Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34679 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34679 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso n. 16168/2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
NOME, NOME, quali eredi di NOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrenti –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1030/2018 depositata il 07/05/2018.
PROPRIETÀ
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 07 dicembre 2023.
Udita la Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto l’accoglimento del ricorso .
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, con citazione notificata il 23/01/2006, convenne in giudizio NOME COGNOME davanti al Tribunale di Modica al fine di ottenere il trasferimento ex art. 2932, cod. civ., dello stacco di terreno sito in Pozzallo, INDIRIZZO, di 500 mq, descritto in atti, con ogni consequenziale provvedimento e che venisse dato atto che egli aveva già pagato l’intero prezzo e, in ogni caso, che il trasferimento venisse subordinato al pagamento del prezzo residuo (dando atto che aveva offerto nelle forme di legge al venditore lire 23.750.000, quale importo che, a seguito del rifiuto del l’altro contraente, aveva depositato in banca in data 09/09/1997); chiese inoltre il risarcimento dei danni subiti per il ritardato trasferimento, quantificandoli in euro 25.000,00. A fondamento della domanda dedusse di avere promosso nel 1998, dinanzi all’intestato Tribunale, analoga domanda che, accolta in primo grado, era stata respinta dalla Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 810/2005, pubblicata il 1°/06/2005, a causa della mancata produzione in giudizio del certificato di destinazione urbanistica del terreno di cui al preliminare di compravendita concluso dalle parti in data 27/10/1980. Nel riproporre la domanda, l’attore produsse il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Pozzallo in data 03/10/2005.
NOME COGNOME, costituendosi in giudizio, eccepì l’inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato di rigetto e, in via riconvenzione, propose domanda di risoluzione del contratto. Il Tribunale di Ragusa (competente dopo la soppressione del Tribunale
di Modica), con sentenza n. 375/2015, rigettò sia la domanda dell’attore, facendo leva sul precedente giudicato, sia la riconvenzionale del convenuto.
L a Corte d’appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto qui interessa, ha respinto l’appello di COGNOME per l’esistenza di un giudicato sfavorevole all’appellante , sul rilievo che il certificato di destinazione urbanistica dell’area promessa in vendita, rilasciato il 03/10/2005, avrebbe potuto e dovuto essere prodotto nel precedente giudizio, tanto più che, in quel processo, la Corte d’appello aveva ordinato alle parti di depositare la certificazione. Per la Corte territoriale, infine, la domanda dell’appellante di risarcimento dei danni, anche a volere escludere che fosse anch’essa preclusa dagli effetti del giudicato , era da disattendere in quanto la parte aveva genericamente lamentato danni da ‘mancata percezione delle utilità economiche che aveva ritenuto di conseguire’ .
NOME COGNOME ha proposto ricorso, con un motivo, per la cassazione della sentenza d’appello; NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, hanno resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 26085/19 della sezione VI-2 di questa Corte, il ricorso è stato rimesso in udienza pubblica, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso – ai sensi dell ‘art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 2909, cod. civ. -denuncia l’errore di diritto della sentenza impugnata che ha affermato che l’oggetto della causa era coperto da giudicato, senza considerare che il contratto preliminare non era stato risolto e che, per giurisprudenza costante, il giudicato che neghi la pronuncia sostitutiva del contratto definitivo per il mancato avveramento di
alcune condizioni essenziali o per il mancato adempimento o la mancata offerta della prestazione, non osta alla riproponibilità della domanda sempre che (come nella specie) il contratto preliminare non sia stato risolto.
Il motivo è fondato.
2.1. Costituisce principio di diritto consolidato quello per cui, in tema di esecuzione specifica dell ‘ obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile o su un terreno, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza (della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all ‘ immobile e) del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell ‘ azione, la cui mancanza è rilevabile d ‘ ufficio, non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (cfr. Cass. n. 20886/2023, che menziona ‘ Sez. 2, n. 21721 del 27 agosto 2019; Sez. 6-2, n. 1505 del 22 gennaio 2018; Sez. 2, n. 8489 del 29 aprile 2016 ‘ ).
2.2. È stato altresì chiarito che la mancata produzione della predetta documentazione, che (si ripete) non costituisce un presupposto della pretesa azionata, bensì una condizione dell ‘ azione, giustifica la sua acquisizione, anche officiosa, in forza dei poteri del giudice di cui all ‘ art. 213, cod. proc. civ., sottraendosi al principio dispositivo proprio del processo civile (Cass. n. 20886/2023, in connessione con Sez. 2, n. 6684 del 7 marzo 2019; Sez. 2, n. 22077 del 25 ottobre 2011).
2.3. Nella specie, il giudice d’appello , nell’escludere che l’attore potesse produrre il certificato di destinazione urbanistica del terreno, quale fatto sopravvenuto non coperto dal giudicato intervenuto nel
primo giudizio, si è discostata da tali princìpi di diritto, che il Collegio condivide e intende riaffermare.
Ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 07 dicembre 2023.