l’art. 348 -bis c.p.c. vi si applica per come riformato
dal D.lgs. n. 149 del 2022, dunque scevro della invocata sanzione di inammissibilità per difetto di una ragionevole probabilità di accoglimento.
4.2 Nel merito, le censure mosse con l’atto di appello, suscettibili di essere esaminate congiuntamente in quanto complessivamente volte a contestare la ritenuta inopponibilità al Fallimento della eccezione di inesigibilità del credito oggetto della fattura n. 38, devono ritenersi parzialmente fondate.
4.2.1 Nel rigettare l’eccezione in questione, il giudice di primo grado, a dispetto di quanto contestato nei punti 2 e 5 dell’atto di appello, insuscettibili di accoglimento, ha respinto, esplicitamente o implicitamente, per irrilevanza o infondatezza, come ammesso dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (si veda, ex plurimis , Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/02/2026, n. 4123; Cass. civ., Sez. I, 13/05/2025, n. 12799; Cass. civ., Sez. II, 13/08/2018, n. 20718; Cass. civ., Sez. V, 06/12/2017, n. 29191; Cass. civ., 11/09/2015, n. 17956; Cass. civ., 20/09/2013, n. 21612; Cass. civ., 04/10/2011, n. 20311 ), ogni deduzione ed argomentazione esperita dall’opponente al fine di dimostrare l’inesigibilità, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, della pretesa creditoria inerente alla fattura n. 38 del 29/03/2018, giungendo a ritenerla un ‘ eccezione originariamente fondata verso la società opposta, la ma successivamente divenuta inopponibile nei confronti del suo Fallimento, costituitosi in giudizio a seguito di riassunzione.
Invero, il primo giudice ha ritenuto matematicamente dimostrato, alla luce delle oggettive risultanze della documentazione contabile in atti, che il SAL n. 10, con cui il Direttore dei Lavori (Ing. aveva contabilizzato il pagamento della fattura NUMERO_DOCUMENTO, non possa qualificarsi come SAL finale, in quanto totalmente rientrante nel limite del 90% dell’importo ammesso a contributo pubblico per i lavori di ricostruzione dell’edificio condominiale, motivo per cui la sua esigibilità non era subordinata all’esito positivo della procedura amministrativa di preventiva autorizzazione comunale, ma solamente alla produzione della documentazione di cui all’art 8, c. 10, del contratto di appalto e all’art 11, c. 11 bis , L 99/13 ( autocertificazione con cui l’appaltatore attesta l’avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori ), imposta a tutela di fornitori e subappaltatori. La mancata dimostrazione della presentazione di tale documentazione da parte della appaltatrice è stata individuata dal Tribunale come l’unica ragione che rendeva fondata, nei confronti della al momento del ricorso per decreto ingiuntivo, l’eccezione di inesigibilità del pagamento, poi divenuta inopponibile al a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di appalto ex art. 81 L.f.
L’appellante, nel riproporre le eccezioni formulate con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ha contestato la ricostruzione operata dal Tribunale con una serie di deduzioni complessivamente volte a dimostrare che, in realtà, il pagamento di tutti i SAL, anche intermedi, presupponeva la previa autorizzazione comunale, la quale,
nei confronti del SAL finale, quale sarebbe il SAL n. 10, non era stata ancora rilasciata ‘ non solo perché, come scritto in sentenza, non era stata consegnata la documentazione prevista dall’art 8 del contratto e dalla Legge 99/13, ma anche perché trattandosi di un SAL Finale e mancando l’ultimazione dei lavori, non era stato possibile presentarlo presso il Comune di ‘ (atto di citazione in appello, pag. 22).
4.2.2 Orbene, osserva la Corte al riguardo che, dalla documentazione prodotta in atti fin dall’iscrizione a ruolo dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo (si veda, in particolare, la diversa disciplina dettata dai commi 2 e 3 dell’art. 8 del contratto di appalto del 21/07/2015; la Circolare del Dirigente del Settore RAGIONE_SOCIALE Privata del Comune di del 13/05/2013, applicativa della delibera G.C. n. 216 del 10/05/2013; la Circolare del Direttore ANCE n. 52 del 22/05/2013; il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 20/06/2014; la Determinazione del Dirigente del Settore RAGIONE_SOCIALE privata n. NUMERO_DOCUMENTO del 15/05/2019) si evince con chiarezza che il pagamento dei diversi Stati di Avanzamento Lavori, per mezzo degli importi concessi a contributo per le opere di ricostruzione privata, è stato assoggettato, fin dall’origine del rapporto di appalto tra il e la a diverse modalità, tempistiche e condizioni. Difatti, ai sensi dell’art. 8 del contra tto di appalto ed in forza della disciplina normativa ed amministrativa applicabile (richiamata nei diversi atti sopra menzionati), il 90% dell’importo ammesso a contributo per lavori, fin da subito accreditato dalla Amministrazione sul conto corrente dedicato, era pagabile in anticipo (fatti salvi i successivi controlli amministrativi), sotto forma di rate d’acconto in corso d’opera, sulla base di SAL intermedi contabilizzati direttamente dalla Direzione Lavori, solo a fronte della presentazione, da parte dell’appaltatore, della documentazione di cui all’art 8, c. 10, del contratto di appalto e all’art 11, c. 11 bis , L 99/13. Tantoché, proprio al fine di accelerare le procedure di liquidazione dei contributi per la ricostruzione, così da scongiurare i rischi per la tenuta delle imprese coinvolte derivanti dall” immobilizzo della cospicua percentuale sino alla conclusione dei lavori , sebbene siano giacenti nelle banche ‘ (cfr. Circolare del 13/05/2013, cit., e Circolare ANCE n. 52 del 22/05/2013, cit.), la Giunta Comunale, con delibera n. 216 del 10/05/2013, ha innalzato dal 75% al 90% la quota di contributo richiedibile in pagamento in anticipo, sotto forma di rate d’acconto in corso d’opera contabilizzate dal Direttore dei Lavori. Ne è derivata la ‘ conseguente riduzione dal 25% al 10% della quota di contributo richiedibile in pagamento a seguìto di presentazione della prevista documentazione contabile relativa al SAL finale ‘ (cfr. Circolare del 13/05/2013, applicativa della delibera G.C. n. 216 del 10/05/2013, cit.) presso gli uffici amministrativi competenti, al fine di consentire l’istruttoria e l’accettazione d i tale ultimo SAL, in quanto completo di tutta la documentazione contabile necessaria, con conseguente ottenimento della determina di liquidazione e, quindi, della autorizzazione all’esborso (si veda anche la Circolare ANCE n. 52 del 22/05/2013, cit., e la Determinazione n. 1732 del 15/05/2019, cit.).
Indicazioni normative ed amministrative poi recepite nell’art. 8, c.3, del contratto di appalto, in base al quale ‘ il pagamento della rata di saldo pari al 10% dell’importo concesso a contributo per i lavori sarà corrisposto entro 10 giorni dalla data di approvazione da parte del Comune della documentazione relativa al SAL finale ‘.
4.3 Premesso che l’appellante non ha mai contestato l’esecuzione dei lavori di cui l’appaltatrice ha richiesto il corrispettivo con la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 29/03/2018, limitandosi a reiterare in appello l’eccezione di inesigibilità del credito in mancanza della necessaria autorizzazione comunale al pagamento, risulta decisivo, alla luce di quanto ricostruito in precedenza, verificare, sulla base degli oggettivi dati contabili rinvenibili in atti, se e in che misura il pagamento dei lavori in questione possa ricondursi nella soglia del 90% dell’importo ammesso a contributo e, quindi, essere preteso in anticipo, senza bisogno del previo completamento della procedura amministrativo-contabile di approvazione.
4.3.1 Ebbene, è proprio nella effettuazione di tale calcolo contabile che questa Corte ritiene di doversi discostare dalla decisione di primo grado, non condivisibile sul punto, in quanto il Tribunale , come contestato dall’appellante, ha considerato anche componenti eccedenti gli importi ammessi a contributo per lavori.
4.3.2. Al fine di procedere nuovamente al calcolo in questione occorre considerare che:
come emerge dalle premesse del contratto di appalto e dalle pratiche amministrative in atti (a partire dalla comunicazione del Servizio Buoni Contributo del
del 18/06/2015, di accoglimento dell’istanza di contributo, a seguito di istruttoria dell’RAGIONE_SOCIALE), il contributo originariamente concesso per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio condominiale, con provvedimento definitivo prot. n. 406374 del 27/01/2014, ammontava, complessivamente, ad euro 2.244.157,93, di cui, però, la quota ammessa per lavori era di euro 1.710.858,48, al netto dell’IVA al 10% (di euro 171.085,85), come emerge con chiarezza anche dal Parere Finale dell’RAGIONE_SOCIALE del sulla Pratica NUMERO_DOCUMENTO;
-dalla nota di riepilogo del 03/03/2021, rivolta dal D.L. all’Amm.re , dalla Pec inviata ai condomini dal D.L. in data 24/01/2020, dall’Ordine di Servizio a sua firma del 0 5/12/2019 e dal Parere Finale dell’ sulla Pratica NUMERO_DOCUMENTO, si ricava che, per sopperire alle opere ulteriori resesi necessarie in corso d’opera, è stato concesso, con provvedimento comunale del 18/06/2019, Prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, un contributo integrativo per lavori di euro 66.398,40, al netto dell’IVA al 10%, corrispondente alla somma oggetto della ‘ richiesta contributo integrativo per maggiori opere impreviste ‘ avanzata al L’importo di euro 116.730,55, considerato dal giudice di primo grado ai fini del calcolo, deve ritenersi comprensivo, oltreché del contributo integrativo ammesso per lavori al lodo dell’IVA, anche di ‘ spese tecniche progettista e direttore dei lavori ‘,
‘ spese tecniche collaudatore ‘ e ‘ spese amministrative ‘, come emerge chiaramente dal Parere Finale dell’ e dall’Ordine di Servizio del 5/12/2019 a firma del D.L. ;
-l’importo totale dei contributi ammessi per lavori, dunque, è stato pari ad euro 1.777.256,88, al netto dell’IVA al 10% (177.725,69);
dal NUMERO_DOCUMENTO, predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. , si ricava che i pagamenti accreditati all’impresa appaltatrice per ‘ lavori e somministrazioni ‘ contabilizzati con i SAL da 1 a 9, dunque antecedenti al SAL n. 10, abbiano avuto ad oggetto un importo pari ad euro 1.538.160,05. Considerato che, come emerge dal documento, tale risultato lo si è ottenuto sommando agli importi corrisposti fino al SAL n. 8 (di euro 1.485.218,05) l’importo del SAL n. 9 (di euro 52.942,00), senza contare l’IVA al 10 %, si ricava che l’importo totale, di euro 1.538.160,05, è da ritenersi, a sua volta, al netto dell’IVA (di euro 153.816,005);
nella fattura n. 38 del 29/03/2018, contabilizzata dal Direttore dei Lavori come SAL n. 10, avente ad oggetto il credito in contesa, è riportato l’importo di euro 139.470,01, al netto dell’IVA al 10% (di euro 13.947,00).
Quindi, l’importo di euro 153.417,01, al cui pagamento il è stato condannato con l’impugnata sentenza, è comprensivo di IVA.
Di conseguenza, considerando i soli importi netti, tra loro omogenei, si ricava che, tra l’importo già corrisposto per i lavori contabilizzati fino al SAL n. 9 (1.538.160,05) e la soglia del 90% dell’importo totale dei contributi ammessi per lavori (90% di 1.777.256,88 = 1.599.531,19) residua, come contributo già disponibile e pagabile in anticipo, la sola somma di euro 61.371,14, al netto dell’IVA al 10% (di euro 6.137,11), per un totale lordo di euro 67.508,25.
4.4 Orbene, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, deve ritenersi che la somma in questione, già presente nel conto corrente dedicato alla ricostruzione del (in forza della disciplina applicabile in materia, oggetto di ricognizione nella Circolare dirigenziale del 13/05/2013, cit., e come dichiarato dal primo Direttore dei Lavori, nell’udienza del 21/11/2022 e dal successivo Direttore dei Lavori, nell’udienza del 30/01/2023), integri un credito esigibile dal a titolo di corrispettivo di parte dei lavori, incontestatamente eseguiti, oggetto della fattura n. 38.
4.4.1. Difatti, non può porsi a carico del la scelta, arbitrariamente compiuta dal , di adoperare la liquidità, ancora disponibile nel conto corrente dedicato, per pagare l’impresa terza che si è occupata della fornitura e posa in opera dell’impianto fotovoltaico e di produzione di acqua calda sanitaria. Invero, come ammesso dall’appellante, in attesa della approvazione amministrativa del SAL finale, depositato in solo nel corso del giudizio di primo grado dato che ‘ non può che trarre la sua ragion d’essere dall’avvenuta ultimazione dei lavori ‘
(pag. 27, atto di appello) nel frattempo eseguiti, il contributo ‘ integrativo, pari a circa 70.00,00, è stato utilizzato per pagare l’Impresa che ha realizzato l’Impianto Fotovoltaico ‘, ossia le lavorazioni mancanti (pag. 33 atto di appello; come ammesso anche dal secondo Direttore dei Lavori, in sede di testimonianza resa all’udienza del 30/01/2023). Dunque, nonostante i lavori oggetto della fattura n. 38 fossero già stati eseguiti dalla e contabilizzati dal D.L. con il certificato di pagamento n. 10, e malgrado la disponibilità materiale delle somme erogate con il contributo integrativo, il RAGIONE_SOCIALE ha scelto di utilizzarle per pagare lavori successivi, liquidandoli come rata di acconto in corso d’opera, quando invece avrebbero dovuto essere contabilizzati nell’ambito del SAL finale, in cui, al contrario, si è ritenuto di far confluire il corrispettivo ancora dovuto per lavori pregressi, anche nella parte già liquidabile. Il che conferma, tra l’altro, che l’utilizzo delle somme disponibili sul conto corrente dedicato, in quanto rientranti nel limite del 90% dei contributi complessivamente ammessi per lavori, fosse da ricondursi esclusivamente alla volontà del senza bisogno di una previa autorizzazione comunale, come del resto ammesso dallo stesso appellante (si veda pag. 3 delle comparse conclusionali in appello e pag. 9 delle memorie di replica del 13/10/2025).
4.4.2. In secondo luogo, come ritenuto dal giudice di primo grado, non può ritenersi circostanza ostativa alla esigibilità, da parte del , del pagamento delle prestazioni già eseguite, la mancata presentazione, ad opera dell’appaltatore, della documentazione di cui all’art 8 del contratto e all’art 11, c. 11 bis , L 99/13. Invero, dai precedenti della giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, si ricava, per analogia di ratio decidendi , come la sospensione della prestazione patrimoniale dovuta all’appaltatore, in attesa dei documenti attestanti o autocertificanti i pagamenti effettuati da quest’ultimo a fornitori e subappaltatori, si traduca, in concreto, in una eccezione di inadempimento, la cui opponibilità, implicando la sospensione del rapporto a garanzia del suo equilibrio sinallagmatico, postula che lo stesso sia ancora in corso (cfr. Cass. n. 4616 del 2015; cfr. n. 23810 del 2015), mentre la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale ha prodotto, ex art. 81 l.f., l’effetto legale di scioglimento del contratto di appalto, come tale non più eseguibile. Ne consegue che al Curatore è dovuto il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento del contratto (in tal senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 20/11/2015, n. 23810; Cass. civ., Sez. I, 06/03/2015, n. 4616; Cass. civ., Sez. VI – 1, Ord., 18/09/2013, n. 21411) e che i subappaltatori e fornitori devono essere considerati creditori concorsuali dell’appaltatore, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine delle cause di prelazione (Cass. civ., Sez. Un., 02/03/2020, n. 5685; Cass. civ., Sez. I, 27/07/2022, n. 23447).
4.5. Viceversa, il credito residuo netto di euro 78.098,87 (dato dalla differenza tra l’importo netto di euro 139.470,01, riportato nella fattura n. 38, e la somma esigibile netta di euro 61.371,14), oltre IVA, risulta tutt’ora inesigibile, in quanto rientrante
nel quota del 10% del contributo complessivamente ammesso per lavori, quindi nella rata di saldo che, a dispetto di quanto asserito da parte appellata (pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta), è richiedibile in pagamento solo a seguito della approvazione, da parte del della documentazione contabile relativa al SAL finale. Un controllo essenziale, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, da cui dipende la stessa adozione della determina di liquidazione della quota residua di contributo, non erogata in anticipo (in linea con la disciplina applicabile in materia, oggetto di ricognizione nella Circolare dirigenziale del 13/05/2013, cit., e come dichiarato dal secondo Direttore dei Lavori, nell’udienza del 30/01/2023). L’appellante, fino agli scritti conclusivi del giudizio di appello (comparsa conclusionale del 26/09/2025 e note di trattazione scritta del 22/12/2025), ha rimarcato come la procedura amministrativo-contabile in questione non sia ancora giunta a compimento, malgrado il deposito del SAL finale, avvenuto solo nel corso del giudizio di primo grado a causa della mancata ultimazione delle lavorazioni finali da parte della
La parte appellata non ha contestato in alcun modo tali circostanze, comunque emergenti dalle risultanze processuali, ed anzi ha escluso, nella comparsa di costituzione e risposta, che vi sia stata l’intenzione di ‘ omettere di eseguire opere obbligatorie, quali la fornitura e la posa in opera dell’impianto fotovoltaico ‘, in quanto il Direttore dei Lavori si è limitato a disporne al sospensione ‘ in attesa di ‘recuperare’ le somme necessarie per la loro realizzazione, previa integrazione del contributo pubblico, poi concesso ‘ (pagg. 15 e 16) ed utilizzato per pagare altra ditta, che si occupata della chiusura del cantiere.
4.5.1. Tanto premesso, se è vero che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società appaltatrice ha determinato, ope legis , lo scioglimento del rapporto contrattuale, è anche vero che, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, tale conseguenza legale opera solo ex nunc , dunque fa salvi gli effetti già prodottisi (si veda, tra le altre, Cass. civ., Sez. Un., n. 5685/2020, cit., in cui si è conseguentemente ammesso che, malgrado il fallimento dell’appaltatore, ‘ la stazione appaltante può rifiutare il pagamento delle opere ineseguite o eseguite non a regola d’arte ‘; Cass. civ., Sez. I, n. 23810/2015, cit., in cui si è confermato che il committente può opporre ‘ l’inadempimento già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell’esecuzione non a regola d’arte dell’opera ‘, dato che, ‘ diversamente opinando, si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente ‘; Cass. civ., Sez. I, n. 4616/2015, ci t.; Cass. civ., Sez. VI – 1, Ord., n. 21411/2013, cit.). Pertanto, deve ritenersi che, malgrado l’apertura della procedura concorsuale, restino vincolanti le modalità, tempistiche e condizioni al cui rispetto il contratto e la disciplina normativa ed amministrativa applicabile hanno subordinato, a tutela di interessi pubblici e fin dall’origine del rapporto, l’esigibilità del pagamento della rata di saldo, a maggior ragione in quanto collegato alla
acquisizione di liquidità per mezzo della erogazione dell’ultima quota di contributi pubblici. Invero, un conto è negare la possibilità di sospendere l’esecuzione di un rapporto ormai scioltosi in attesa che l’appaltatore rimedi all’inadempimento di obblighi cartolari, altro conto è la necessità di attendere l’esito di una procedura amministrativo-contabile di controllo documentale a cui, ab origine , è fisiologicamente subordinata, a presidio di esigenze pubblicistiche, l’erogazione del 10% finale dell’importo ammesso a contributo.
4.6. Per le ragioni esposte, deve ritenersi che l’eccezione di inesigibilità, reiterata con l’atto di appello, sia opponibile solo in parte al , permanendo a carico del l’obbligo di corrispondergli, in cambio delle lavorazioni precedentemente eseguite dall’appaltatore, la somma, già esigibile, di euro 67.508,25, comprensiva dell’IVA al 10%.
4.7 Dato che, nella parte in cui trova conferma l’inopponibilità al della eccezione di inesigibilità, in parziale rigetto dell’atto di appello, la debenza del pagamento è già stata accertata, nell’ an e nel quantum , dal giudice di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso, deve ritenersi che, sul minore importo riconosciuto, continueranno ad essere dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza impugnata e sino all’effettivo soddisfo (in conformità ai principi espressi, tra le altre, da Cass. civ., Sez. VI – II, Ord., 04/03/2020, n. 6012; recepita da Cass. civ., Sez. III, Ord., 01/12/2025, n. 31340). Del resto, non è meritevole di accoglimento il motivo di appello sub. 6, in cui si è negata la maturazione di qualsiasi interesse in difetto di crediti esigibili, e la controparte non ha domandato, in via incidentale, di retroagire il dies a quo della loro decorrenza.
4.8 Al contempo, la parziale riforma della sentenza impugnata giustifica il regolamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
In ragione dell’ulteriore riduzione della condanna a carico del rispetto all’originaria richiesta di euro 189.968,27 oltre interessi, si ritiene equo compensare le spese di entrambi i gradi nella misura dei due terzi, essendo approssimativamente tale il rapporto proporzionale con la somma finale riconosciuta.
Le restanti spese del procedimento, per entrambi i gradi, seguono la soccombenza dell’appellante e si liquidano, come in dispositivo, in favore del in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 6, tenendo conto del valore corrispondente alla somma attribuita alla parte vincitrice (art. 5, c. 1, D.M. n. 55/2014, per come aggiornato) ed applicando i parametri medi, con esclusione della fase istruttoria per quanto riguarda il giudizio di appello, non essendo stata espletata in tale grado. Ne deriva un totale, a titolo di compensi, di euro 4.701,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quanto al primo grado, e di euro 3.330,33, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quanto al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da , in persona del legale rappresentante pro tempore, per la riforma della sentenza n. del Tribunale di L’Aquila n. 712/2024 R.G., pubblicata in data 13/11/2024, avverso il , in persona del curatore legale rappresentante pro tempore, così provvede:
A ccoglie parzialmente l’appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna il al pagamento, in favore del della somma pari ad euro 67.508,25, comprensiva di IVA, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado e sino all’effettivo soddisfo ;
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del procedimento nella misura di due terzi e per l’effetto condanna il
al pagamento, in favore del delle restanti spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 4.701,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, e, quanto al presente grado, in euro 3.330,33, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 6 marzo 2026.
Si dà atto che alla redazione della sentenza ha contribuito il M.O.T. AVV_NOTAIO
La Presidente est.
NOME COGNOME